MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Circolare 10 febbraio 2020, n. 34751
Termini e modalità di presentazione della richiesta di sospensione e/o rinegoziazione dei finanziamenti agevolati di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 18 dicembre 2019.
1. Premessa
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2019, sono stati stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la rinegoziazione dei finanziamenti agevolati, concessi ai sensi dei DDMM 6 agosto 2010, 13 dicembre 2011 e 5 dicembre 2013.
Di seguito si indicano i termini e le modalità per la presentazione della richiesta.
2. Definizioni
Ai fini della presente circolare sono adottate le seguenti definizioni:
a) “Decreto”: decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2019 che ha stabilito i criteri, le modalità e i termini per la rinegoziazione dei finanziamenti agevolati, già concessi dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del decreto del 6 agosto 2010, del decreto del 13 dicembre 2011 e del decreto del 5 dicembre 2013;
b) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;
c) “Soggetto gestore”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’’impresa S.p.A. – Invitalia che svolge, tra l’altro, l’istruttoria delle domande, l’attuazione dei provvedimenti concessori ed il monitoraggio dei rientri scaturenti dai finanziamenti concessi con riferimento agli interventi agevolativi di cui ai decreti del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2010, 13 dicembre 2011 e 5 dicembre 2013;
d) “Soggetto beneficiario” o “Imprese beneficiarie”: soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del Decreto;
e) “Finanziamento agevolato”: finanziamenti concessi dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dei decreti del 6 agosto 2010, 13 dicembre 2011 e 5 dicembre 2013.
3. Soggetti beneficiari
Le richieste di rinegoziazione dei finanziamenti agevolati, concessi dal Ministero ai sensi dei decreti del 6 agosto 2010, del 13 dicembre 2011 e del 5 dicembre 2013 possono essere presentate dalle Imprese beneficiarie che abbiano ottenuto la concessione dei previsti finanziamenti agevolati a fronte della realizzazione dei progetti ammessi o che siano state revocate per il solo mancato pagamento delle rate di Finanziamento agevolato. Non possono, in ogni caso, essere ammesse ai benefici previsti dal Decreto le Imprese beneficiarie in liquidazione ovvero sottoposte a procedura concorsuale.
4. Procedura di accesso alla rinegoziazione del Finanziamento agevolato concesso dal Ministero ai sensi dei decreti del 6 agosto 2010 e del 13 dicembre 2011.
4.1 Il Soggetto beneficiario, così come individuato nell’art. 3 che precede, a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare nel sito web del Ministero dello sviluppo economico, può richiedere al Soggetto gestore, oltre che una sospensione del pagamento delle rate di capitale di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del Decreto, una rimodulazione della durata della restituzione del finanziamento.
La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa corredata di copia del documento d’identità, dovrà essere inviata all’indirizzo PEC posterogazionecredito@postacert.invitalia.it.
Il Soggetto gestore, valutata la compatibilità della richiesta formulata sulla base della normativa di riferimento, provvederà a darne riscontro al Soggetto beneficiario, per la successiva formalizzazione del nuovo piano di ammortamento.
La rinegoziazione, che dovrà perfezionarsi per atto pubblico, le cui spese sono a carico del Soggetto beneficiario, potrà prevedere un allungamento del piano di ammortamento di durata complessiva massima di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di scadenza della prima rata di ammortamento del finanziamento agevolato originario, con il conseguente ricalcolo delle rate dovute.
Sulle rate semestrali, costanti, posticipate e consecutive, così come ricalcolate dovranno essere applicati interessi di dilazione da determinarsi al tasso di riferimento UE vigente al momento del perfezionamento della rinegoziazione.
Le rate semestrali, consecutive, costanti e posticipate, avranno scadenza al 30 (trenta) giugno ed al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e verranno maggiorate di un tasso di interesse pari al tasso di riferimento UE esistente alla data della stipula dell’atto di rinegoziazione e secondo le modalità ed i termini più precisamente indicati nel piano di ammortamento allegato all’atto di rinegoziazione stesso in coerenza con quanto previsto dal comma 2, art. 4 del Decreto.
Tutti gli importi predetti, dovranno essere versati dal Soggetto beneficiario al Soggetto gestore mediante bonifico bancario.
4.2 Per l’eventuale ritardo nel pagamento delle rate di capitale e/o di interessi il Soggetto beneficiario dovrà corrispondere al Soggetto gestore interessi di mora da calcolare al tasso di riferimento UE vigente al momento dell’inadempimento.
4.3 La rinegoziazione, ove necessario, prevederà, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte ed in particolare, del rimborso del capitale mutuato, e del pagamento degli interessi, anche di mora, delle spese e degli accessori tutti, l’estensione della durata delle garanzie costituite dal Soggetto beneficiario in favore del Soggetto gestore ai sensi del contratto di finanziamento originariamente stipulato.
Nel caso in cui il Soggetto beneficiario sia stato interessato da un provvedimento di revoca delle agevolazioni per sola morosità ed il Soggetto gestore abbia provveduto ad escutere le garanzie reali o fidejussorie rilasciate originariamente a proprio favore, la rinegoziazione prevederà la richiesta di ulteriori e diverse garanzie reali o fidejussorie per un valore pari al capitale mutuato, al pagamento degli interessi, anche di mora, alle spese e agli accessori tutti, che abbiano una durata compatibile con il nuovo piano di ammortamento.
La liberazione dalle garanzie reali o di firma potrà essere consentita dal Soggetto gestore una volta trascorsi i termini per le azioni revocatorie di cui al R.D. 16.03.1942 n. 267 ss.mm.ii.. Decorsi i termini per l’esercizio delle azioni revocatorie, il Soggetto gestore acconsentirà alla cancellazione dell’ipoteca e del privilegio, iscritti a favore della medesima o alla restituzione della garanzia fidejussoria rilasciata.
4.4 E’ consentito in qualunque momento, senza obbligo di rifusione alcuna, il rimborso anticipato del debito complessivo unitamente con gli interessi fino a quel momento maturati.
Anche nella predetta fattispecie la liberazione dalle garanzie reali potrà essere consentita dal Soggetto gestore solo una volta che siano trascorsi i termini per le azioni revocatorie di cui al R.D. 16.03.1942 n. 267 e ss.mm.ii., mentre per ciò che attiene alle garanzie di firma il Soggetto gestore provvederà alla restituzione dell’originale presente presso i propri archivi.
5. Procedura di accesso alla rinegoziazione del Finanziamento agevolato concesso dal Ministero ai sensi del decreto del 5 dicembre 2013
5.1 Il Soggetto beneficiario, così come individuato nell’art. 3 che precede, a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare nel sito web del Ministero dello sviluppo economico, può richiedere al Ministero, oltre che una sospensione del pagamento della rate di capitale di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del Decreto, una rinegoziazione della durata del finanziamento medesimo.
La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa corredata di copia del documento d’identità, dovrà essere inviata all’ indirizzo PEC posterogazionecredito@postacert.invitalia.it. Il Soggetto gestore, valutata la compatibilità della richiesta formulata sulla base della normativa di riferimento, provvederà a darne riscontro al Soggetto beneficiario, per la successiva formalizzazione del nuovo piano di ammortamento.
La rinegoziazione, che dovrà perfezionarsi per atto pubblico, le cui spese sono a carico del Soggetto beneficiario, potrà prevedere un allungamento del piano di ammortamento di durata complessiva massima di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di scadenza della prima rata di ammortamento del finanziamento agevolato originario, con il conseguente ricalcolo delle rate dovute.
Sulle rate semestrali, costanti, posticipate e consecutive, così come ricalcolate dovranno essere applicati interessi di dilazione da determinarsi al tasso di riferimento UE vigente al momento del perfezionamento della rinegoziazione.
Il Soggetto gestore, valutata la compatibilità della richiesta formulata sulla base della normativa di riferimento, provvederà a darne riscontro al Ministero per l’adozione del relativo decreto modificativo di quello originariamente emesso.
La rinegoziazione, che dovrà avvenire mediante l’adozione, da parte del Ministero, di apposito decreto, potrà prevedere un allungamento del piano di ammortamento di durata complessiva massima di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di scadenza della prima rata di ammortamento del finanziamento agevolato originario, con il conseguente ricalcolo delle rate dovute dal Soggetto beneficiario.
Le singole rate semestrali, consecutive, costanti e posticipate, dovranno essere corrisposte dal Soggetto beneficiario, avranno scadenza al 30 (trenta) giugno ed al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e verranno maggiorate di un tasso di interesse pari al tasso di riferimento UE vigente alla data di adozione del relativo provvedimento, secondo le modalità ed i termini più precisamente indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto che dispone la rinegoziazione in coerenza con quanto previsto dal comma 2, art. 4 del Decreto.
Tutti gli importi predetti, dovranno essere versati, mediante bonifico bancario, dal Soggetto beneficiario al Soggetto gestore, in qualità di detentore del fondo relativo alle agevolazioni concesse ai sensi del decreto del 5 dicembre 2013.
5.2 Per l’eventuale ritardo nel pagamento delle rate di capitale e/o di interessi il Soggetto beneficiario dovrà corrispondere al Soggetto gestore interessi di mora da calcolare al tasso di riferimento UE vigente al momento dell’inadempimento.
5.3 E’ consentito in qualunque momento, senza obbligo di rifusione alcuna, il rimborso anticipato del debito complessivo unitamente con gli interessi fino a quel momento maturati.
6. Risoluzione o revoca della rinegoziazione
6.1 Per quanto concerne le imprese beneficiarie ai sensi dei decreti del 6 agosto 2010 e del 13 dicembre 2011, oltre alle ipotesi di risoluzione previste dal contratto di finanziamento originario, qualora il Soggetto beneficiario non paghi, per oltre due scadenze la rata prevista dall’atto di rinegoziazione, questo comporterà, previa diffida ad adempiere inviata dal Soggetto gestore al Soggetto beneficiario tramite PEC con assegnazione di un termine di 60 giorni per la regolarizzazione, la risoluzione dell’atto di rinegoziazione del Finanziamento agevolato e del contratto di finanziamento originariamente sottoscritto. Infatti, a seguito della riviviscenza di quest’ultimo per effetto della risoluzione dell’atto di rinegoziazione, il Soggetto beneficiario decadrà dal beneficio della restituzione rateale e sarà obbligato a corrispondere in unica soluzione quanto ancora dovuto.
La risoluzione dell’atto di rinegoziazione verrà comunicata dal Soggetto gestore al Soggetto beneficiario tramite PEC. Laddove entro il termine concesso nella comunicazione di risoluzione dell’atto di rinegoziazione del Finanziamento agevolato, il Soggetto beneficiario non provveda a corrispondere le somme richieste, e nelle more della formalizzazione del provvedimento di revoca delle agevolazioni da parte del Ministero, il Soggetto gestore provvederà ad avviare le azioni per il recupero forzoso del credito vantato.
6.2 Per quanto concerne le imprese beneficiarie ai sensi del decreto del 5 dicembre 2013, oltre alle ipotesi di revoca previste dal decreto originario, qualora il Soggetto beneficiario non paghi, per oltre due scadenze la rata prevista dall’atto di rinegoziazione, questo comporterà previa diffida ad adempiere con assegnazione di un termine di 60 giorni per la regolarizzazione l’avvio da parte del Ministero della procedura per la revoca delle agevolazioni ex artt. 7 ed 8 L.241/90, con conseguente decadenza del Soggetto beneficiario dal beneficio della restituzione rateale e obbligo dello stesso di corrispondere in unica soluzione quanto ancora dovuto. La revoca verrà comunicata dal Ministero al Soggetto beneficiario tramite PEC. Laddove entro il termine concesso nella comunicazione di revoca, il Soggetto beneficiario non provveda a corrispondere le somme richieste, il Ministero procederà ad avviare le azioni per il recupero forzoso del credito vantato.