MINISTERO ISTRUZIONE – Decreto ministeriale 09 aprile 2019, n. 329
Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a. Ministro: Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
b. testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
c. professori universitari: i professori universitari di prima o seconda fascia;
d. dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione ispettiva tecnica di cui all’art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98;
e. ordinanza: ordinanza del Ministro adottata ai sensi dell’art. 404, comma 9 del testo unico.
Art. 2
Commissioni giudicatrici
1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria per posti comuni e di sostegno sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti.
2. Il presidente e i componenti, individuati ai sensi dell’ordinanza, devono possedere i requisiti di cui agli articoli 3 e 4.
3. Ove non sia possibile affidare ai componenti della commissione l’accertamento della capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese, si procede alla nomina, contestualmente alla formazione della commissione, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari del predetto insegnamento, che svolgono le proprie funzioni limitatamente all’accertamento delle competenze di lingua, ai sensi dell’art. 5.
4. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i membri aggregati, è prevista la nomina di un supplente.
5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto scuola, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al computo scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015.
6. La composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di componenti di entrambi sessi, salvi i casi di motivata impossibilità.
Art. 3
Requisiti dei presidenti
1. Per i concorsi a posto comune nella scuola dell’infanzia e primaria, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
a. per i professori universitari, svolgere o aver svolto attività di insegnamento nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria;
b. per i dirigenti tecnici, appartenere allo specifico settore ovvero svolgere o aver svolto attività di insegnamento nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria;
c. per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituti comprensivi o circoli didattici ovvero provenire dai relativi ruoli.
2. Per i concorsi a posto di sostegno gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
a. per i professori universitari, appartenere al settore scientifico-disciplinare M-PED/03 ovvero aver espletato attività di insegnamento nell’ambito dei percorsi preposti all’acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno;
b. per i dirigenti tecnici, aver maturato documentate esperienze nell’ambito del sostegno o svolgere o aver svolto attività di insegnamento nell’ambito dei percorsi preposti all’acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno. Costituisce, titolo di preferenza l’aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione;
c. per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituti comprensivi o circoli didattici ovvero provenire dai relativi ruoli.
Costituisce titolo di preferenza l’aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione.
Art. 4
Requisiti dei commissari
1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano a essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto per posto comune devono essere docenti confermati in ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, nella scuola rispettivamente dell’infanzia e primaria, a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso, avere documentati titoli o esperienze relativamente all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella didattica ed essere stati immessi in ruolo da graduatorie di concorso per titoli ed esami; in caso di immissione attraverso le graduatorie di cui all’art. 401 del testo unico, essere risultati idonei allo specifico concorso ordinario o aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento attraverso il corso di laurea in Scienze della formazione primaria.
2. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano a essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto su posto di sostegno devono essere docenti confermati in ruolo e in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità nonché aver prestato servizio per almeno cinque anni nel ruolo su posto di sostegno nella scuola dell’infanzia o primaria a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso e avere documentati titoli o esperienze relativamente all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella didattica.
3. Costituisce titolo prioritario il possesso di documentati titoli o esperienze relativamente all’insegnamento della lingua inglese.
4. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a. dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell’allegato 4 nel decreto del direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero dell’art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di prima o seconda fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento;
b. aver svolto attività di docente supervisore o tutor organizzatore o tutor coordinatore presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti corsi;
c. diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità;
d. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di primo o secondo livello con esame finale, nell’ambito dei bisogni educativi speciali;
e. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di primo o secondo livello con esame finale, nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e comunicazione;
f. diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese;
g. laurea triennale nelle classi di laurea L-11 e L-12, purché il piano di studi abbia ricompreso 24 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 ovvero L-LIN 02 e 36 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 11 ovvero L-LIN 12;
h. diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale o diploma ISEF costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-48 e A-49 per scienze motorie;
i. diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale; diploma accademico di secondo livello o diploma di conservatorio costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-29, A-30, A-55 e A-56.
5. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto all’USR competente nomina i presidenti e i componenti con proprio atto motivato, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilità previsti dal decreto e dalla normativa vigente e la facoltà di accettare l’incarico.
6. Qualora non sia possibile reperire commissari, il dirigente preposto all’USR ricorre, con proprio decreto motivato, alla nomina di professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B, assegnisti di ricerca, docenti a contratto in possesso di esperienza di docenza almeno triennale nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria o, per le relative procedure, nei corsi di specializzazione al sostegno, o docenti delle istituzioni scolastiche anche in deroga alla prevista anzianità di servizio nel ruolo.
Art. 5
Requisiti dei componenti aggregati
1. I docenti componenti aggregati per l’accertamento della lingua inglese devono essere docenti confermati in ruolo con almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il pre-ruolo, nella classe di concorso A-24 o A-25 per l’insegnamento della lingua inglese.
2. In caso di indisponibilità di candidati con i requisiti prescritti, dirigente preposto all’USR procede a nominare in deroga ai requisiti di ruolo e di servizio, fermo restando il possesso dell’abilitazione di cui al comma 1, ovvero alla nomina di personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico disciplinari.
Art. 6
Condizioni personali ostative all’incarico di presidente e componente delle commissioni
1. Sono condizioni ostative all’incarico di presidente, componente e componente aggregato delle commissioni del concorso:
a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l’azione penale;
b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
d. essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del bando e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d’età alla medesima data.
2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati delle commissioni del concorso, inoltre:
a. a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, non possono essere componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, né esserlo stati nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso;
b. non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un candidato, né esserne coniugi;
c. non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;
d. non debbono essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata.
3. Al fine di assicurare la regolarità, l’imparzialità e il buon andamento dei lavori delle commissioni giudicatrici, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 i presidenti e i componenti non devono trovarsi in altre condizioni che, per ragioni oggettive, rendano comunque incompatibile o inopportuna la loro partecipazione a una procedura concorsuale.
Art. 7
Norma finale
1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 96 limitatamente alle procedure concorsuali a posta comuni e di sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO ISTRUZIONE - Decreto ministeriale 09 aprile 2019, n. 328 - Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno
- MINISTERO ISTRUZIONE - Decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 200 - Tabella dei titoli valutabili nei concorsi, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno
- MINISTERO ISTRUZIONE - Decreto ministeriale 09 aprile 2019, n. 327 - Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, le prove…
- MINISTERO ISTRUZIONE - Decreto ministeriale 05 novembre 2021, n. 325 - Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno
- MINISTERO ISTRUZIONE - Decreto ministeriale 09 novembre 2021, n. 326 - Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno
- MINISTERO ISTRUZIONE - Decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201 - Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…