MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Circolare 20 novembre 2018, n. 351717
Termini e modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni in favore di attività imprenditoriali volte, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, al rafforzamento dell’attrattività e dell’offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano, e indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni
PREMESSA
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2018, sono stati disciplinati i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni per la realizzazione di attività imprenditoriali che, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, contribuiscano a rafforzare complessivamente l’attrattività e l’offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano. Il predetto decreto ha demandato a un provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico la definizione di ulteriori aspetti rilevanti per l’accesso alle agevolazioni e il funzionamento della misura agevolativa.
La presente circolare individua, pertanto, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, definisce i parametri in cui sono articolati i criteri di valutazione dell’ammissibilità delle domande e fornisce le necessarie specificazioni e indicazioni operative per la concessione ed erogazione delle delle agevolazioni.
1. DEFINIZIONI
Ai fini della presente circolare, sono adottate le seguenti definizioni:
a) “Decreto”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 157 del 9 luglio 2018;
b) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;
c) “Soggetto gestore”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia;
d) “Regolamento GBER”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e successive modificazioni e integrazioni;
e) “Regolamento de minimis”: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;
f) “PMI”: le micro, piccole e medie imprese, come definite nell’allegato 1 del Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005;
g) “Trasformazione di prodotti agricoli”: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
h) “Prodotti agricoli”: prodotti elencati nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’Allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; i) “Impresa unica”: l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni indicate all’art. 2, comma 2, del Regolamento de minimis;
l) “Territorio del cratere sismico aquilano”: il territorio dei Comuni, individuati dal decreto del Commissario delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2009, n. 3, come successivamente integrato dal decreto 17 luglio 2009, n. 11, di Acciano, Arsita, Barete, Barisciano, Brittoli, Bugnara, Bussi sul Tirino, Cagnano Amiterno, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castelli, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Civitella Casanova, Cocullo, Collarmele, Colledara, Cugnoli, Fagnano Alto, Fano Adriano, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L’Aquila, Lucoli, Montebello di Bertona, Montereale, Montorio al Vomano, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Penna Sant’Andrea, Pietracamela, Pizzoli, Poggio Picenze, Popoli, Prata d’Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne’ Vestini, San Pio delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Torre de’ Passeri, Tossicia, Villa Santa Lucia degli Abruzzi e Villa Sant’Angelo;
m) “DSAN”: dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
n) “Determinazione di concessione”: provvedimento adottato dal Soggetto gestore che indica le caratteristiche del progetto finanziato, le spese e/o i costi ammessi, la forma e l’ammontare delle agevolazioni, i tempi e le modalità per l’attuazione dell’iniziativa e per l’erogazione delle agevolazioni, gli obblighi del soggetto beneficiario e i motivi di revoca.
2. SOGGETTI BENEFICIARI
2.1. Possono beneficiare delle agevolazioni i soggetti che svolgono regolarmente attività economica. In particolare, la domanda può essere presentata da PMI regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, nella forma di: ditta individuale, società di persone, società di capitali, cooperative, società consortili e consorzi di imprese con attività esterna.
2.2. Possono essere ammesse alle agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa purché l’impresa sia formalmente costituita, dalle stesse persone fisiche indicate in domanda, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di ammissione alle agevolazioni.
2.3. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione i soggetti proponenti devono essere in possesso – oltre che delle caratteristiche predette – dei seguenti requisiti:
a) nei casi previsti, essere regolarmente costituiti in forma societaria ed iscritti nel Registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
e) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER.
2.4. Il possesso dei requisiti di cui al punto 2.3 deve essere attestato sotto forma di DSAN sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e allegata alla domanda di agevolazione.
Le imprese non ancora costituite alla data di presentazione della domanda dovranno trasmettere tale dichiarazione entro lo stesso termine di trenta giorni richiesto al punto 2.2 per l’avvenuta costituzione.
3. PROGRAMMI AMMISSIBILI
3.1. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi d’investimento finalizzati alla creazione di nuove imprese o all’ampliamento e/o riqualificazione di imprese esistenti. Per riqualificazione di impresa esistente si intende la diversificazione produttiva e il miglioramento del livello qualitativo della produzione dei beni o servizi realizzati.
3.2. Sono ammissibili i programmi con spese complessive d’investimento comprese fra un minimo di euro 25.000,00 e un massimo di euro 1.000.000,00, localizzati nei Comuni del territorio del cratere sismico aquilano.
3.3. I programmi d’investimento possono riguardare tutti i comparti economici, fatto salvo quanto indicato per i settori della pesca e dell’acquacoltura e della produzione primaria dei prodotti agricoli al punto 3.7, purché finalizzati a uno dei seguenti obiettivi: valorizzazione turistica del patrimonio naturale, storico e culturale; creazione di micro-sistemi turistici integrati con accoglienza diffusa; commercializzazione dell’offerta turistica attraverso progetti e servizi innovativi.
3.4. I programmi d’investimento devono essere:
a) avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione. A tal fine, per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio, fermo restando quanto previsto in tema di ammissibilità della spesa di cui ai punti successivi;
b) ultimati entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione da parte del soggetto beneficiario della determinazione di concessione, pena la revoca delle agevolazioni concesse. A tale fine per data di ultimazione del programma si intende quella dell’ultimo titolo di spesa ammissibile rendicontato.
Resta ferma la possibilità per il Soggetto gestore di concedere una proroga non superiore a 6 mesi, sulla base di una richiesta motivata da parte del soggetto beneficiario. Il Soggetto gestore valuta la richiesta e comunica al soggetto beneficiario l’accoglimento o il diniego della stessa.
3.5. Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata ad un solo programma d’investimento che può prevedere più linee di attività nel rispetto del principio di funzionalità ed organicità.
3.6. Le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura (a) o nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (b) possono beneficiare delle agevolazioni – esclusivamente per programmi d’investimento relativi ad attività rientranti nel campo di applicazione del Regolamento de minimis – purché attraverso la tenuta di apposita contabilità separata sia garantita la separazione delle attività e/o la distinzione dei costi, per le attività esercitate nei settori di cui alle lettere (a) e (b), esclusi dal campo di applicazione del citato regolamento.
3.7. Sono fatti salvi tutti i divieti e le limitazioni stabiliti dal Regolamento de minimis.
4. COSTI E SPESE AMMISSIBILI
4.1. Sono ammissibili le spese d’investimento e gestione funzionali alla realizzazione del progetto proposto – al netto di IVA – sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e intestate al soggetto beneficiario.
4.2. Le voci d’investimento agevolabili sono le seguenti:
a) ristrutturazione di immobili (spese descritte e valorizzate sulla base dei tariffari regionali vigenti) entro il limite massimo del 50% del valore complessivo delle spese d’investimento ammesse. Tale limite è elevato al 70% per i programmi d’investimento aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di ricettività turistica. Le spese per opere edili sono ammesse anche su beni di terzi, con apposizione del vincolo catastale di destinazione dell’immobile allo svolgimento di attività di ricettività turistica.
b) attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti, ivi inclusi mezzi mobili purché strettamente necessari e correttamente dimensionati in base al ciclo di produzione. Per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all’acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto;
c) beni immateriali ad utilità pluriennale, limitatamente a programmi informatici, brevetti, licenze e marchi.
I beni d’investimento:
i. devono essere d’importo superiore a 500,00 euro;
ii. devono essere nuovi di fabbrica;
iii. non devono rappresentare mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature.
Non sono ammesse acquisizioni mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”, né beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, né mediante commesse interne. Ai fini dell’ammissibilità della spesa farà fede la data dei documenti fiscalmente validi.
4.3. Le spese di gestione agevolabili sono le seguenti:
a) materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, utilizzati nel ciclo produttivo svolto dall’impresa destinataria dell’aiuto nel periodo oggetto di agevolazione;
b) utenze e canoni di locazione per immobili strumentali destinati allo svolgimento dell’attività agevolata, siti nei Comuni del territorio del cratere sismico aquilano;
c) oneri finanziari connessi all’avvio dell’attività agevolata che non beneficino di alcun’altra agevolazione, ivi inclusi gli interessi delle rate di mutuo, laddove stipulato a copertura degli investimenti, limitatamente alla quota maturata nel periodo oggetto di agevolazione sul conto corrente ordinario dedicato alla realizzazione del programma;
d) prestazioni di servizi e consulenze professionali, connesse all’attività agevolata;
e) costo del lavoro dipendente che non benefici di alcun’altra agevolazione, anche indiretta o a percezione successiva, relativo all’incremento effettivo di personale dedicato all’attività agevolata e per l’attività prestata presso l’unità produttiva destinataria dell’aiuto. Il costo del lavoro preso a riferimento è il costo effettivamente sostenuto dall’impresa in relazione al contratto di lavoro e comprende la retribuzione lorda (prima delle imposte) e i contributi obbligatori (oneri previdenziali e contributi assistenziali obbligatori per legge).
Nello specifico, per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo, dato dalla retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti.
f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario che non benefici di alcun’altra agevolazione, anche indiretta o a percezione successiva, funzionale alla realizzazione dell’attività agevolata. Tali spese devono riferirsi a una formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal socio e/o dal dipendente presso il soggetto beneficiario.
Ai fini dell’ammissibilità delle spese di gestione farà fede la data di fattura; per il costo del lavoro farà fede la data dei cedolini del periodo e, per gli oneri finanziari, la data di addebito dell’estratto conto.
4.4. Non sono ammessi beni d’investimento e spese di gestione acquistate da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o collegamento societario ai sensi del codice civile o per via indiretta (attraverso coniugi e familiari conviventi), o nella cui compagine siano presenti, anche per via indiretta, soci o titolari di cariche nel soggetto beneficiario.
4.5. Indipendentemente dal regime contabile adottato, i soggetti beneficiari dovranno annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA, dei cespiti ammortizzabili e degli inventari, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del Soggetto gestore o del Ministero. In particolare, i beni d’investimento dovranno essere iscritti nelle voci delle immobilizzazioni cui sono riferiti e risultare nel libro degli inventari del soggetto beneficiario per almeno 3 anni.
5. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
5.1. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis, nella misura del 70% delle spese ammissibili, considerando sia le spese ad utilità pluriennale sia quelle di gestione relative all’avvio dell’attività nei limiti indicati all’art. 7, fatto salvo quanto previsto all’art. 9, comma 8, del Decreto.
5.2. Le spese d’investimento sono agevolabili a fondo perduto nella forma di contributo in conto impianti. Le spese di gestione sono agevolabili a fondo perduto nella forma di contributo alla spesa. Le spese di gestione sono riconosciute per un massimo del 30% sul totale delle spese ammissibili.
5.3. Il soggetto beneficiario deve assicurare la copertura finanziaria residua del programma d’investimento e gestione, IVA inclusa, dimostrando la possibilità di apportare risorse proprie ovvero di accedere a finanziamenti esterni che non beneficino di altre forme di agevolazione, come dettagliato nel piano d’impresa da allegare alla domanda di agevolazione.
6. PROCEDURA DI ACCESSO
6.1. Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Fatto salvo quanto previsto al punto 6.2, il Soggetto gestore monitora costantemente il fabbisogno finanziario complessivo determinato dalle domande di agevolazione presentate e, qualora tale fabbisogno sopravanzi significativamente le risorse finanziarie assegnate alla misura, ne dà tempestiva comunicazione al Ministero e, tramite il proprio sito internet, alle imprese.
6.2. Nel caso di cui al punto precedente, il Ministero comunica tempestivamente – con avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – l’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Nelle more di tale procedura, l’esaurimento delle risorse disponibili è immediatamente reso noto nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it e in quello del Soggetto gestore www.invitalia.it.
In caso di insufficienza delle risorse finanziarie, le domande istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni sino a concorrenza delle risorse disponibili, condizionatamente alla verifica, da parte del Soggetto gestore, della capacità del proponente di assicurare comunque la sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili risorse finanziarie, il Ministero si riserva di riaprire i termini per la presentazione delle domande di agevolazione, dandone opportuna pubblicità, nel rispetto della tempistica di cui al punto 6.5.
6.3. Ferma restando la chiusura dello sportello, disposta ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, al fine di garantire la trasparenza e la migliore gestione delle attività amministrative, il Soggetto gestore provvederà a sospendere l’avvio delle attività di valutazione delle domande pervenute, dandone comunicazione ai soggetti proponenti ed adeguata evidenza sul proprio sito istituzionale, qualora le risorse finanziarie, pur non essendo state ancora integralmente impegnate, non siano sufficienti a coprire il fabbisogno potenziale derivante dall’eventuale ammissione alle agevolazioni delle domande in corso di istruttoria. Qualora si rendessero disponibili nuove risorse finanziarie, il Soggetto gestore riavvierà le istruttorie per le domande sospese, secondo l’ordine cronologico di presentazione;
6.4. Le domande di agevolazione relative alle iniziative localizzate nei Comuni del territorio del cratere sismico aquilano possono essere presentate, corredate dei piani d’impresa e della documentazione necessaria, al Soggetto gestore a partire dalle ore 12:00 del giorno 5 febbraio 2019.
6.5. Le domande potranno essere nuovamente presentate, esclusivamente laddove, completate le istruttorie delle domande presentate, residuino risorse finanziarie non impegnate. Il Ministero darà comunicazione di una eventuale riapertura dei termini di presentazione con trenta giorni di anticipo, nel proprio sito internet www.mise.gov.it e in quello del Soggetto gestore www.invitalia.it.
6.6. Le domande presentate fuori dai predetti termini non saranno prese in considerazione.
6.7. La domanda deve essere presentata esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica a disposizione nel sito internet www.invitalia.it secondo le modalità e gli schemi ivi indicati. Almeno trenta giorni prima del suddetto termine di apertura, il Soggetto gestore rende disponibili in un’apposita sezione del sito internet www.invitalia.it gli schemi e le informazioni necessarie alla presentazione delle domande da parte delle imprese proponenti.
6.8. La domanda deve essere firmata digitalmente – nel rispetto di quanto disposto dal codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – dal legale rappresentante del soggetto proponente, ovvero da uno dei proponenti dell’impresa costituenda o da un procuratore, muniti di apposita delega. Tutte le comunicazioni sono inviate attraverso posta elettronica certificata (PEC). I soggetti proponenti, pertanto, devono disporre di firma digitale e di un indirizzo PEC per le necessarie comunicazioni con il Soggetto gestore. Al termine della procedura di compilazione del piano d’impresa e dell’invio telematico della domanda e degli allegati, alla stessa è assegnato un protocollo elettronico e reso evidente il responsabile del procedimento. Pertanto, la data di presentazione della domanda coincide con la data di invio telematico della medesima, come risultante dal predetto protocollo informatico.
6.9. Il piano d’impresa deve essere compilato utilizzando la procedura informatica di cui ai punti precedenti secondo le modalità e gli schemi in essa indicati e deve contenere:
a) tutti i dati del soggetto proponente;
b) la descrizione dell’attività proposta;
c) l’analisi del mercato e delle relative strategie;
d) la descrizione analitica e la quantificazione delle spese previste;
e) gli aspetti tecnici, produttivi e organizzativi;
f) gli aspetti economico-finanziari.
6.10. Per le imprese già costituite la documentazione da allegare è la seguente:
a) atto costitutivo e statuto;
b) DSAN sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante attestante la concessione o l’assenza di altri aiuti, ai sensi del Regolamento de minimis, durante l’esercizio finanziario in corso al momento della domanda e i due precedenti. La dichiarazione, redatta secondo lo schema reso disponibile nel sito internet www.invitalia.it, dovrà essere resa come aggiornamento anche al momento dell’eventuale concessione dell’aiuto. La mancata presentazione della dichiarazione o il superamento delle soglie previste comporta l’inammissibilità della domanda;
c) DSAN sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante attestante la classificazione del soggetto proponente quale PMI. La mancata presentazione della dichiarazione o il superamento delle soglie previste comporta l’inammissibilità della domanda;
d) DSAN sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante redatta secondo lo schema disponibile nel sito internet www.invitalia.it, attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 2.3;
e) nel caso in cui l’importo delle agevolazioni richieste sia uguale o superiore a 150.000,00 euro: DSAN sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante redatta secondo lo schema disponibile nel sito internet www.invitalia.it, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Soggetto gestore, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
f) qualora disponibile, copia dell’ultimo bilancio ufficiale ovvero situazione contabile aggiornata.
Per le imprese costituende, gli allegati di cui alle lettere a), b), c), d) e e) dovranno essere trasmessi, sempre attraverso procedura informatica, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ammissione alle agevolazioni.
6.11. Nel caso di domanda correttamente inviata, laddove gli allegati risultino illeggibili, errati o incompleti, il Soggetto gestore ne dà comunicazione a mezzo PEC assegnando un termine massimo di 10 giorni per l’invio di quanto richiesto, pena la decadenza della domanda.
6.12. Il Soggetto gestore dà comunicazione a mezzo PEC in tutti i casi di decadenza della domanda o laddove la stessa non possa essere presa in considerazione.
7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CRITERI DI VALUTAZIONE
7.1. Le domande di agevolazione, corredate della documentazione richiamata al punto 6, sono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione, sulla base dei criteri di seguito elencati:
a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci e dalle eventuali risorse umane individuate nel piano d’impresa, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività oggetto dell’iniziativa;
b) capacità dell’organizzazione aziendale di presidiare gli aspetti del processo tecnico- produttivo e gestionale;
c) potenzialità del mercato di riferimento e vantaggio competitivo dell’iniziativa;
d) sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa, tenendo conto della situazione economico-finanziaria dell’ultimo anno (per le società già costitute), del fabbisogno finanziario complessivo dell’iniziativa.
7.2. L’Allegato 1 della presente circolare riporta la griglia che, per i quattro criteri di cui al punto 7.1, specifica: i parametri oggetto di valutazione, la soglia complessiva da raggiungere e i singoli punteggi minimi richiesti ai fini dell’ammissione alle agevolazioni.
7.3. L’iter di valutazione istruttorio comprende un colloquio con i soggetti proponenti presso la sede del Soggetto gestore, finalizzato a presentare e approfondire tutti gli aspetti del piano d’impresa. La convocazione sarà effettuata via PEC e potrà essere chiesta una sola data alternativa in caso di valide motivazioni di assenza tempestivamente comunicate. E’ sempre obbligatoria, pena la decadenza della domanda, la presenza del legale rappresentante e dei soci/soggetti proponenti che ricoprono ruoli operativi, appositamente individuati dal Soggetto gestore.
7.4. Laddove la domanda non rispetti uno dei requisiti di accesso previsti dalla misura agevolativa (soggetto proponente, dimensione aziendale, localizzazione, tempo di realizzazione, attività, entità delle spese richieste, rispetto delle soglie “de minimis”) e/o la valutazione di merito di cui ai punti precedenti non raggiunga le soglie minime richieste, il Soggetto gestore comunica tramite PEC i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7.5. Il procedimento istruttorio è concluso entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione completa di tutta la documentazione richiesta. La decorrenza dei 60 giorni è sospesa dalla richiesta di integrazioni e/o dalla comunicazione dei motivi ostativi di cui al punto 7.4.
8. CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI
8.1. A conclusione del procedimento istruttorio, il Soggetto gestore adotta la determinazione di concessione delle agevolazioni o la determinazione di rigetto della domanda e la invia a mezzo PEC al soggetto proponente.
8.2. Laddove il progetto ammesso alle agevolazioni sia stato presentato da un’impresa non ancora costituita, il Soggetto gestore dà comunicazione a mezzo PEC dell’avvenuta ammissione alle agevolazioni e richiede la documentazione attestante l’avvenuta costituzione e, se necessario, quella per la richiesta delle informazioni antimafia. L’invio deve essere effettuato a mezzo PEC entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione all’ammissione, pena la decadenza dei benefici deliberati. Verificata la rispondenza del soggetto beneficiario con i soggetti ammessi alle agevolazioni e adempiute, se necessarie, le formalità relative alla certificazione antimafia, il Soggetto gestore trasmette a mezzo PEC al soggetto beneficiario la determinazione di concessione delle agevolazioni.
8.3. La determinazione di concessione delle agevolazioni deve essere restituita, formalmente accettata a firma del legale rappresentante, tramite PEC indirizzata al Soggetto gestore, entro trenta giorni dal ricevimento. In caso di mancata accettazione e trasmissione entro il termine perentorio indicato, il soggetto beneficiario decade dai benefici deliberati.
8.4. La determinazione di concessione riporta il soggetto beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato, gli investimenti e le spese di gestione ammessi, la forma e l’ammontare delle agevolazioni massime concesse. Essa disciplina inoltre i tempi e le modalità per l’attuazione dell’iniziativa e per l’erogazione delle agevolazioni, nonché gli obblighi previsti e i motivi di revoca parziale o totale delle agevolazioni.
8.5. Il Soggetto gestore dà comunicazione a mezzo PEC in tutti i casi di decadenza dalle agevolazioni.
9. EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
9.1. L’erogazione del contributo in conto impianti avviene su richiesta del soggetto beneficiario mediante la presentazione di stati avanzamento lavori (SAL) degli investimenti di importo almeno pari al 30% (trenta per cento) dell’investimento complessivo ammesso, fatta salva la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni, che può essere presentata per l’importo residuo. La modulistica relativa alla presentazione dei SAL conto investimenti sarà resa disponibile nell’apposita sezione del sito internet www.invitalia.it.
9.2. Tutte le richieste di erogazione dei contributi in conto impianti devono essere trasmesse al Soggetto gestore per via elettronica, utilizzando la procedura informatica a disposizione nel sito internet www.invitalia.it secondo le modalità e gli schemi ivi indicati. Ognuna deve riportare in allegato:
a) DSAN firmata digitalmente dal legale rappresentante attestante:
i. che non sono in corso procedure esecutive o concorsuali a carico dell’impresa;
ii. che non sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della certificazione antimafia, laddove necessario;
iii. che permangono le condizioni soggettive e oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni;
b) copia delle fatture d’acquisto fiscalmente valide relative agli investimenti presentati nel SAL;
c) copia delle dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori dei beni d’investimento richiesti nel SAL redatte sulla base degli standard resi disponibili dal Soggetto gestore;
d) copia degli strumenti di pagamento utilizzati;
e) copia degli estratti conto bancari da cui si evincano gli addebiti relativi.
9.3. Il soggetto beneficiario può chiedere, successivamente alla sottoscrizione della determinazione di concessione delle agevolazioni e comunque entro 4 mesi dalla stessa data, un’anticipazione nella misura del 30% dell’ammontare dei contributi concessi in conto investimenti, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore del Soggetto gestore, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. La fideiussione, redatta utilizzando lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore nel proprio sito internet, deve essere rilasciata da istituti di credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del 5 febbraio 2014.
9.4. Laddove erogata, l’anticipazione è recuperata proporzionalmente nei singoli SAL, in sede di erogazione dei contributi in conto investimenti.
9.5. In alternativa alle modalità di erogazione descritte, le agevolazioni in conto investimenti possono essere erogate, secondo modalità stabilite con la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 23584 del 13 marzo 2017, sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, subordinatamente alla stipula tra Ministero, Soggetto gestore e Associazione bancaria italiana (ABI) di un atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta dagli stessi soggetti il 22 febbraio 2017 per l’adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati, in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto delle somme erogate da parte del Soggetto gestore e della quota di risorse a carico del soggetto beneficiario per la copertura finanziaria del programma di investimenti. Qualora il soggetto beneficiario opti per la modalità di erogazione di cui al presente punto, tale modalità deve essere utilizzata con riferimento all’intero programma d’investimento.
9.6. Il SAL in conto investimenti a saldo deve essere presentato entro 24 mesi dalla data della sottoscrizione da parte del soggetto beneficiario della determinazione di concessione.
L’erogazione delle agevolazioni in conto investimenti a saldo è subordinata all’esito positivo del sopralluogo di monitoraggio di cui punti 10.1 e 10.2. Laddove minore o uguale al 10% delle spese d’investimento ammesse, il SAL a saldo deve essere presentato congiuntamente alla richiesta di erogazione delle agevolazioni in conto gestione.
9.7. L’erogazione dei contributi richiesti nei SAL in conto investimenti intermedi è subordinata all’avvenuta positiva verifica delle spese, relativamente alla regolarità dei documenti presentati.
9.8. La richiesta di erogazione del contributo sulle spese di gestione può essere presentata a partire dalla richiesta del primo SAL e non oltre 24 mesi dalla data di sottoscrizione da parte del soggetto beneficiario della determinazione di concessione.
Tale richiesta deve essere corredata della seguente modulistica:
a) copia di tutti i documenti fiscalmente validi relativi alle spese ammesse alle agevolazioni, intestati al soggetto beneficiario e aventi data successiva alla presentazione della domanda;
b) copia degli strumenti di pagamento utilizzati;
c) copia degli estratti conto bancari da cui si evincano gli addebiti relativi.
9.9. L’erogazione delle agevolazioni in conto gestione effettivamente spettanti è subordinata all’esito positivo del sopralluogo di monitoraggio degli investimenti di cui punti 10.1 e 10.2.
9.10. Sono ammessi esclusivamente pagamenti effettuati in via definitiva, utilizzando il conto ordinario dedicato alla realizzazione del programma, attraverso bonifici, carte di debito e di credito, ricevute bancarie, assegni bancari non trasferibili comprovati da microfilmatura.
10. MONITORAGGIO, CONTROLLI E ISPEZIONI
10.1. Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione del saldo investimenti, il Soggetto gestore effettua apposito sopralluogo presso la sede dell’attività agevolata, dove dovrà essere resa disponibile tutta la documentazione contabile e fiscale dei soggetti beneficiari, oggetto delle verifiche specifiche.
10.2. Il sopralluogo presso la sede è finalizzato all’accertamento dell’operatività dell’iniziativa finanziata e delle spese rendicontate. In sede di sopralluogo sono verificati:
a) il rispetto degli obblighi di legge inerenti alla misura agevolativa;
b) la permanenza delle condizioni soggettive e oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni;
c) la corretta registrazione dei beni e delle spese oggetto di agevolazione nei libri contabili e fiscali;
d) la conformità agli originali della documentazione di spesa presentata e dei relativi pagamenti;
e) l’esistenza, la funzionalità e la congruità delle spese presentate, rispetto allo svolgimento dell’attività agevolata;
f) l’avvenuto ottenimento delle autorizzazioni e licenze necessarie per il regolare svolgimento delle attività.
10.3. Ai fini del monitoraggio dei programmi d’investimento agevolati, il soggetto beneficiario invia al Soggetto gestore – a partire dalla data di erogazione del saldo investimenti, con cadenza annuale e fino al terzo esercizio successivo – apposita DSAN a firma del legale rappresentante attestante l’inesistenza delle cause possibili di revoca indicate nella determinazione di concessione delle agevolazioni e, in particolare:
a) la presenza presso la sede agevolata dei beni strumentali finanziati;
b) il perdurare del rispetto del vincolo di utilizzo delle immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate;
c) la regolare esistenza e diretta conduzione dell’impresa agevolata;
d) l’inesistenza di procedure concorsuali.
La mancata trasmissione di tale dichiarazione può comportare l’avvio del procedimento di revoca totale delle agevolazioni.
10.4 In ogni fase del procedimento il Ministero e il Soggetto gestore possono effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l’attuazione degli interventi agevolati. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici disposte dal Ministero o dal Soggetto gestore allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati.
11. VARIAZIONI
11.1. Il soggetto beneficiario può richiedere, tramite la procedura informatica, solo dopo la propria sottoscrizione della determinazione di concessione, variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie, nonché quelle afferenti alla localizzazione dell’iniziativa e/o al settore di attività inserito in domanda. Tali variazioni devono essere preventivamente comunicate dal beneficiario con adeguata motivazione al Soggetto gestore ed essere da quest’ultimo autorizzate.
11.2. Le altre variazioni riguardanti il programma degli investimenti sono soggette ad autorizzazione solo nel caso in cui afferiscano a una compensazione tra le macrovoci, rimandandosi la valutazione di funzionalità e congruità rispetto allo svolgimento dell’attività agevolata alla verifica da effettuarsi in fase di erogazione del saldo in conto investimenti.
11.3. Nel caso in cui la predetta verifica si concluda con esito negativo, il Soggetto gestore procede alla revoca delle agevolazioni.
11.4. Con la presentazione della documentazione necessaria per la richiesta del SAL a saldo, il soggetto beneficiario dovrà comunque comunicare al Soggetto gestore tutte le variazioni intervenute.
12. REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI
12.1. Le agevolazioni possono essere revocate in misura totale o parziale dal Soggetto gestore, così come disciplinato specificamente nella determinazione di concessione delle agevolazioni. La revoca parziale dei contributi erogati, con contestuale richiesta di restituzione maggiorata delle relative penali, può essere disposta dal Soggetto gestore laddove esso valuti che la violazione contestata non pregiudichi, nel complesso, il perseguimento delle finalità dell’iniziativa e il rispetto dei vincoli agevolativi nazionali e comunitari vigenti.
12.2. La revoca dei contributi erogati, con contestuale richiesta di restituzione maggiorata delle penalità previste dall’art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, è disposta nei seguenti casi:
a) qualora la compagine della società costituita dopo l’ammissione alle agevolazioni risulti diversa dalla compagine sociale indicata nella domanda di agevolazione senza l’autorizzazione del Soggetto gestore;
b) qualora il soggetto beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
c) qualora il soggetto beneficiario non adempia agli obblighi di monitoraggio e controllo;
d) qualora il soggetto beneficiario non rispetti ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione delle agevolazioni;
e) qualora il soggetto beneficiario utilizzi le somme erogate per finalità diverse da quelle previste, laddove applicabile la procedura di presentazione di fatture non quietanzate;
f) qualora risultino in corso a carico dei soggetti beneficiari accertamenti di ogni autorità competente per i quali sia applicabile una misura di prevenzione per effetto delle fattispecie criminose previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
g) qualora il soggetto beneficiario non completi il programma d’investimento ammesso alle agevolazioni entro il termine stabilito;
h) qualora il soggetto beneficiario trasferisca, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma d’investimento, senza l’autorizzazione del Soggetto gestore, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione dell’investimento;
i) qualora il soggetto beneficiario cessi l’attività ovvero ne disponga l’alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all’estero prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma d’investimento;
l) qualora l’impresa beneficiaria dichiari fallimento ovvero nei suoi confronti sia avviata altra procedura esecutiva o concorsuale prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
m) qualora anche un solo socio dei soggetti beneficiari sia sottoposto a rinvio a giudizio o abbia riportato una condanna, anche non passata in giudicato, per uno dei reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231;
n) qualora il soggetto beneficiario dichiari fallimento ovvero nei suoi confronti sia avviata altra procedura concorsuale prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di ultimazione del programma d’investimento.
12.3. Resta fermo che, pena la revoca delle agevolazioni, il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto gestore, fornendo documentate motivazioni, tutte le eventuali modifiche del programma agevolato, nonché le variazioni dello stesso soggetto beneficiario.
13. CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI
13.1. Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse le agevolazioni concesse sulla base del Regolamento de minimis.
14. ONERI INFORMATIVI
14.1. Ai sensi dell’art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’Allegato 2 è riportato l’ elenco degli oneri informativi previsti dal Decreto e dalla presente circolare a carico delle imprese.
Allegato 1
Griglia di valutazione
Allegato 2
Elenco degli oneri informativi previsti dal Decreto e dalla presente circolare a carico delle imprese