MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 26 febbraio 2021
Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni volte a sostenere il piano di sviluppo delle imprese localizzate sul territorio del cratere sismico aquilano per il rafforzamento, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, dell’attrattività e dell’offerta turistica post-emergenza epidemiologica da COVID-19
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;
b) “Soggetto gestore”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia;
c) “Regolamento GBER”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
d) “Regolamento de minimis”: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
e) “PMI”: le micro, piccole e medie imprese, come definite nell’allegato 1 del “Regolamento GBER” e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005;
f) “territorio del cratere sismico aquilano”: il territorio dei Comuni, individuati dal decreto del Commissario delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2009, n. 3, come successivamente integrato dal decreto 17 luglio 2009, n. 11, di Acciano, Arsita, Barete, Barisciano, Brittoli, Bugnara, Bussi sul Tirino, Cagnano Amiterno, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castelli, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Civitella Casanova, Cocullo, Collarmele, Colledara, Cugnoli, Fagnano Alto, Fano Adriano, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L’Aquila, Lucoli, Montebello di Bertona, Montereale, Montorio al Vomano, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Penna Sant’Andrea, Pietracamela, Pizzoli, Poggio Picenze, Popoli, Prata d’Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio né Vestini, San Pio delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Torre dè Passeri, Tossicia, Villa Santa Lucia degli Abruzzi e Villa Sant’Angelo;
g) “Start-up innovative”: le imprese di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012.
Art. 2
Ambito di applicazione e finalità dell’intervento
1. Il presente decreto disciplina i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni volte a sostenere il piano di sviluppo delle imprese localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano che, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, contribuiscono a rafforzare l’attrattività e l’offerta turistica post emergenza epidemiologica COVID-19, anche attraverso nuovi processi di erogazione del prodotto/servizio a contenuto innovativo e tecnologico.
2. In considerazione del fabbisogno finanziario generato dagli obiettivi del piano di sviluppo aziendale, le agevolazioni sono concesse per il finanziamento delle spese di capitale circolante finalizzate alla continuità e/o alla ripartenza della capacità produttiva aziendale compromessa dallo stato di emergenza epidemiologica COVID-19.
3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis.
Art. 3
Risorse finanziarie disponibili
1. Alla concessione degli aiuti di cui al presente decreto si provvede con le risorse finanziarie residue non impegnate di cui alla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, così come ripartite dal decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013, come successivamente modificato dal 13 febbraio 2014, a valere sul Programma di Sviluppo Restart per un importo complessivo pari a euro 6.500.000,00 (seimilionicinquecentomila/00) assegnati alle seguenti Priorità:
a) Priorità B, Asse II, lettera b) e c), residui relativi al primo sportello per gli incentivi alle imprese per l’intervento di valorizzazione delle risorse del cratere sismico aquilano per lo sviluppo dell’attrattività turistica;
b) Priorità D, Asse II, lettera a), residui relativi alla “Misura Agevolativa Smart & Start, progetti ubicati nel territorio del cratere sismico aquilano”.
2. Nell’ambito della dotazione finanziaria di cui al comma 1:
a) il 70 % (settanta per cento) delle risorse disponibili, pari a euro 4.550.000,00 (quattromilionicinquecentocinquantamila/00), è riservato alle iniziative che si localizzano nel comune dell’Aquila;
b) il restante 30% (trenta per cento) delle risorse disponibili, pari a euro 1.950.000,00 (unmilionenovecentocinquantamila/00), è riservato alle iniziative che si localizzano nel restante territorio del cratere sismico aquilano.
3. Le eventuali risorse finanziarie che, in relazione alle riserve di cui alle lettere a) e b) del comma 2, risultano in eccedenza rispetto al fabbisogno determinato dalle iniziative agevolabili sulla singola riserva, sono utilizzate a copertura dell’eventuale fabbisogno insoddisfatto sull’altra riserva.
Art. 4
Soggetto gestore
1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande, la concessione, l’erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l’esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli di cui al presente decreto sono affidati al Soggetto gestore.
2. Con atto aggiuntivo alla convenzione in essere tra Ministero e Soggetto gestore, da stipularsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono regolati i reciproci rapporti e le modalità di trasferimento al Soggetto gestore delle risorse finanziarie di cui all’articolo 3, comma 1, e definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività, che sono posti a carico delle medesime risorse entro il limite massimo del 2% (due per cento).
Art. 5
Soggetti beneficiari
1. Possono essere ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI, costituite ed attive alla data del 1° gennaio 2020 nelle forme di ditta individuale, di società di persone, di società di capitali, di cooperative, di consorzi, di associazioni di imprese, che alla data di presentazione della domanda di agevolazione svolgono regolarmente un’attività economica principale rientrante tra quelle indicate nell’elenco di cui all’allegato 1 al presente decreto, nonché le associazioni culturali e le start up innovative, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) nei casi previsti essere regolarmente costituite in forma societaria ed iscritte nel Registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
e) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata nel Regolamento GBER;
g) avere sede operativa localizzata nel Comune di L’Aquila o nei Comuni del cratere sismico, come individuati dal decreto del Commissario delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri 16 aprile 2009, n. 3, così come integrato dal decreto 17 luglio 2009, n. 11, regolarmente registrata presso la competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 deve essere attestato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e allegata alla domanda di agevolazione.
3. Sono esclusi dalle agevolazioni tutte le attività svolte in regime di libera professione ed i settori della pesca, dell’acquacoltura e della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
Art. 6
Programmi ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di spesa di capitale circolante sostenuti da imprese con sede operativa localizzata nel territorio del cratere sismico aquilano, connessi al piano di sviluppo presentato e finalizzati alla ripresa e/o continuità del ciclo produttivo post emergenza sanitaria nazionale COVID-19.
2. Il contributo può essere concesso fino ad un importo massimo di euro 8.000,00 (ottomila/00) per le aziende localizzate nel Comune di L’Aquila e un importo massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per le aziende localizzate nei territori dei comuni del cratere; le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda di agevolazione, ad eccezione delle categorie esposte al successivo articolo 7, comma 2, sostenute a partire dal 17 marzo 2020 e rendicontate entro centoottanta giorni dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 11.
3. Il Soggetto gestore non ha possibilità di concedere una proroga sui termini previsti al precedente comma.
4. Sono fatti salvi tutti i divieti e le limitazioni stabiliti dal Regolamento de minimis.
Art. 7
Costi e spese ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui all’articolo 8, i costi per la realizzazione del piano di spesa, al netto dell’IVA, sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda, concernenti le seguenti voci di capitale circolante:
a) materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti utilizzati nel ciclo produttivo caratteristico dell’impresa;
b) utenze fornite su immobili strumentali destinati allo svolgimento dell’attività siti nei Comuni del territorio del cratere sismico aquilano;
c) oneri finanziari connessi alla continuità aziendale a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 che non beneficino di alcun’altra agevolazione;
d) costo del lavoro dipendente che non benefici di alcun’altra agevolazione, anche indiretta, o a percezione successiva, dedicato all’attività presso l’unità produttiva destinataria dell’aiuto post emergenza sanitaria COVID-19. Il costo del lavoro preso a riferimento è il costo effettivamente sostenuto dall’impresa in relazione al contratto di lavoro e comprende la retribuzione lorda (prima delle imposte) e i contributi obbligatori (oneri previdenziali e contributi assistenziali obbligatori per legge).
2. Sono altresì ammissibili le spese già sostenute a partire dalla data del 17 marzo 2020 per l’acquisto di attrezzature e strumentazioni, materiali ed immateriali, per la fruizione in sicurezza dei servizi offerti alla clientela dalle imprese beneficiarie.
3. Ai fini dell’ammissibilità delle spese farà fede la data della fattura mentre per il costo del lavoro la data dei cedolini del periodo e, per gli oneri finanziari, la data di addebito sull’estratto conto.
4. Non sono ammissibili i canoni di locazione, le prestazioni di servizi, nonché le spese di gestione acquistate da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o collegamento societario ai sensi del codice civile o per via indiretta (attraverso coniugi e familiari conviventi), ovvero nella cui compagine siano presenti, anche per via indiretta, soci o titolari di cariche nel soggetto beneficiario.
5. Indipendentemente dal regime contabile adottato, i soggetti beneficiari dovranno annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del Soggetto gestore o del Ministero.
Art. 8
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse, ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis, nella forma di contributo a fondo perduto nella misura del 100% (cento per cento) delle spese ammissibili nei limiti indicati all’articolo 7, fatto salvo quanto previsto all’articolo 9, comma 8.
Art. 9
Procedura di accesso
1. Le agevolazioni di cui all’articolo 8 sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L’elenco degli oneri informativi a carico delle imprese per la fruizione delle agevolazioni previste dal presente decreto è riportato nell’allegato n. 2 al presente decreto.
3. I termini per la presentazione delle domande, la modulistica e le informazioni necessarie alla presentazione delle medesime domande da parte delle imprese proponenti, saranno resi pubblici dal Soggetto gestore con avviso pubblicato in una apposita sezione del proprio sito internet www.invitalia.it.
4. Le domande devono essere presentate esclusivamente per via elettronica secondo le indicazioni fornite nel sito www.invitalia.it. Le domande devono essere firmate digitalmente, nel rispetto di quanto disposto dal codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal legale rappresentante e devono essere corredate della documentazione di seguito riportata e indicata nella domanda medesima. Al termine della procedura di compilazione della domanda di finanziamento, dell’invio telematico della stessa e degli allegati, è assegnato un protocollo progressivo. La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:
a) schema contenente i dati dell’ultimo bilancio approvato, ove disponibile;
b) schema contenente i dati di bilancio previsionale;
c) piano di sviluppo aziendale che indichi gli obiettivi strategici dell’azienda nel medio periodo con particolare attenzione alle relazioni e sinergie con gli attori di sviluppo locale e/o alla progettazione di sistemi produttivi o di offerta innovativi a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante, resa ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e redatta secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore nel sito di cui al comma 3, attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 5;
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante, attestante la classificazione del soggetto quale PMI;
f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante, attestante la percezione di aiuti in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti de minimis;
g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da presentare, nel caso di società di capitali, da parte di tutti i componenti del consiglio di amministrazione, ovvero, nel caso di società di persone, da parte di tutti i soci, che non sussistono nei propri confronti provvedimenti giudiziari interdittivi, cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, e che non sussistono altresì nei propri confronti rinvii a giudizio, condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, presenti rispettivamente nel registro dei carichi pendenti e nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.
5. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate al comma 4 o al di fuori dei termini di cui al comma 3 non sono prese in esame.
6. Nel caso di domanda correttamente inviata, laddove gli allegati risultino illeggibili, errati o incompleti, il Soggetto gestore ne dà comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, assegnando un termine massimo di dieci giorni per la regolarizzazione, pena la decadenza della domanda.
7. Il Soggetto gestore dà comunicazione a mezzo posta elettronica certificata dei casi di decadenza della domanda o laddove la stessa non possa essere presa in considerazione.
8. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. il Soggetto gestore monitora costantemente il fabbisogno finanziario complessivo determinato dalle domande di agevolazione presentate e, qualora tale fabbisogno sopravanzi significativamente le risorse finanziarie assegnate alla misura, ne dà tempestiva comunicazione al Ministero e, tramite il proprio sito internet, alle imprese.
9. Nel caso di cui al comma precedente, il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Nelle more di tale procedura, l’esaurimento delle risorse disponibili è immediatamente reso noto nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it e in quello del Soggetto gestore www.invitalia.it. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie, le domande istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni sino a concorrenza delle risorse disponibili. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili risorse finanziarie, il Ministero si riserva di riaprire i termini per la presentazione delle domande di agevolazione, dandone opportuna pubblicità, nel rispetto della tempistica di cui al successivo comma 12.
10. Ferma restando la chiusura dello sportello, disposta ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, al fine di garantire la trasparenza e la migliore gestione delle attività amministrative, il Soggetto gestore provvederà a sospendere l’avvio delle attività di valutazione delle domande pervenute, dandone comunicazione ai soggetti proponenti ed adeguata evidenza nel proprio sito istituzionale, qualora le risorse finanziarie, pur non essendo state ancora integralmente impegnate, non siano sufficienti a coprire il fabbisogno potenziale derivante dall’eventuale ammissione alle agevolazioni delle domande in corso di istruttoria. Qualora si rendessero disponibili nuove risorse finanziarie, il Soggetto gestore riavvierà le istruttorie per le domande sospese, secondo l’ordine cronologico di presentazione.
11. La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando la procedura informatica a disposizione nel sito internet www.invitalia.it secondo le modalità e lo schema ivi indicato. Almeno quindici giorni prima del suddetto termine di apertura, il Soggetto gestore rende disponibili in un’apposita sezione del sito internet www.invitalia.it lo schema e le informazioni necessarie alla presentazione delle domande da parte delle imprese proponenti. Tutte le comunicazioni al Soggetto gestore sono inviate attraverso posta elettronica certificata. Al termine della procedura di compilazione del piano d’impresa e dell’invio telematico della domanda e degli allegati, alla stessa è assegnato un protocollo elettronico e reso evidente il responsabile del procedimento. La data di presentazione della domanda coincide con la data di invio telematico della medesima, come risultante dal già menzionato protocollo informatico.
12. Le domande potranno essere nuovamente presentate, esclusivamente laddove, completate le istruttorie, residuino risorse finanziarie non impegnate. Il Ministero darà comunicazione di una eventuale riapertura dei termini di presentazione con trenta giorni di anticipo, nel proprio sito internet www.mise.gov.it ed in quello del Soggetto gestore www.invitalia.it.
13. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, le domande presentate nell’ultimo giorno utile e istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni in misura parziale, commisurata alle rispettive spese ritenute agevolabili.
Art. 10
Istruttoria delle domande e criteri di valutazione
1. Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto gestore, che procede all’istruttoria delle stesse nell’ordine cronologico di presentazione sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
a) coerenza delle voci di spesa richieste rispetto alla specifica attività d’impresa;
b) presenza di un piano di sviluppo aziendale supportato da ipotesi coerenti con i dati di bilancio previsionale;
c) contenuto tecnologico dell’iniziativa proposta.
2. Nel caso in cui le domande non siano complete relativamente ai requisiti di accesso e/o non soddisfino il criterio di valutazione di cui alla lettera a) e uno dei criteri di cui alle lettere b) o c) del precedente comma, il Soggetto gestore invia, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal soggetto proponente nella domanda di agevolazione, una comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le controdeduzioni ai motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza devono essere inviate, tramite posta elettronica certificata, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.
Art. 11
Concessione delle agevolazioni
1. All’esito del procedimento istruttorio di cui all’articolo 10, e comunque entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione completa di tutta la documentazione richiesta, il Soggetto gestore adotta la determinazione di concessione delle agevolazioni o la determinazione di rigetto della domanda.
2. Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore ed erogate sulla base della determinazione di concessione formalmente accettata dal beneficiario, che indica le diverse macro-categorie di spesa riconosciute a contributo, la forma e l’ammontare delle agevolazioni, i tempi e le modalità per la realizzazione del piano di spesa e per l’erogazione delle agevolazioni, gli obblighi del soggetto beneficiario e i motivi di revoca.
3. Il Soggetto gestore comunica al soggetto beneficiario, tramite posta elettronica certificata, la determinazione di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.
4. La determinazione di concessione delle agevolazioni deve essere formalmente accettata dal beneficiario entro dieci giorni, con comunicazione, tramite posta elettronica certificata, indirizzata al Soggetto gestore. In caso di mancata accettazione entro il termine indicato, la determinazione di concessione in favore del beneficiario decade.
Art. 12
Erogazione delle agevolazioni
1. La richiesta di erogazione deve essere presentata, secondo lo schema e le linee guida resi disponibili dal Soggetto gestore nel sito internet www.invitalia.it, contestualmente all’invio della determinazione di concessione debitamente sottoscritta.
2. L’erogazione delle agevolazioni sarà effettuata in un’unica soluzione sul conto corrente bancario intestato alla società beneficiaria a seguito della ricezione da parte del Soggetto gestore della documentazione indicata nel precedente comma 1.
Art. 13
Rendicontazione e Controlli
1. La rendicontazione dell’intero piano di spesa dovrà essere presentata al Soggetto gestore entro i successivi centoottanta giorni dalla data di erogazione delle agevolazioni di cui al precedente articolo 12, comma 2. La documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, (utilizzando gli schemi e le linee guida messi a disposizione nel sito internet www.invitalia.it, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante. La documentazione deve riportare in allegato:
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente dal legale rappresentante attestante:
i. che non sono in corso procedure esecutive o concorsuali a carico dell’impresa;
ii. che permangono le condizioni soggettive e oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni;
iii. che la documentazione presentata è conforme agli originali;
b) copia delle fatture elettroniche di acquisto fiscalmente valide, aventi data successiva alla presentazione della domanda, intestate al soggetto beneficiario e relative a tipologie di spese riconducibili al capitale circolante oggetto dell’attività d’impresa. Su ciascuna fattura elettronica, in fase di emissione, deve essere inserito il codice unico del progetto (CUP) identificativo del progetto;
c) copia dei cedolini paga dei dipendenti, corredati dal relativo contratto di lavoro, aventi data di emissione successiva alla presentazione della domanda. Su ciascun cedolino, in fase di emissione, deve essere inserito il CUP identificativo del progetto;
d) copia degli strumenti di pagamento utilizzati;
e) copia degli estratti conto bancari intestati al soggetto beneficiario, da cui si evincano gli addebiti relativi;
f) libri contabili e fiscali con la corretta registrazione delle spese oggetto di agevolazione.
2. In ogni fase del procedimento il Ministero e il Soggetto gestore possono effettuare controlli e ispezioni sul piano di spesa agevolato, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l’attuazione degli interventi finanziati. Il Soggetto gestore ha facoltà di effettuare anche controlli presso la sede operativa dell’attività.
3. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici disposte dal Ministero o dal Soggetto gestore allo scopo di effettuare il monitoraggio del piano di spesa agevolato. Gli stessi soggetti sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero o dal Soggetto gestore, al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni. Le indicazioni riguardanti le modalità, i tempi e gli obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle suddette attività di verifica sono contenute nella determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 11.
Art. 14
Revoca delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono revocate, in misura totale o parziale, dal Soggetto gestore nei seguenti casi:
a) qualora il soggetto beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
b) mancato invio della rendicontazione relativo alle spese percepite;
c) cessazione dell’attività dell’impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, prima che siano trascorsi due anni dalla data di accettazione della determina;
d) fallimento dell’impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti della stessa di altra procedura concorsuale prima che siano trascorsi due anni dalla data di accettazione della determina;
e) mancato adempimento agli obblighi di controllo di cui all’articolo 13;
f) mancato rispetto di ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione delle agevolazioni;
g) utilizzo delle somme erogate per finalità diverse da quelle previste dalla determinazione di concessione delle agevolazioni;
h) qualora risultino in corso a carico dei soggetti beneficiari accertamenti di ogni autorità competente per i quali sia applicabile una delle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Art. 15
Cumulo delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse le agevolazioni concesse sulla base del Regolamento de minimis.
Allegato 1
ATTIVITA’ AMMESSE
(Testo dell’allegato)
Allegato 2
ONERI INFORMATIVI
(Testo dell’allegato)