MINISTERO delle FINANZE – Circolare n. 3 del 2 febbraio 2024
Inclusione nelle previsioni di bilancio per il triennio 2024-2026 degli stanziamenti finanziati con la riassegnazione di alcune entrate di scopo
L’articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, consente di iscrivere negli stati di previsione della spesa – e corrispondentemente in quello di entrata – gli importi relativi a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio quali entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività (NOTA 1). La procedura, cosiddetta di “stabilizzazione”, rende disponibili già a inizio anno gli stanziamenti corrispondenti a entrate finalizzate per legge, i cui versamenti hanno assunto un carattere stabile e monitorabile nel tempo (tramite capitoli e/o articoli di entrata dedicati).
L’inclusione nelle previsioni di bilancio degli stanziamenti corrispondenti ad alcune entrate di scopo favorisce l’operatività delle strutture, permettendone l’immediata spendibilità, e riduce il numero dei decreti di variazione da adottare in corso d’esercizio a seguito della effettiva acquisizione in entrata dei relativi versamenti. Le tipologie di entrata riassegnabili oggetto di “stabilizzazione” sono, nella maggior parte dei casi, legate al versamento di contributi dovuti per servizi resi dall’amministrazione, di diritti e tributi e contributi comunitari per un importo stabilito per legge. A questi casi si aggiungono le riassegnazioni relative ai buoni fruttiferi postali, i quali, a seguito della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni, sono rimborsati dal Ministero dell’economia e delle finanze.
La presente circolare è volta a fornire alle amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle entrate e spese “stabilizzate” in base alla procedura sopra richiamata e sui relativi importi iscritti nel bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 nonché sul loro monitoraggio.
1 – Stanziamenti di spesa finanziati con l’iscrizione in bilancio di entrate di scopo in sede di formazione delle previsioni per il triennio 2024-2026
In sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio per il triennio 2024-2026 si è provveduto a valutare la congruenza degli importi già stabilizzati con la previsione di bilancio 2023-2025 e l’andamento dei versamenti registrato nel corso della gestione, al fine di procedere, ove necessario, a un adeguamento delle somme iscritte in previsione. Parallelamente, le amministrazioni sono state invitate a formulare proposte relative ad ulteriori entrate riassegnabili in base alle necessarie caratteristiche, tra le quali:
– entrate derivanti da disposizioni legislative che indicano l’importo che deve confluire in bilancio per essere destinato a specifiche spese;
– entrate per le quali la normativa di riferimento indica un importo massimo dei versamenti all’entrata da riassegnare;
– entrate il cui andamento nel corso degli ultimi tre anni ha mostrato oscillazioni contenute intorno ad un profilo degli incassi sostanzialmente costante.
Le entrate di scopo interessate dal processo di stabilizzazione già in legge di bilancio 2023 sono riportate nell’allegato 1 con indicazione della normativa di riferimento, degli importi aggiornati per il triennio 2024-2026 nonché dei capitoli e articoli di entrata corrispondenti e dei capitoli e piani di gestione della spesa di destinazione.
Gli stanziamenti stabilizzati sui capitoli di spesa tengono conto degli interventi adottati con la legge di bilancio 2024-2026 o con precedenti provvedimenti normativi in relazione a riduzioni di spesa o a destinazioni alternative che hanno agito sui capitoli di bilancio interessati dalla stabilizzazione, come indicato nelle note dell’allegato medesimo. Pertanto, dal lato della spesa, l’importo stabilizzato in bilancio può risultare inferiore a quello previsto dal lato dell’entrata.
Rispetto alla legge di bilancio 2023 non sono state introdotte nuove stabilizzazioni né sono state eliminate voci dall’elenco delle entrate e spese stabilizzate.
2 – Modalità per garantire il monitoraggio delle entrate oggetto di stabilizzazione.
Al fine di assicurare un corretto ed efficace processo di monitoraggio delle entrate effettivamente affluite in bilancio per le somme oggetto di stabilizzazione, deve essere garantito il versamento delle predette somme sugli appositi capitoli/articoli di entrata. Si rinnova, pertanto, l’invito a mettere in atto ogni operazione necessaria al fine di consentire l’acquisizione delle somme oggetto di riassegnazione sui pertinenti capitoli/articoli dello stato di previsione dell’entrata indicati negli elenchi allegati alla presente circolare, ivi incluse le eventuali comunicazioni ai soggetti cui spetta il versamento al bilancio dello Stato delle entrate di competenza.
Le entrate oggetto di stabilizzazione saranno monitorate puntualmente per permettere, con il provvedimento di assestamento di bilancio o con il prossimo disegno di legge di bilancio, l’allineamento della previsione di spesa alle somme effettivamente incassate. L’allegato 1 specifica le previsioni di entrata a cui fare riferimento. Qualora la normativa preveda una riassegnazione parziale delle entrate, la previsione di entrata risulta superiore agli “importi stabilizzati in entrata” indicati nei prospetti e rappresenta l’ammontare dei versamenti, oggetto del monitoraggio, che deve essere assicurato ai fini del riconoscimento in spesa.
Nel caso in cui gli stanziamenti previsti in spesa risultino di ammontare superiore rispetto a quanto effettivamente versato in entrata, saranno operati accantonamenti sulle disponibilità di competenza dei capitoli di spesa interessati ovvero sarà corrispondentemente operato il conguaglio negativo a valere sulla previsione di spesa in sede di disegno di legge di bilancio per l’anno successivo.
Giova in ogni caso segnalare che la normativa sottostante alla riassegnazione non subisce modifiche e le amministrazioni possono richiedere in corso d’anno la riassegnazione alla spesa, da adottarsi tramite appositi decreti di variazione, di eventuali somme incassate in misura eccedente rispetto alla previsione iniziale di entrata. Tali ulteriori riassegnazioni saranno, tuttavia, assentite solo in relazione a una valutazione sulla effettiva spendibilità delle somme in corso d’anno.
3 – Flessibilità di bilancio, impegni pluriennali di spesa e stabilizzazioni.
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle Amministrazioni in indirizzo sui profili che seguono.
Al fine di garantire il perseguimento degli scopi individuati dal legislatore, cui sono finalizzate le entrate oggetto di stabilizzazione in spesa, resta preclusa la possibilità di utilizzare, tramite ordinari strumenti di flessibilità gestionale, le risorse provenienti da entrate stabilizzate per fini diversi rispetto a quelli della destinazione originariamente indicata nella normativa di riferimento.
Si fa presente, inoltre, che alle somme iscritte in bilancio su capitoli di spesa associati alla stabilizzazione di entrate di scopo non possono applicarsi le rimodulazioni previste dall’articolo 30, comma 2, della legge n. 196/2009 (NOTA 2).
Infine, le stabilizzazioni riportate nell’allegato 1 alla presente circolare si riferiscono al triennio 2024-2026 e sono oggetto di revisione annuale in sede di disegno di legge di bilancio. Gli importi indicati nella colonna relativa al 2026 non sono da intendersi come un’autorizzazione di spesa permanente. Pertanto, eventuali impegni di spesa pluriennali ad esigibilità (IPE), a valere su stanziamenti oggetto di stabilizzazione nel bilancio per il triennio 2024-2026, dovranno necessariamente essere limitati al triennio di riferimento.
Gli Uffici centrali di bilancio vigileranno in fase gestionale sulla corretta applicazione delle indicazioni fornite.
Allegato
Omissis
—
Note:
(1) Legge n. 196/2009, articolo 23, comma 1-bis “Al fine di garantire tempestività nell’erogazione delle risorse a decorrere dall’anno 2017, con il disegno di legge di bilancio di previsione, possono essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna amministrazione e in quello dell’entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività. L’ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è commisurato all’andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attività, nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell’esercizio di riferimento, possono essere previste le necessarie variazioni con il disegno di legge ai fini all’assestamento delle previsioni di bilancio di cui all’articolo 33, comma 1.”.
(2) Legge n. 196/2009, articolo 30, comma 2:
“2. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti possono essere disposte, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, le seguenti rimodulazioni:
a) la rimodulazione, ai sensi dell’articolo 23, comma 1-ter, delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa, fermo restando l’ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalla legge o, nel caso di spese a carattere permanente, di quelli autorizzati dalla legge nel triennio di riferimento del bilancio di previsione;
b) la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell’esercizio relative ad autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente.”
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