MINISTERO ISTRUZIONE – Decreto 08 agosto 2013
Approvazione degli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la Scuola Normale Superiore di Pisa e l’Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze, con il quale quest’ultimo è disattivato ed è incorporato nella Scuola Normale Superiore di Pisa
Art. 1
1. L’Accordo di programma sottoscritto il 20 dicembre 2012 tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la Scuola Normale Superiore di Pisa e l’Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze e l’Accordo di programma integrativo sottoscritto tra le medesime parti l’8 agosto 2013, allegati al presente decreto, di cui sono parte integrante, sono approvati.
Art. 2
1. A decorrere dalla data del presente decreto, l’Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze è disattivato ed è incorporato nella Scuola Normale Superiore di Pisa.
2. La Scuola Normale Superiore di Pisa, entro sei mesi dal presente decreto, procede all’adeguamento dello Statuto al fine di dare attuazione alle disposizioni previste nel presente decreto e negli Accordi di programma di cui all’art. 1, comma 1.
3. Le modifiche statutarie apportate ai sensi del comma 2 sono approvate con successivo provvedimento.
Allegato
ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, LA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA E L’ISTITUTO ITALIANO DI SCIENZE UMANE DI FIRENZE
Art. 1
Premesse
1. Le premesse che precedono formano parte integrante del presente accordo.
Art. 2
Finalità
1. Il presente accordo disciplina ai sensi dell’art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la fusione tra la Scuola Normale Superiore di Pisa e l’Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze al fine di realizzare un unico modello organizzativo e gestionale.
2. La fusione di cui al presente articolo avviene mediante incorporazione nella Scuola Normale Superiore di Pisa delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze.
Art. 3
Impegni della Scuola Normale Superiore
1. Per la realizzazione delle finalità del presente accordo come indicate al precedente art. 2, la Scuola Normale Superiore di Pisa si impegna a procedere alle necessarie modifiche dello Statuto volte alla istituzione ed attivazione di una nuova struttura dedicata alla formazione dottorale e post-dottorale, entro sei mesi dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al successivo art. 5.
2. Le modifiche di cui al comma precedente provvedono a definire, in coerenza con quanto indicato nel progetto di fusione di cui alle premesse del presente accordo e di quanto previsto dal Titolo II «Organi della scuola» del vigente Statuto della Scuola Normale Superiore di Pisa, la presenza nell’ambito del Consiglio Direttivo della figura di vertice della nuova struttura e all’interno del Collegio Accademico di una componente espressa dalla stessa.
3. La Scuola Normale Superiore s’impegna, altresì, a dare completamento agli impegni assunti dall’Istituto Italiano di Scienze umane di Firenze per quanto attiene ai cicli dottorali attivati dallo stesso, secondo il crono programma indicato dal progetto di fusione di cui alle premesse del presente accordo.
4. La Scuola Normale Superiore, conseguentemente al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al successivo art. 5 e all’adozione delle modifiche dello Statuto di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, procede al consolidamento in unico bilancio dei bilanci della Scuola Normale Superiore di Pisa e dell’Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze e al conseguente subentro di tutte le obbligazioni attive e passive facenti capo ai due soggetti.
5. La Scuola Normale Superiore procede, altresì, a porre in essere tutte le azioni e attività volte a garantire il completamento del processo di fusione per quanto attiene i profili accademici, amministrativi e gestionali, di inquadramento economico e giuridico dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo, in particolare provvedendo a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche statutarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, alle necessarie e opportune modifiche ed integrazioni del regolamento generale e degli altri regolamenti disciplinanti l’esercizio dell’autonomia, anche al fine di garantire l’ordinato passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale a decorrere dal primo gennaio 2014, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
Art. 4
Impegni dell’Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze
1. L’Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze ai fini del presente accordo s’impegna a decorrere dalla stipula del presente Accordo e nelle more dell’adozione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al successivo art. 5 a porre in essere tutte le azioni necessarie e opportune volte a garantire l’ordinata realizzazione delle finalità conseguenti al processo di fusione di cui al precedente art. 2.
2. L’Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze a decorrere dalla stipula del presente accordo s’impegna a coordinare la propria azione con quella della Scuola Normale Superiore di Pisa, al fine di garantire la necessaria e opportuna azione volta alla realizzazione del processo di aggregazione e riorganizzazione, anche riguardo al consolidamento del bilancio unico di cui al precedente art. 3, comma 4, del presente accordo.
Art. 5
Impegni del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per la realizzazione delle finalità del presente accordo, come indicate dal precedente art. 2, provvede, successivamente alla stipula del presente accordo, alla disattivazione dell’Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze.
2. Per la realizzazione del processo di fusione di cui al presente accordo il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca assicura la messa a disposizione a favore della Scuola Normale Superiore di Pisa:
a) dell’importo di Euro 1.400.000 (consolidati) a valere sul Fondo per il finanziamento delle Università dell’anno 2012;
b) delle somme che precedentemente alla stipula del presente accordo il Ministero attribuiva alle due istituzioni nei termini e nelle modalità alle stesse accordate.
3. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai fini della attuazione del programma che è oggetto del presente accordo, si impegna altresì ad assicurare alla Scuola Normale Superiore:
a) un adeguato e unitario consolidamento di risorse a valere sul piano straordinario per il reclutamento di professori di seconda fascia secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;
b) un idoneo incremento della dotazione ministeriale delle borse di studio dottorali.
4. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca si attiverà presso le competenti autorità ed enti nazionali e locali per favorire la concessione in uso perpetuo e gratuito alla Scuola Normale Superiore, ai sensi della vigente legislazione, delle proprietà demaniali in uso, all’atto della stipula del presente accordo, sia alla Scuola Normale Superiore di Pisa sia all’Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze.
5. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca si impegna a sostenere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, un piano diretto alla valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare che a seguito della fusione oggetto del presente accordo risulterà in proprietà e in concessione della Scuola Normale Superiore.
Art. 6
Monitoraggio
1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca vigila sull’esecuzione del presente accordo, in particolare adottando opportune azioni di monitoraggio per la verifica dell’attuazione degli impegni previsti ai precedenti articoli 3 e 4 anche al fine di dare attuazione a quanto previsto dal precedente art. 5.
Art. 7
Norme finali
1. La Scuola Normale Superiore si impegna a garantire la continuità dell’attività amministrativa, gestionale e di inquadramento del personale di cui al precedente art. 3, comma 5 nel periodo che intercorre tra il decreto di cui all’art. 5, comma 1 e l’entrata in vigore del nuovo statuto di cui all’art. 3, comma 1.
2. Il ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca riconoscendo il valore innovativo e sperimentale del presente accordo di fusione s’impegna a garantire il proprio sostegno alla buona riuscita dello stesso in conformità a quanto disciplinato dal presente accordo e dall’ordinamento universitario vigente.
INTEGRATIVO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
Art. 1
Premesse
1. Le premesse che precedono formano parte integrante del presente accordo.
Art. 2
Finalità
1. Il presente accordo integra quanto contenuto nell’Accordo sottoscritto dalla medesime Parti il 20 dicembre 2012 e definisce le modalità del finanziamento ministeriale accordato ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale n. 71/2012 nonché le modalità di monitoraggio e verifica delle attività e dei risultati conseguiti in relazione, in particolare, alla nuova struttura dedicata alla formazione dottorale e post-dottorale da costituire a seguito della fusione tra la Scuola Normale di Pisa e l’Istituto di Scienze Umane di Firenze.
Art. 3
Impegni delle parti
1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per la realizzazione delle finalità definite dall’Accordo di programma del 20 dicembre 2012, ridetermina, con riferimento all’anno 2013, l’importo del finanziamento accordato ai sensi dell’art. 5 del predetto Accordo in una somma pari a euro 467.000, corrispondenti a circa un terzo dell’importo assentibile a decorrere dal 2014 di euro 1.400.000.
2. Il finanziamento è assentito per la somma di euro 1.400.00 euro a decorrere dall’esercizio 2014 e per gli esercizi 2015 e 2016.
Al termine del primo triennio, ai fini della conferma del finanziamento per gli esercizi successivi, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca procede alla verifica e al monitoraggio della realizzazione di quanto previsto nell’Accordo di programma del 20 dicembre 2012 secondo le linee strategiche contenute nel relativo progetto di fusione e ne trasmette gli esiti all’Ufficio Centrale di Bilancio. Resta fermo il monitoraggio periodico triennale.
3. Qualora dalla verifica e dal monitoraggio effettuato risulti che la realizzazione dell’intervento non sia stata completata, ovvero non ne sia garantito il mantenimento, il Ministero dispone la restituzione, anche parziale, della somma di euro 1.400.000 consolidabili fino a concorrenza dell’intero importo di 1.400.000 a valere sul Fondo di finanziamento ordinario.
Art. 4
Norme finali
1. Al fine di tenere conto dell’andamento del Fondo di finanziamento ordinario destinato alle università statali, si precisa che il termine «consolidato» previsto all’art. 5, comma 2, lettera b) di cui all’Accordo di programma del 20 dicembre 2012 si intende sostituito dal termine «consolidabile» a significare che eventuali riduzioni del FFO di sistema determinano una proporzionale riduzione percentuale dell’importo accordato.
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Provvedimento pubblicato nella G.U. 20 novembre 2013, n. 272.