MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 31 maggio 2023
Soppressione delle commissioni mediche di verifica del Ministero dell’economia e delle finanze e trasferimento delle funzioni all’Istituto nazionale della previdenza sociale (G.U. 29 giugno 2023, n. 150)
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell’art. 45, comma 3-quater del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e, in particolare, ai sensi dell’art. 45, comma 3-bis, come modificato dall’art. 13-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, le modalità attuative relative al trasferimento all’Istituto nazionale della previdenza sociale delle funzioni già svolte, sulla base di specifiche norme di legge, dalle commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze, nonchè le norme di coordinamento per assicurare lo svolgimento delle predette funzioni.
Art. 2
Funzioni trasferite all’INPS
1. A decorrere dal 1° giugno 2023, sono trasferite all’Istituto nazionale della previdenza sociale le funzioni già svolte dalle commissioni mediche di verifica.
2. Le funzioni delle commissioni mediche di verifica trasferite all’Istituto nazionale della previdenza sociale sono quelle relative:
a) all’accertamento e valutazione delle condizioni di inabilità e di inidoneità al lavoro nei confronti del personale civile delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli enti locali, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) agli accertamenti medico-legali nei confronti dei familiari superstiti dei dipendenti di cui alla lettera a) aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità;
c) agli accertamenti medico-legali nei confronti dei cittadini aventi diritto a benefici in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità e relativi assegni accessori, dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell’assegno vitalizio concesso agli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ, dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell’assegno di benemerenza concesso ai perseguitati politici antifascisti e razziali, nonchè nei confronti dei familiari superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare;
d) agli accertamenti medico-legali per la concessione dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per infermità contratte per causa di servizio in favore del personale della Polizia locale.
3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, all’Istituto nazionale della previdenza sociale è trasferita ogni altra funzione svolta, sulla base di specifiche norme di legge, dalle soppresse commissioni mediche di verifica.
Art. 3
Modalità attuative
1. Per i procedimenti avviati sulla base delle richieste pervenute all’Istituto nazionale della previdenza sociale dal 1° giugno 2023, gli accertamenti medico-legali di idoneità e inabilità lavorativa di cui all’art. 45, comma 3-ter del decreto-legge sono effettuati dall’Istituto stesso con le modalità di accertamento già in uso per l’assicurazione generale obbligatoria.
2. In ogni caso, qualora e nei limiti in cui permanga l’obbligo di legge, ai fini della dichiarazione di inidoneità per motivi di salute nei confronti del personale docente della scuola, all’esito degli accertamenti medico-legali di cui all’art. 2, comma 2 lettera a), partecipa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un rappresentante del Ministero dell’istruzione e del merito designato dal competente ufficio scolastico regionale. Agli accertamenti medico-legali di cui all’art. 2, comma 2 lettera c) partecipa il sanitario nominato in rappresentanza delle associazioni di categoria che tutelano gli invalidi di guerra, qualora e nei limiti in cui permanga l’obbligo di legge.
3. A decorrere dal 1° giugno 2023, le richieste di accertamento medico-legale inoltrate dalle varie amministrazioni pubbliche procedenti sono acquisite e trattate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale in via telematica, secondo parametri tecnici e modalità procedurali stabiliti dall’Istituto medesimo nell’ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto dei principi di semplificazione, razionalizzazione e armonizzazione delle procedure previsti dal comma 3-bis dell’art. 45 del decreto-legge.
Art. 4
Disposizioni transitorie
1. Per le richieste di accertamento medico-legale di cui all’art. 2, pendenti dinanzi alle commissioni mediche di verifica al 31 maggio 2023 e per quelle per cui, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, il Ministero dell’economia e delle finanze, per il tramite delle Ragionerie territoriali dello Stato, inoltra la documentazione di pertinenza all’Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede alla relativa definizione ai sensi dell’art. 45, comma 3 ter, ultimo periodo.
2. Le informazioni registrate nel sistema informatico in uso al Ministero dell’economia e delle finanze sono rese disponibili, mediante modalità digitali che saranno individuate sulla base di apposito Protocollo di intesa da sottoscrivere tra il Ministero dell’economia e delle finanze, per il tramite della Direzione dei servizi informativi e dell’innovazione, e l’Istituto nazionale della previdenza sociale. Nelle more del successivo trasferimento all’Istituto nazionale della previdenza sociale degli archivi delle commissioni mediche di verifica operanti presso il Ministero dell’economia e delle finanze, è garantito l’accesso alla documentazione e a tutti gli atti necessari all’espletamento delle funzioni trasferite.
3. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Istituto, ove necessario, può fare richiesta di utilizzo dei locali attualmente in uso alle commissioni mediche del Ministero dell’economia e delle finanze, per un periodo massimo di sei mesi, sulla base di un’apposita convenzione con il predetto Ministero, previo rimborso dei relativi costi logistici e di funzionamento.
4. In relazione ai contenziosi, che hanno ad oggetto le funzioni trasferite all’Istituto nazionale della previdenza sociale, il Ministero dell’economia e delle finanze assicura la tempestiva trasmissione degli elementi eventualmente in possesso ai fini della gestione del relativo contenzioso.
5. In ragione della soppressione ex lege delle commissioni mediche di verifica e delle funzioni di accertamento medico-legali da queste svolte sulla base di accordi interministeriali ovvero di atti autorizzativi sottoscritti dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nei confronti del personale militare e di polizia, anche ad ordinamento civile, i relativi atti autorizzativi e gli accordi cessano di avere efficacia dalla data del 31 maggio 2023 e la documentazione relativa ai procedimenti in corso è restituita, per il tramite delle Ragionerie territoriali dello Stato sulla base delle rispettive competenze, ai soggetti competenti.
Art. 5
Accertamento delle risorse
1. Le somme allocate per le finalità di cui ai commi da 3-bis a 3-septies del decreto-legge, iscritte, a legislazione vigente, sul capitolo n. 1274 piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ammontano in termini di competenza e di cassa ad euro 3.745.000,00 annui a decorrere dal 2023.
2. Al fine di concludere le procedure di pagamento per le attività espletate dalle commissioni mediche del Ministero dell’economia e delle finanze fino al 31 maggio 2023, le somme che risultano disponibili per il trasferimento all’Istituto nazionale della previdenza sociale, relative all’esercizio finanziario 2023, ammontano ad euro 1.283.000,00.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le risorse di cui al comma 2 per l’esercizio finanziario 2023, nonché le risorse di cui al comma 1 a decorrere dall’esercizio finanziario 2024. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al rimborso degli oneri sostenuti dall’Istituto nazionale della previdenza sociale previdenza sulla base di apposita rendicontazione.
Art. 6
Disposizioni finali
1. A decorrere dal 1° giugno 2023 cessano le attività delle commissioni mediche operanti nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’art. 7, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all’art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
2. Le convenzioni in corso stipulate dal Ministero dell’economia e delle finanze con i componenti delle commissioni di cui al precedente comma si intendono ex lege risolte con effetto dal 1° giugno 2023. A decorrere dalla medesima data sono da intendersi ex lege revocati i provvedimenti direttoriali di nomina, nell’ambito delle citate commissioni, di ulteriori componenti.
Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria
1. All’attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente ivi incluso quanto previsto dall’art. 6 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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