MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 02 agosto 2022
Adozione delle Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Iefp) e di istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts) in modalità duale
Art. 1
1. In recepimento dell’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, citato nelle premesse, sono adottate le «Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Iefp) e di istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts) in modalità duale» e relativo allegato, parti integranti del presente atto.
Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it
Allegato
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 – Componente 1 – Investimento 1.4 «Sistema duale»
LINEE GUIDA
Per la Programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale
SOMMARIO
Premessa
- Programmazione degli interventi
- Tipologie di percorsi
- Destinatari
- Soggetti erogatori
- Modalità di erogazione della formazione in contesto lavorativo
- Programmazione fisica e finanziaria
- Il Menù aperto delle misure utilizzabili
- Altre possibili misure (percorsi sperimentali)
- Azioni di supporto al raggiungimento del target PNRR
- Monitoraggio
Allegato n. 1 – Operational Arrangements
Premessa
Le presenti Linee guida definiscono il quadro nel quale programmare e realizzare le attività previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per la Missione 5 – Componente 1 – Investimento 1.4 «Sistema duale» in termini di caratteristiche generali, identificazione dei destinatari e degli erogatori delle misure, rogrammazione degli interventi e criteri di determinazione delle opzioni di costo semplificate.
Il documento è stato sviluppato con l’obiettivo di valorizzare il più possibile il portato delle esperienze maturate nell’ambito delle sperimentazioni realizzate sino ad oggi con il «Sistema duale» e, in particolar modo, nella sperimentazione dell’istruzione e formazione professionale (di seguito IeFP) in duale di cui all’Accordo in Conferenza Stato-regioni del 24 settembre 2015, rispetto alla quale il programma di investimento del PNRR si pone in continuità e ulteriore rilancio.
Le presenti Linee guida recepiscono quanto indicato a pagine 435-436 e a pag. 448 del documento denominato «Allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia» del 13 luglio 2021 (di seguito allegato alla decisione), con riferimento agli obiettivi e alle specificità dell’Investimento «Sistema duale».
Inoltre, le Linee guida prendono atto di quanto stabilito nel «Piano nazionale nuove competenze» (di seguito PNC), adottate con decreto interministeriale del 14 dicembre 2021, con specifico riferimento al «Sistema duale» e ai suoi destinatari, così come individuati nel paragrafo (di seguito indicato con il simbolo §) 3.
Le misure definite nel Menù aperto delle presenti Linee guida (cfr. § 7), riferite ai destinatari previsti (cfr. § 3), potranno essere oggetto di finanziamento complementare (di cui al § 6.2) purché non determinino, in alcun caso, doppio finanziamento. Ad esempio, riguardo al rischio di doppio finanziamento, le misure individuate all’interno delle presenti Linee guida potrebbero essere finanziate dal Programma garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) ma, in tale caso, il target raggiunto non potrà essere conteggiato nel «Sistema duale» del PNRR bensì, esclusivamente, all’interno del Programma GOL.
Infine, le Linee guida acquisiscono quanto previsto a pag. 376 del documento «Recovery and Resilience Facility – Operational Arrangements between European Commission and Italy» – Ares (2021)7947180 – 22 dicembre 2021 – (di seguito Operational Arrangements), relativamente ai target e Milestone e ai relativi meccanismi di verifica (cfr. allegato n. 1).
In particolare, per quanto attiene alla definizione del termine «additional people», utilizzato negli Operational Arrangements, si tiene conto del fatto che i percorsi duali articolati all’interno dell’IeFP sono sviluppati in 4 annualità, necessarie affinché il discente possa ottenere la qualifica (al terzo anno) e/o il diploma (al quarto anno); inoltre, si prende atto che il presente Investimento del PNRR riguarderà anche misure addizionali rivolte a beneficiari specifici non inseriti in percorsi di diritto dovere all’istruzione e alla formazione, così come specificato nel presente documento (cfr. §§ 2-3-7).
Perciò, con l’espressione «additional people» non si intendono i singoli individui iscritti ai percorsi bensì i percorsi individuali effettivamente svolti. In termini operativi, quindi, lo stesso soggetto iscritto, ad esempio, ad un percorso triennale per il raggiungimento della qualifica IeFP, sarà conteggiato in relazione alle diverse annualità di frequenza (primo, secondo e terzo anno).
Per quanto sopra espresso, all’interno delle presenti Linee guida e della documentazione utile all’attuazione dell’Investimento, il target quantitativo sarà articolato e denominato nel seguente modo:
trentanovemila percorsi di Baseline (nell’accezione sopra descritta di «percorsi individuali svolti», realizzati a valere, esclusivamente, su risorse diverse da quelle del PNRR (es. risorse nazionali erogate ai sensi dell’art. 68, comma 4, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, fondi comunitari, fondi regionali, altro);
centotrentacinquemila percorsi aggiuntivi PNRR (nell’accezione sopra descritta di «percorsi individuali svolti», a valere sulle risorse PNRR), da realizzare nell’arco di tempo di tre anni formativi (dal 2022/2023 al 2024/2025), fatta salva la possibilità di valorizzare operazioni realizzate anche precedentemente all’adozione delle presenti Linee guida, a far data dall’avvio dell’ammissibilità degli interventi del PNRR fissato al 1° febbraio 2020 (ai sensi dell’art. 17 del regolamento UE n. 2021/241);
per un totale di 174.000 percorsi, obiettivo finale del PNRR (nell’accezione sopra descritta di «percorsi individuali svolti»).
Per quanto concerne l’espressione, «relevant certification», gli «Operational Arrangements» definiscono le differenti fattispecie di certificazioni possibili e, nello specifico:
ammissioni agli anni successivi (secondo e terzo anno);
qualifiche (terzo anno);
diplomi (quarto anno);
certificati di specializzazione (IFTS).
Con le presenti Linee guida si specifica, altresì, che con l’espressione «relevant certification» vengono ricomprese, ai sensi della normativa vigente (art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 226/2015), anche le attestazioni di competenze previste per le persone con disabilità (1) e le certificazioni annuali delle competenze acquisite, anche parziali, in caso di mancata acquisizione della qualificazione o di mancata ammissione all’anno successivo, così come previsto dall’art. 20, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 226/2005 che specifica quanto segue: «che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi». Inoltre, in conformità a quanto previsto dal Piano nazionale nuove competenze (pag. 42 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 307), rientrano tra le «relevant certification» anche le certificazioni di singole unità di competenza rilasciate a conclusione dei percorsi extra diritto dovere.
La tabella seguente (tabella n. 1) ricapitola le unità che contribuiscono al raggiungimento del target finale previsto per il Q4 2025 del PNRR «Sistema duale»:
Tabella n. 1 – Riepilogo Relevant certification per conseguimento target finale PNRR «Sistema duale»
(Testo dell’allegato)
Date le caratteristiche proprie dell’Investimento «Sistema duale» del PNRR, le Linee guida potranno essere soggette a successive modifiche dovute a eventuali atti formali introdotti dalla Commissione europea, dalla Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Servizio centrale per il PNRR istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze e dall’Unità di missione del PNRR presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le suddette modifiche saranno proposte dall’Osservatorio del Sistema duale (cfr. § 9), sottoposte alle verifiche di competenza dell’Unità di missione e, in esito a queste, inviate per la successiva approvazione in Conferenza Stato-regioni.
- Programmazione degli interventi
Nell’arco del quinquennio del finanziamento per l’Investimento 1.4 del PNRR «Sistema duale», ciascuna regione e provincia autonoma dovrà comunicare il raggiungimento del proprio dato di Baseline, realizzato a valere, esclusivamente, su risorse diverse da quelle del PNRR e segnatamente sulle risorse nazionali erogate ai sensi dell’art. 68, comma 4, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, sulla base della distribuzione definita in accordo con il Ministero del lavoro. Pertanto, il dato di Vaseline riguarderà i promossi, qualificati, diplomati e certificati, a valere sulle risorse diverse da quelle del PNRR ed escludendo coloro che abbiamo partecipato a percorsi extra diritto-dovere (cfr. § 2).
La programmazione e il raggiungimento del target dei 135.000 percorsi individuali aggiuntivi PNRR si orienta nell’arco di tempo di tre anni formativi (dal 2022/2023 al 2024/2025), fatta salva la possibilità di valorizzare, nell’ambito della Misura 5 – Investimento 1.4 «Sistema duale» del PNRR, operazioni realizzate anche precedentemente all’adozione delle presenti Linee guida, a far data dall’avvio dell’ammissibilità degli interventi del PNRR fissato al 1° febbraio 2020 (ai sensi dell’art. 17 del regolamento UE n. 2021/241), purché le amministrazioni regionali possano comprovare la «coerenza» degli interventi in termini di caratteristiche delle misure, dei destinatari e dei target di risultato definiti nelle presenti Linee guida. Per la valorizzazione finanziaria delle predette operazioni «coerenti» già programmate, ovvero realizzate, potranno essere adottate opzioni di costo semplificate diverse da quelle identificate al § 6.3, purché formalmente adottate e corredate dalla metodologia conforme alle disposizioni regolamentari comunitarie.
Al fine di consentire una programmazione articolata e coerente con le disposizioni definite dalla normativa nazionale, regionale e con quanto previsto per il PNRR, le Linee guida offrono un «Menù aperto», articolato in diverse tipologie di misure, utili per ampliare ambiti e linee di intervento rivolti alle diverse tipologie di destinatari da inserire nei percorsi del «Sistema duale» del PNRR (cfr. § 7).
- Tipologie di percorsi
I percorsi erogabili nell’ambito dell’Investimento 1.4 del PNRR «Sistema duale» riguardano:
– percorsi duali aggiuntivi rispetto all’offerta di IeFP duale finanziata con risorse ordinarie;
– percorsi di conversione in duale dell’offerta di IeFP ordinamentale finanziata con risorse ordinarie;
percorsi extra diritto-dovere, organizzati in modalità duale (apprendistato o alternanza rafforzata) finalizzati all’acquisizione di una qualificazione di IeFP o di istruzione e formazione tecnica superiore (di seguito IFTS) o di una certificazione di singole unità di competenza delle suddette qualificazioni. Nello specifico, in tale ultima fattispecie le figure di operatore e di tecnico contenute nel repertorio della IeFP o quelle di specializzazione contenute nel repertorio di IFTS dovranno fungere da riferimento in un’ottica di maggiore flessibilità, per cui potranno essere certificate anche singole unità di competenza e non necessariamente tutte le competenze caratterizzanti una figura del repertorio (come previsto per i soggetti che frequentano i percorsi ordinari di IeFP per il conseguimento della qualifica triennale e/o diploma quadriennale), con il principale obiettivo di offrire qualificazioni mirate al rapido inserimento al lavoro;
– percorsi duali in sussidiarietà attuati negli istituti professionali ai sensi del decreto legislativo n. 61/2017.
Tutti i percorsi duali, in diritto-dovere, prevedono tra gli obiettivi di apprendimento il raggiungimento minimo del livello 3 (intermedio) del Digcomp 2.1, pertanto il target digitale fissato per l’Investimento 1.4 del PNRR «Sistema duale» del PNRR, pari al 40% delle risorse assegnate, verrà puntualmente monitorato e previsionalmente raggiunto.
Nell’ambito dei percorsi sopra individuati, le regioni e province autonome potranno attivare interventi integrativi individuali o individualizzati di orientamento o di formazione allo scopo di:
– favorire l’accessibilità all’offerta formativa e la personalizzazione dei percorsi;
– potenziare l’intercettazione di destinatari con specifiche caratteristiche;
– sostenere interventi di contrasto all’insuccesso formativo.
A titolo esemplificativo:
– nell’ambito dei percorsi integrativi di orientamento sarà possibile attivare, nei percorsi extra diritto-dovere, interventi di riconoscimento di crediti formativi in ingresso con lo scopo di valorizzare gli apprendimenti precedentemente acquisiti in contesti formali, non formali e informali;
– nell’ambito dei percorsi integrativi di formazione sarà possibile attivare interventi di allineamento delle competenze, con lo scopo di favorire il (re)inserimento in percorsi di apprendimento e sostenere i bisogni formativi individuali per il contrasto all’insuccesso e all’abbandono o interventi per il recupero di drop out, con lo scopo di motivare e accompagnare al conseguimento della qualificazione gli allievi incorsi in abbandono e insuccesso formativo.
I percorsi sopra elencati, non possono costituire target ai fini del PNRR ma si connotano come integrativi ad un percorso formativo in duale così come sopra individuati.
- Destinatari
Per l’identificazione dei destinatari dell’Investimento 1.4 «Sistema duale» del PNRR si fa riferimento alle norme che regolano il Sistema duale, ribadite ed aggiornate nel Piano nazionale nuove competenze (pag. 28 e 41-43 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 307) e a quanto indicato nel già citato «Allegato alla decisione» (pag. 435-436), oltre che da quanto indicato negli Operational Arrangements (pag. 376). Pertanto, sono destinatari dell’intervento:
– a. giovani soggetti al diritto-dovere all’istruzione e formazione, ivi compresi coloro che, in continuità di studio, frequentano percorsi anche oltre al compimento del diciottesimo anno di età;
– b. giovani che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto-dovere e si iscrivono alquarto anno dei percorsi di IeFP o proseguono gli studi per acquisire il diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado o il certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del decreto legislativo n. 81/2015;
– c. giovani da diciassette a venticinque vanni che hanno assolto o siano stati prosciolti dal diritto-dovere all’istruzione, privi di titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado (in coerenza quanto previsto nell’allegato alla decisione) e che, anche a seguito di eventuali interventi di riconoscimento di crediti formativi in ingresso, si iscrivono ai percorsi duali, anche con contratto di apprendistato di I livello, volti al conseguimento di una qualificazione di IeFP o di IFTS e, con esclusione del contratto di apprendistato di I livello, di una certificazione di singole unità di competenza delle suddette qualificazioni, in coerenza con quanto adottato dal Piano nazionale nuove competenze;
– d. over diciassette anni che hanno assolto o siano stati prosciolti dal diritto-dovere all’istruzione, privi di titolo di studio di istruzione secondaria di primo o di secondo grado che, anche a seguito di interventi di riconoscimento di crediti formativi in ingresso, si iscrivono ai percorsi duali volti al conseguimento di una qualificazione di IeFP o di IFTS o di una certificazione di singole unità di competenza delle suddette qualificazioni, in coerenza con quanto previsto nel già citato allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio.
- Soggetti erogatori
Possono erogare percorsi nell’ambito dell’Investimento 1.4 del PNRR «Sistema duale»:
- i soggetti accreditati dalle regioni per l’erogazione dei percorsi di IeFP, dei percorsi di IFTS e dei percorsi di formazione superiore;
- le istituzioni formative o le scuole professionali provinciali delle Province autonome di Trento e Bolzano che erogano percorsi di IeFP;
- le Fondazioni ITS se erogatori di percorsi IFTS;
- gli istituti scolastici (2) e i CPIA che erogano percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà. Questi percorsi non sono finanziati ma concorrono al raggiungimento del target finale del PNRR. Restano, in ogni caso, ammissibili a finanziamento a valere sul Programma i percorsi integrativi individuali o individualizzati volti a favorire l’accessibilità e la personalizzazione dei percorsi e a contrastare la dispersione e l’insuccesso formativo.
- Modalità di erogazione della formazione in contesto lavorativo
Come previsto dal Piano nazionale nuove competenze (pag. 42-43 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 307), la formazione in contesto lavorativo può essere erogata attraverso le seguenti modalità didattiche:
– alternanza simulata: percorsi di apprendimento e/o orientamento in assetto esperienziale simulato presso l’istituzione formativa (ad esempio impresa formativa simulata, compiti di realtà…) o nell’ambito di visite in contesti produttivi aziendali, di norma, rivolti ad allievi di età inferiore ai quindici anni, definiti a partire dalle prassi consolidate con la sperimentazione duale nella prospettiva di una progressiva modellizzazione dei percorsi.
– in aggiunta rispetto a quanto previsto dal PNC, nell’alternanza simulata rientrano anche le ore di laboratori per il recupero e il sostegno degli apprendimenti (LARSA). Le attività di alternanza simulata, che possono concorrere anche ad integrare, nel limite massimo del 20% annuale, i percorsi in alternanza rafforzata, possono costituire un prezioso supporto didattico per le tematiche trasversali di grande importanza per il duale, quali la formazione e cultura della sicurezza sul lavoro, la responsabilità sociale di impresa e le competenze di imprenditività;
– alternanza rafforzata: percorsi di apprendimento in assetto esperienziale in impresa, definiti a partire dalle prassi consolidate con la sperimentazione duale nella prospettiva di una progressiva modellizzazione dei percorsi. Nell’ambito dell’alternanza rafforzata viene ricompresa l’impresa formativa, intesa come percorso di apprendimento in assetto esperienziale svolto presso una organizzazione no profit interna o esterna all’istituzione formativa, anche costituita ad hoc per il coinvolgimento diretto degli allievi nell’erogazione di servizi o produzioni di beni;
– apprendistato duale: percorsi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del decreto legislativo n. 81/2015.
Come specificato dal Piano nazionale nuove competenze (pag. 41 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 307), gli standard minimi applicabili ai percorsi sono definiti dal decreto legislativo n. 226/2005 e dall’Accordo in Conferenza Stato-regioni del 24 settembre 2015.
In esito a quanto condiviso con le regioni e province autonome e tenuto conto dell’esperienza realizzata nel corso degli anni, si prevede una nuova definizione degli standard minimi in termini di quantificazione delle percentuali di utilizzo delle modalità didattiche sopra indicate, applicate all’interno dei percorsi duali, come di seguito descritto:
– per l’alternanza simulata: dal 15% al 25% delle ore del percorso del primo anno di IeFP;
– per l’alternanza rafforzata: dal 30% al 50% del percorso duale, a cui possono concorrere, nel limite massimo del 20% delle predette percentuali, le attività di alternanza simulata;
– per l’apprendistato duale: nel rispetto delle percentuali di formazione esterna definite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 81/2015;
– per i percorsi extra diritto-dovere (escluso l’apprendistato):
la percentuale è dal 30% al 50% del percorso formativo.
Qualora i percorsi siano rivolti ad allievi che hanno assolto o siano stati prosciolti dal diritto-dovere all’istruzione e formazione, operano unicamente i livelli essenziali delle prestazioni riferiti all’art. 16, comma 1, lettere b) e d), all’art. 18, comma 1, lettera d) e comma 2, e all’art. 20 comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo.
Resta inteso che tali percorsi, rivolti ad allievi non più in diritto-dovere, devono essere finalizzati alla certificazione di una o più competenze proprie della relativa figura IeFP o IFTS.
- Programmazione fisica e finanziaria
6.1 La programmazione annuale e pluriennale.
La programmazione annuale e pluriennale riferita alle RISORSE, alla Baseline e al target del PNRR, si basa su tre dispositivi:
– le «Linee guida per la programmazione e l’attuazione dei percorsi di IeFP in modalità duale e di IFTS»;
– il documento di programmazione regionale dell’offerta formativa finanziata dall’Investimento 1.4 del PNRR «Sistema duale», che ciascuna delle regioni e provincie autonome trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e aggiorna periodicamente sulla base dei riparti di risorse, contenente le risorse e le misure programmate ai fini del raggiungimento dei pro quota minimi di Baseline e di target del PNRR, indicati in allegato al documento stesso. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva di formulare richieste di integrazioni o supplementi informativi a garanzia della coerenza e sostenibilità dei documenti di programmazione in relazione agli obiettivi dell’investimento e alle specificità definite con le presenti Linee guida;
– i decreti di riparto delle risorse finanziarie che, sulla base dei criteri condivisi, assegnano a ogni regione e provincia autonoma i fondi del PNRR. Nello specifico, le risorse del PNRR, finalizzate all’attuazione dell’Investimento 1.4 «Sistema duale», sono definite con decreto direttoriale di riparto delle risorse PNRR sulla base dei criteri individuati da apposito decreto ministeriale. Le relative modalità saranno declinate in apposita Convenzione tra le regioni e province autonome e l’Unità di Missione collocata presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La programmazione da parte delle regioni e province autonome dovrà avere come riferimento e come obiettivo sia il dato di Baseline sia il target PNRR nel periodo di riferimento già indicato (dall’a.f. 2020/2021 all’a.f. 2024/2025), in coerenza con quanto riportato negli Operational Arrangements.
Per il conteggio dei 39.000 percorsi che concorrono alla definizione della Baseline sarà possibile conteggiare i percorsi già a partire dall’a.f. 2020/2021 con riferimento a quanto realizzato a valere, esclusivamente, su risorse diverse da quelle del PNRR (es. risorse nazionali erogate ai sensi dell’art. 68, comma 4, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, Fondi comunitari, Fondi regionali, altro). Ogni singola regione e provincia autonoma distribuirà il dato di Vaseline sul periodo previsto per l’Investimento 1.4 del PNRR «Sistema duale» (cioè dal 2020 fino all’anno 2025) secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e concordate con le stesse regioni e province autonome.
Per il calcolo dei 135.000 percorsi aggiuntivi del target PNRR sarà possibile conteggiare i percorsi a partire dalla data di avvio dell’ammissibilità degli interventi del PNRR fissato al 1° febbraio 2020 (ai sensi dell’art. 17 del regolamento (UE) n. 2021/241). Nel caso in cui si faccia ricorso a tale eventualità, valorizzando le attività pregresse, le regioni dovranno utilizzare le medesime UCS adottate dal bando a cui si intende fare ricorso, fatto salvo quanto indicato nelle presenti Linee guida circa la «coerenza» degli interventi.
Il monitoraggio fisico e finanziario e l’informazione riferita alla certificazione dei soggetti inseriti nei percorsi formativi duali (relevant certification) convergeranno alla quantificazione necessaria per il raggiungimento del target finale del PNRR (135.000 + 39.000).
La tabella seguente (tabella n. 2) fornisce, in via esemplificativa, il quadro riepilogativo riferito al numero di soggetti inseriti nei percorsi formativi duali (relevant certification) che ciascuna regione e provincia autonoma intende programmare per concorrere al raggiungimento del targer finale del PNRR (174.000 percorsi in modalità duale).
Tabella n. 2 – Programmazione/monitoraggio del numero dei percorsi formativi duali con le caratteristiche richieste dalla «relevant certification» finalizzato al raggiungimento del target finale PNRR
(Testo dell’allegato)
Tale linea operativa potrà essere rivista, annualmente, alla luce dei dati di monitoraggio e dell’avanzamento nell’attuazione dell’Investimento 1.4 del PNRR «Sistema duale».
Il raggiungimento del target PNRR sarà il risultato di un insieme di misure che le regioni e province autonome individueranno a partire dalle caratteristiche specifiche dei propri sistemi e territori e tenendo in considerazione anche il «Menù aperto” (cfr. § 7) nel quale sono previste alcune misure, differenti tra loro per tiraggio finanziario e complessità dell’intervento.
6.2 Complementarità dei Programmi.
Le regioni e province autonome potranno integrare con le risorse nazionali e comunitarie il finanziamento del PNRR per l’Investimento 1.4 «Sistema duale», alla luce di quanto previsto e specificato dalla Circolare del Ministero dell’economia e finanze (Servizio centrale per il PNRR) n. 33 del 31 dicembre 2021 nella quale, con particolare riferimento al concetto di «cumulo”, si precisa che tale termine «si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento» e, di seguito, specifica ulteriormente che «è pertanto prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “…a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” (divieto di doppio finanziamento)».
6.3 Opzioni di costo semplificate utilizzabili.
Per la spesa da imputare a carico del finanziamento dell’Investimento 1.4 «Sistema duale» del PNRR, si richiama quanto stabilito dall’art. 10, comma 4, del decreto-legge n. 121/2021 – convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 novembre 2021, n. 267) – che prevede la possibilità di utilizzare le opzioni di costo semplificato nell’ambito del PNRR: “Laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni ed i soggetti responsabili dell’attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021”.
Pertanto, nell’ambito del «Documento di programmazione», ciascuna regione e provincia autonoma provvederà ad individuare le opzioni di costo semplificate indicando per ciascuna misura le unità di costo standard (di seguito UCS) tra quelle di seguito individuate.
6.3.1 UCS europea.
Per queste UCS si fa riferimento a quanto stabilito dal regolamento delegato UE 2021/702 All. IX (pag. 129).
In particolare, si precisa quanto segue:
– per i percorsi duali aggiuntivi, per i percorsi extra diritto dovere e per i percorsi di conversione in duale dell’IeFP ordinamentale in apprendistato: euro 5.995 dedicata ai percorsi di «Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria (livelli 3 e 4)» per ciascun anno formativo. Per percorsi di durata inferiore alle novecentonovanta ore si applicherà l’UCS corrispondente ad un costo ora/allievo di Euro 6 riparametrabile in proporzione alla durata effettiva del percorso;
– per i percorsi di conversione in duale in alternanza: il costo ora/allievo di Euro 6 parametrato in proporzione alla durata effettiva del percorso in alternanza simulata o alternanza rafforzata.
Per tali tipologie di UCS, si renderanno direttamente applicabili da parte delle regioni e province autonome le eventuali e successive indicizzazioni, modificazioni o integrazioni adottate a livello comunitario.
6.3.2 UCS nazionale.
Per queste UCS si fa riferimento a quanto stabilito dal regolamento delegato (UE) 2021/702 All. IV per l’Italia.
In particolare, si precisa quanto segue:
1) per tutti i percorsi duali: l’UCS dedicata a Misure 2.A, 2.B, 4.A, 4.C e 7.1 del programma operativo nazionale «Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile» (2014IT05M9OP001) e operazioni simili nell’ambito dei POR e PON Fse, al lordo della rivalutazione monetaria sulla base dei dati statistici (Riv. ISTAT-FOI Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati-Coefficiente di rivalutazione periodo genn. 2014-sett. 2021 pari a 1,043):
- euro 153,6 ora/corso (corrispondente alla fascia A) per le ore di aula (ad esempio cinquecentocinquanta ore e indipendentemente dal numero degli allievi);
- euro 122,9 ora/corso (corrispondente alla fascia B) per le ore di aula (ad esempio cinquecentocinquanta ore e indipendentemente dal numero degli allievi);
- euro 76,8 ora/corso (corrispondente alla fascia C) per le ore di aula o di alternanza (ad esempio quattrocentoquaranta ore indipendentemente dal numero degli allievi);
- euro 0,84 ora/allievo per le ore effettive di partecipazione dell’allievo all’intero percorso (ad esempio novecentonovanta ore per ogni allievo).
La sovvenzione relativa al percorso è calcolata secondo la seguente formula:
[(UCS oraria «fascia A» * tot. ore corso svolte da docenti «fascia A») +;
[(UCS oraria «fascia B» * tot. ore corso svolte da docenti «fascia B») +;
[(UCS oraria «fascia C» * tot. ore corso svolte da docenti «fascia C») +;
(UCS ora/allievo*tot allievi effettivi) *tot ore effettiva presenza/allievo)].
Per tali tipologie di UCS, si renderanno direttamente applicabili da parte delle regioni e province autonome le eventuali e successive indicizzazioni, modificazioni o integrazioni adottate a livello nazionale.
6.3.3 UCS regionali.
Per queste UCS si precisa che, in analogia a quanto convenuto per il programma GOL, le regioni e province autonome per tutti i percorsi duali potranno utilizzare le proprie UCS formalmente adottate nei relativi sistemi territoriali per corrispondenti percorsi, nel rispetto dei regolamenti di Fse vigenti, fermo restando il raggiungimento del target e nel limite del finanziamento assegnato.
6.3.4 UCS percorsi integrativi.
Per le UCS dei percorsi integrativi si fa riferimento a quanto stabilito dal regolamento delegato (UE) 2021/702 All. IV per l’Italia con riferimento:
– per le attività di orientamento, alla Misura 1.C del Programma operativo nazionale «Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile» (2014IT05M9OP0) e operazioni simili nell’ambito dei POR e PON Fse», al lordo della rivalutazione monetaria sulla base dei dati statistici (Riv. ISTAT-FOI Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati-coefficiente di rivalutazione periodo genn. 2014-sett. 2021 pari a 1,043) quantificata in euro 37,3 ora/partecipante. Nel caso di riconoscimento di crediti formativi, l’UCS ora/allievo (ad esempio quella europea pari a euro 5.995) verrà riproporzionata in funzione delle ore di percorso duale non frequentate, in quanto «riconosciute»;
– per le attività di formazione, alla Misura di formazione individuale e individualizzata come previsto nell’ambito delle misure 2.A, 2.B, 2.C, 4.A, 4.C del PON IOG 2014IT05M9OP001 e per operazioni simili (compresi gruppi target diversi) svolte nell’ambito del PON «Sistemi di politiche attive per l’occupazione» 2014IT05SFOP002 al lordo della rivalutazione monetaria sulla base dei dati statistici (Riv. ISTAT-FOI Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati-coefficiente di rivalutazione periodo genn. 2014-sett. 2021 pari a 1,043), quantificata in Euro 42 ora/partecipante.
Per tali tipologie di UCS, si renderanno direttamente applicabili da parte delle regioni e province autonome le eventuali e successive indicizzazioni, modificazioni o integrazioni adottate a livello nazionale.
6.4 Documentazione giustificativa in relazione al conseguimento del target del PNRR.
Ai fini dell’attestazione del raggiungimento del target del PNRR sarà richiesta la seguente documentazione:
– attestazione dell’esito positivo dell’annualità formativa quale: attestazione di ammissione all’anno successivo, certificazione delle unità di competenza, qualifica professionale, diploma professionale, certificato di specializzazione tecnica superiore;
– registro presenze e/o documentazione che certifichi l’ammissione allo scrutinio finale;
– documentazione attestante il rilascio delle certificazioni annuali delle competenze acquisite, nonché le certificazioni, anche parziali, rilasciate in caso di mancata acquisizione della qualificazione o di mancata ammissione all’anno successivo, così come previsto dall’art. 20, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 226/2005.
La documentazione giustificativa richiesta alle regioni e province autonome (registri di presenza ecc.) sarà conservata presso gli enti di formazione e messa a disposizione per qualsiasi verifica;
le regioni e province autonome daranno disposizioni in tal senso agli enti erogatori della formazione.
6.5 Informazioni necessarie alla rendicontazione e al monitoraggio degli indicatori.
Le regioni e le province autonome dovranno registrare, in sistemi informativi locali e, appena disponibile, riversare sul sistema informativo ReGiS, di cui all’art. 1 comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, tutte le informazioni relative agli allievi, a tutti i percorsi individuali duali svolti distinti per tipologia di percorso e con evidenza di quelli a contenuto digitale (che nel presente Investimento comprendono al minimo tutti i percorsi realizzati nell’ambito del diritto-dovere), alla tipologia di beneficiario ed esito del percorso; tali dati saranno opportunamente anonimizzati, secondo uno standard univoco, nell’invio alla Commissione ai fini del rispetto delle normative vigenti sul trattamento e la protezione dei dati personali.
Con cadenza annuale, entro il 31 ottobre, ciascuna regione e provincia autonoma, con riferimento a quanto previsto negli Operational Arrangements, elabora un report di sintesi (Rapporto annuale) che relazioni sulle attività realizzate e consenta di verificare la progressione verso il raggiungimento del target fissato dal PNRR.
- Il Menù aperto delle misure utilizzabili
La struttura a «Menù aperto» descrive le diverse possibilità che le amministrazioni regionali e le Province autonome possono adottare per programmare gli interventi più adatti alle proprie realtà territoriali, utili e sostenibili per il raggiungimento del target finale del PNRR.
Le macro-tipologie di misure in cui è articolato il «Menù aperto» sono:
– incremento dell’attuale processo di transizione duale della IeFP ordinaria, agendo in complementarità con le risorse del PNRR, sui percorsi già posti in essere;
– inserimento di percorsi del quarto anno dell’offerta di IeFP duale nelle regioni dove questa offerta non è attualmente disponibile;
– incremento generale dell’offerta di IeFP, finanziando nuovi percorsi di IeFP duale con le risorse del PNRR;
– ampliamento dell’offerta duale, anche oltre l’ambito del diritto-dovere, coinvolgendo platee di destinatari più ampie di quelle attualmente previste;
– incremento dei percorsi di IeFP in sussidiarietà in modalità duale.
La successiva Tabella n. 3 suddivide i potenziali interventi da adottare nelle 7 differenti macro-misure a loro volta suddivise in sotto-misure di dettaglio.
Tabella n. 3 – Menù aperto di misure utilizzabili
(Testo dell’allegato)
La successiva Tabella n. 4 fornisce, per ogni macro-misura e sottomisura le informazioni relative alla tipologia di destinatari per ciascuna sottomisura, lo standard di durata, le UCS applicabili e l’atto che costituisce il risultato o giustificativo del processo attuato.
Tabella n. 4 – Dettaglio misure utilizzabili del Menù aperto
(Testo dell’allegato)
Stante quanto indicato nella Tabella n. 4, di cui sopra, si potrà prevedere anche la possibilità di finanziare, all’interno di un intero percorso formativo di novecentonovanta ore, le sole ore svolte in modalità duale ovvero l’alternanza simulata o l’alternanza rafforzata o l’apprendistato di primo livello, partendo dal valore ora allievo derivante dall’UCS individuata.
- Percorsi sperimentali
Si possono prevedere ulteriori misure utili per l’ampliamento dell’offerta formativa e per contribuire al raggiungimento del target finale del PNRR.
8.1 Imprenditorialità e transizione digitale.
La misura «Imprenditorialità e transizione digitale» afferisce all’obiettivo di attribuire all’apprendimento in duale una più marcata finalità orientativa e di socializzazione al lavoro, ovvero, permette di agire non solo per lo sviluppo di skills e competenze ma, anche, in termini di rafforzamento di quegli atteggiamenti e motivazioni funzionali ad incrementare l’attrattività della formazione e dell’istruzione professionale e ad aumentare l’attivazione responsabile dei beneficiari rispetto a progetti di vita e di lavoro.
8.1.1 Destinatari.
La misura è diretta ad allievi over diciassette anni che hanno assolto o siano stati prosciolti dal diritto-dovere all’istruzione e privi di titolo di studio di istruzione secondaria.
8.1.2 Condizioni attuative.
La misura «Imprenditorialità e transizione digitale» prevede il coinvolgimento di (a titolo esemplificativo):
– CPI e agenzie per il lavoro, nella fase di informazione, orientamento e assessment/skills audit;
– CPIA e agenzie formative accreditate, principalmente ma non esclusivamente, per le componenti di formazione frontale;
– Camere di commercio, istituti di credito, consulenti del lavoro, testimoni aziendali (possibilmente con recenti esperienze di start up aziendale in campo digitale e green) principalmente ma non esclusivamente, nelle fasi di coaching richieste dalla componente del percorso di impresa simulata.
Il processo combina alternanza – rafforzata o simulata – con formazione frontale, coinvolgendo una pluralità di attori e supporta, conseguentemente, la nascita o il consolidamento delle reti territoriali dei servizi ex legge n. 92/2012.
Le caratteristiche dell’apprendimento in duale sono salvaguardate poiché il percorso prevede formazione in aula su contenuti di alfabetizzazione digitale (sessanta ore) e alfabetizzazione finanziaria (sessanta ore) e la parte esperienziale in alternanza simulata o rafforzata (centoventi ore).
In esito, le competenze digitali acquisite sono attestate secondo standard definiti nel Piano nazionale nuove competenze.
8.2 Mobilità transnazionale ai fini dell’apprendimento in contesto di lavoro.
Nel corso del periodo di finanziamento dell’Investimento 1.4 del PNRR «Sistema duale» potranno essere concordate modalità tra le regioni e province autonome e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tramite l’Agenzia nazionale Erasmus+, istituita presso l’INAPP, per attuare azioni di mobilità transnazionale svolte in modalità duale con prioritario riferimento agli interventi previsti nel Programma Erasmus+ 2021 – 2027.
8.3 Misure extra Target.
Rientrano tra le possibili misure extra target: formazione dei tutor aziendali/maestri di mestiere; percorsi di formazione di figure interne all’impresa o di rete, segnatamente per le micro, piccole e medie imprese, coinvolgendo la bilateralità o le Camere del Commercio per l’erogazione di servizi di accompagnamento/tutoraggio esterni alle imprese, definiti a partire dalle prassi consolidate con la sperimentazione duale e nella prospettiva di una progressiva definizione di standard minimi di percorso.
Tali azioni potranno essere realizzate in complementarietà con le risorse nazionali assegnate alle regioni e province autonome ai sensi della legge del 17 maggio del 1999 n. 144 dal momento che nei decreti direttoriali di riparto è prevista la possibilità di utilizzare una quota fino al 10% delle risorse assegnate per le azioni di sistema collegate ai percorsi finalizzati all’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e formazione professionale non coperte da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria.
- Azioni di supporto al raggiungimento del Target PNRR
Al fine di accompagnare l’implementazione dell’Investimento, prevenire e fronteggiare, con un approccio coordinato, le eventuali criticità, sarà costituito, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Osservatorio del Programma duale, con composizione paritetica di: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, regioni e provincie autonome e coordinamento delle regioni e province autonome che avrà cura di fare sintesi delle posizioni regionali.
L’Osservatorio del Programma Duale potrà avvalersi del supporto delle rispettive strutture tecniche (ANPAL, ANPAL Servizi, INAPP e Tecnostruttura), anche al fine di orientare e coordinare le azioni di tutoraggio in favore delle amministrazioni regionali in ritardo nell’attuazione dell’Investimento 1.4 del PNRR «Sistema duale».
Il titolare dell’Unità di Missione o suo delegato sarà nominato quale membro dell’Osservatorio del Programma duale.
- Monitoraggio
10.1 Attività di monitoraggio.
Il monitoraggio del PNRR è un esercizio continuo, pertanto le regioni e province autonome dovranno registrare, sui sistemi informativi locali e, a regime, nel ReGiS, tutti i dati già indicati nel § 6.5 e, entro il 31 ottobre di ciascun anno dovranno far pervenire un report di sintesi (rapporto annuale) che individui in quale modalità si concorre a realizzare l’obiettivo della Missione 5 – Investimento 1.4 del PNRR che, di seguito, si riporta integralmente:
«L’obiettivo di questa misura è sostenere i giovani e gli adulti senza istruzione secondaria nell’accesso alle opportunità di lavoro, aumentando il numero di persone che partecipano all’apprendimento formale e all’istruzione e formazione professionale attraverso il sistema duale, che comprende l’istituto dell’apprendistato. Questo investimento contribuirà a rendere i sistemi di istruzione e formazione più compatibili con i fabbisogni del mercato del lavoro, nonché a promuovere l’occupabilità dei giovani tramite l’acquisizione di nuove competenze, in linea con la transizione digitale e verde, grazie all’apprendimento sul posto di lavoro (approccio learning on-the-job). Questo intervento mira a: i) modernizzare i sistemi di istruzione e formazione favorendo la creazione del learning on-the-job e il potenziamento del dialogo con le imprese; ii) rafforzare la dotazione finanziaria per offrire formazione nelle aree più marginali; iii) creare una governance solida e inclusiva che includa le parti economiche e sociali» (pagine 435-436 dell’allegato della decisione).
La relazione deve altresì illustrare analiticamente le attività svolte con il «Sistema duale», comprensivo dei dati integralmente anonimizzati e completi di ogni riferimento, in linea con la Tabella n.1 (cfr. Premessa). In particolare, dovranno essere fornite le seguenti informazioni:
– iscrizioni (al primo anno), ammissioni agli anni successivi (secondo e terzo anno), qualifiche (terzo anno), diplomi (quarto anno) IeFP e certificazioni di specializzazione IFTS;
– percorsi erogati ai discenti di età compresa tra i diciassette e venticinque anni, privi di titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, che hanno adempiuto o sono stati prosciolti dal diritto/dovere;
– percorsi erogati ai discenti over diciassette che hanno adempiuto o sono stati prosciolti dal diritto-dovere, privi di titolo di studio di istruzione secondaria di primo o di secondo grado;
– percorsi sperimentali (di cui al § 8).
10.2 Indicatori comuni.
Il soggetto attuatore è responsabile della corretta alimentazione sul sistema informativo locale e, a regime, nel Regis -di cui al comma 1043, art. 1, legge n. 178/2020 – dei dati relativi agli «indicatori comuni» di cui all’art. 29 del regolamento (UE) 2021/241, così come definiti dal regolamento delegato n. 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021.
Gli indicatori comuni relativi a questa misura sono:
– numero di giovani di età compresa tra i quindici e i ventinove anni che ricevono sostegno (donne; uomini; non-binario);
– numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione (donne; uomini; non-binario) (età 0-17; 18-29; 30-54;
54<).
__________
(1) Per disabilità si intende la certificazione rilasciata dall’INPS, ai sensi della legge n. 104/1992
(2) Art. 4, comma 4, decreto legislativo n. 61/2017: «le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale e attivano, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale, percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale di cui all’art. 17 del decreto legislativo n. 226/2005
Allegato n. 1
Operational Arrangements
(Testo dell’allegato)
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Comunicato 17 agosto 2022 - PNRR: Linee Guida programmazione e attuazione percorsi IeFP e IFTS in modalità duale
- MINISTERO del LAVORO - Decreto ministeriale n. 52 del 30 marzo 2023 - Criteri di ripartizione in favore delle Regioni e Province autonome, relativamente all’annualità finanziaria 2022, delle risorse ordinarie e delle risorse PNRR per il finanziamento…
- MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 24 marzo 2020, n. 3 - Finanziamento dei percorsi formativi nel Sistema duale
- MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Comunicato 17 aprile 2020 - Percorsi formativi nel Sistema duale: registrato il Decreto di ripartizione delle risorse
- MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Comunicato dell' 8 maggio 2023 - Percorsi formativi nel Sistema duale - Definiti i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie (anno 2022)
- MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Nota 04 giugno 2019, n. 9204 - Decreto Direttoriale n. 3 del 19 aprile 2019 di ripartizione tra Regioni e Province Autonome delle risorse relative all’annualità 2018 per il finanziamento dei percorsi finalizzati…
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