MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale dell’ 11 agosto 2023

Accordi per l’innovazione – Secondo sportello – Termini e le modalità di presentazione delle istanze di accesso all’utilizzo delle risorse del PN RIC 2021-2027, Azione 1.1.4

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono utilizzate le seguenti definizioni:

a) “decreto”: il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 11 maggio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 luglio 2023, n. 159, che provvede ad integrare la dotazione finanziaria definita per secondo sportello agevolativo previsto dal decreto ministeriale 31 dicembre 2021 per un importo pari a euro 175.000.000,00 a valere sulle risorse del citato Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, al fine di sostenere le iniziative di ricerca e sviluppo, oggetto di domande di agevolazione già presentata sul citato secondo sportello e non ammesse alla fase istruttoria per carenza di risorse finanziarie, che risultino coerenti con i requisiti e gli obiettivi tematici previsti dal medesimo Programma”;

b) “decreto 31 dicembre 2021”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 febbraio 2022, n. 37, che ridefinisce le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con i soggetti proponenti e con le amministrazioni pubbliche eventualmente interessate;

c) “decreto direttoriale 14 novembre 2022”: il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 novembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 novembre 2022, n. 273, che definisce i termini e le modalità del 2° bando per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021;

d) “Ministero”: il Ministero delle imprese e del made in Italy;

e) “piccola impresa a media capitalizzazione”: le entità che contano un massimo di 499 dipendenti che non sono PMI, come definite all’articolo 2, punto 6, del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015;

f) “PMI”: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”, nonché dall’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;

g) “PN RIC 2021-2027”: il Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022;

h) “Principio DNSH”: il principio di “non arrecare un danno significativo” agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852, in conformità all’articolo 17 dello stesso;

i) “Regioni meno sviluppate”: le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise Puglia, Sicilia e Sardegna;

j) “Soggetto gestore”: il raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 20 e 21 dicembre 2021, con mandataria Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., a cui sono affidati gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l’istruttoria delle proposte progettuali, l’erogazione delle agevolazioni, l’esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli.

Art. 2

(Finalità e ambito operativo)

1. Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell’articolo 3 del decreto, le modalità di accesso alle risorse finanziarie del PN RIC 2021-2027 stanziate dal medesimo decreto per il sostegno di progetti di ricerca sviluppo, aventi i requisiti di cui all’articolo 3, oggetto di domande di agevolazione già presentate sul secondo sportello agevolativo di cui al decreto 31 dicembre 2021 e non ammesse alla fase istruttoria per carenza di risorse, nonché gli obblighi e le condizioni connesse all’utilizzo delle risorse del PN RIC 2021-2027, Azione 1.1.4 “Ricerca collaborativa”.

Art. 3

(Progetti ammissibili)

1. Possono accedere alle risorse finanziarie del PN RIC 2021-2027 stanziate dal decreto i progetti di ricerca e sviluppo oggetto di domanda di agevolazione già presentata sul secondo sportello agevolativo di cui al decreto 31 dicembre 2021 e non ammessi alla fase istruttoria per carenza di risorse finanziarie.

2. Ai fini dell’accesso alle risorse finanziarie del PN RIC 2021-2027, i progetti di cui al comma 1, oltre a rispettare quanto indicato all’articolo 4, comma 2, lettere b), c), d), e) e g) del decreto 31 dicembre 2021 e successive disposizioni attuative, devono:

a) essere realizzati dai soggetti di cui all’articolo 3 del decreto 31 dicembre 2021 interamente nei territori delle regioni meno sviluppate;

b) non ricadere negli ambiti di esclusione previsti dall’articolo 7 del regolamento (UE) 1058/2021, riportati in appendice al presente decreto;

c) prevedere la realizzazione delle attività di progetto, secondo, in alternativa, una delle seguenti modalità:

i. nel caso di progetto realizzato congiuntamente da più proponenti, il progetto, oltre a quanto stabilito dall’articolo 3 del decreto 31 dicembre 2021, deve prevedere almeno una PMI tra i soggetti proponenti ovvero una piccola impresa a media capitalizzazione in collaborazione con imprese non di grandi dimensioni e/o Organismi di ricerca;

ii. nel caso di progetto realizzato da un singolo proponente, il progetto deve avere, quale soggetto proponente, una PMI ovvero una piccola impresa a media capitalizzazione.

Art. 4

(Modalità e termini per la presentazione dell’istanza)

1. Il soggetto proponente un progetto di ricerca e sviluppo rispondente alle caratteristiche di cui all’articolo 3 può presentare apposita istanza per l’accesso alle risorse stanziate dal decreto, secondo le modalità e i termini indicati nel presente articolo.

2. Ai fini del soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità dell’istanza di cui al comma 1, non sono ammesse modifiche e rimodulazioni dei progetti presentati.

3. Le istanze di cui al comma 1, redatte secondo lo schema di cui all’allegato n. 1, devono essere presentate, in via esclusivamente telematica, al Soggetto gestore, all’indirizzo PEC: fondocrescitasostenibile@postacertificata.mcc.it a decorrere dal giorno 18 settembre 2023 al giorno 6 ottobre 2023.

4. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le istanze di agevolazione sono, pertanto, accolte nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili con il decreto. Il progetto per il quale le risorse finanziarie non risultano sufficienti alla copertura integrale delle agevolazioni concedibili non è ammesso alla fase istruttoria.

Art. 5

(Chiusura dello sportello, istruttoria del Soggetto gestore e concessione delle agevolazioni)

1. Il Soggetto gestore procede all’istruttoria dei progetti di ricerca e sviluppo nel rispetto della posizione assunta nell’ambito della graduatoria allegata al decreto direttoriale 17 febbraio 2023, esclusivamente sulla base della documentazione presentata in sede di domanda in data 31 gennaio 2023.

2. Le istanze prive del requisito indicato all’articolo 3, comma 2, lett. a), sono considerate irricevibili. In tale caso, il Ministero provvede ad inviare al soggetto proponente apposita comunicazione di decadenza dell’istanza di cui all’art. 4, comma 1.

3. Le istanze in possesso del requisito di cui all’articolo 3, comma 2, lett. a), sono ammesse alla fase istruttoria e valutate dal Soggetto gestore ai fini della verifica del rispetto degli ulteriori requisiti di cui all’articolo 3 del presente decreto, secondo le modalità e le procedure stabilite all’articolo 9 del decreto 31 dicembre 2021 e all’articolo 6 del decreto direttoriale 14 novembre 2022. In tale fase, il Soggetto gestore valuta, altresì, la compatibilità dei progetti di ricerca e sviluppo oggetto dell’istanza con il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come modificato dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023.

4. A conclusione delle attività istruttorie, che devono svolgersi entro il termine di settanta giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione, il Soggetto gestore invia le relative risultanze al Ministero. In caso di esito negativo, inclusa la verifica negativa dei requisiti di cui all’articolo 3, il Ministero dà comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda al soggetto proponente, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. In caso di esito positivo, il Ministero provvede a comunicare tale esito al soggetto proponente, avviando con lo stesso l’attività negoziale propedeutica alla definizione dell’Accordo per l’innovazione.

5. A seguito della sottoscrizione dell’Accordo per l’innovazione, il Ministero invita i soggetti proponenti a presentare la documentazione utile alla definizione del decreto di concessione, secondo quanto indicato all’articolo 11 del decreto 31 dicembre 2021 ed all’articolo 9 del decreto direttoriale 14 novembre 2022.

Art. 6

(Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari)

1. L’impresa beneficiaria, oltre al rispetto degli adempimenti previsti dal decreto 31 dicembre 2021 e dal decreto direttoriale 14 novembre 2022, è tenuta a:

a) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità dell’utilizzo delle risorse finanziarie del PN RIC 2021-2027, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero;

b) garantire il rispetto delle norme europee e nazionali applicabili in materia di ammissibilità delle spese, anche a riguardo di quanto previsto ai sensi dell’articolo 74 paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2021/1060, riportato in appendice;

c) garantire il rispetto della legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e lotta al terrorismo;

d) rispettare quanto previsto in materia di stabilità delle operazioni dall’articolo 65 del regolamento (UE) 1060/2021. A tal fine, non è consentita la cessazione dell’attività economica dell’impresa beneficiaria nelle unità produttive interessate dalla realizzazione del progetto ovvero la rilocalizzazione di tale attività al di fuori del territorio di competenza dell’intervento agevolativo, nei cinque anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato ovvero tre anni per le PMI;

e) garantire il rispetto dei principi orizzontali di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 1060/2021, relativi al rispetto dei diritti fondamentali e alla conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; alla parità tra uomini e donne, l’integrazione di genere e l’integrazione della prospettiva di genere; alla non discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; all’accessibilità per le persone con disabilità; allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale, ivi incluso il rispetto del principio DNSH sulla base degli orientamenti e delle istruzioni applicabili contenuti nel Rapporto ambientale relativo al PN RIC 2021-2027;

f) rispettare le ulteriori condizioni, disposizioni, impegni ed obblighi previsti in applicazione dei regolamenti e disposizioni vigenti in relazione al PN RIC 2021-2027;

g) rispettare gli impegni, i vincoli e le direttive operative stabiliti per i soggetti beneficiari, secondo le indicazioni fornite dal Ministero;

h) rispettare le norme di carattere generale vigenti applicabili.

Art. 7

(Disposizioni finali)

1. Ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni si applicano, per quanto non esplicitamente previsto dai precedenti articoli, le disposizioni del decreto 31 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni e le relative disposizioni attuative.

Appendice

(Art. 3, comma 2, lett. b) e Art. 6, comma 1, lett. b))

Art. 7 Regolamento (UE) 1058/2021 (1)

Esclusione dall’ambito d’intervento del FESR e del Fondo di coesione

1. Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:

a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;

b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE;

c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;

d) un’impresa in difficoltà, quali definite all’articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 salvo se autorizzato nell’ambito di aiuti de minimis o di norme temporanee in materia di aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali;

e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all’articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:

i) nelle misure di mitigazione dell’impatto ambientale; o

ii) nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;

f) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto:

i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; o

ii) per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;

g) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto:

i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati;

ii) gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell’economia circolare;

h) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:

i) la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:

– ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all’articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;

– ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all’articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;

– investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;

ii) gli investimenti nell’espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell’adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;

iii) gli investimenti in:

– veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) a fini pubblici; e

– veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

2. L’importo totale del sostegno dell’Unione agli investimenti dell’Unione di cui al paragrafo 1, lettera h), punti i) e ii), non supera i limiti seguenti della dotazione totale dei programmi a titolo del FESR e del Fondo di coesione nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» per lo Stato membro interessato:

a) per gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo pro-capite è inferiore al 60% dell’RNL medio dell’UE pro capite o per gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo pro-capite è inferiore al 90 % dell’RNL medio dell’UE pro capite e la cui quota di combustibili fossili solidi nel consumo interno lordo di energia è pari o superiore al 25 %, il limite è dell’1,55 %;

b) per gli altri Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera a) il cui RNL pro-capite è inferiore al 90 % dell’RNL medio dell’UE pro capite, il limite è dell’1 %;

c) per gli Stati membri il cui RNL pro-capite è pari o superiore al 90 % dell’RNL medio dell’UE pro capite, il limite è dello 0,2 %.

3. Ai fini del presente articolo, il reddito nazionale lordo pro capite di un dato Stato membro è misurato in standard di potere d’acquisto e calcolato in base ai dati dell’Unione per il periodo dal 2015 al 2017, ed espresso in percentuale del reddito nazionale lordo medio pro capite misurato in standard di potere d’acquisto dei 27 Stati membri per lo stesso periodo di riferimento.

Ai fini del presente articolo, per quota di combustibili fossili solidi nel consumo di energia si intende la quota di carbone, lignite, torba e scisto bituminoso misurata nel 2018.

4. Le operazioni che beneficiano del sostegno del FESR e del Fondo di coesione a norma del paragrafo 1, lettera h), punti i) e ii), sono selezionate dall’autorità di gestione entro il 31 dicembre 2025. Tali operazioni non possono essere scaglionate al successivo periodo di programmazione.

5. Il Fondo di coesione non sostiene gli investimenti nell’edilizia abitativa, a meno che non siano legati alla promozione dell’efficienza energetica o dell’uso di energie rinnovabili.

6. I paesi e i territori d’oltremare non sono ammissibili al sostegno a carico del FESR o del Fondo di coesione, ma possono partecipare ai programmi Interreg in conformità delle condizioni stabilite nel regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Articolo 74 paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2021/1060 (4)

1. L’autorità di gestione:

a) esegue verifiche di gestione per accertarsi che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che l’operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma e alle condizioni per il sostegno dell’operazione, e verifica:

i) per i costi da rimborsare a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), che l’importo delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato erogato e che i beneficiari tengano una contabilità separata o utilizzino codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all’operazione.

(1) Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.

(2) Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5).

(3) Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (cfr. pag. 94 della presente Gazzetta ufficiale).

(4) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

Allegato 1

ISTANZA DI ACCESSO

(Testo dell’allegato)

Allegato A

DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO

(Testo dell’allegato)