MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 11 ottobre 2021
Contributo per i genitori disoccupati o monoreddito con figli con disabilità
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) Genitori disoccupati o monoreddito: per genitore disoccupato si intende la persona priva di impiego oppure la persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi le 8.145 euro all’anno o 4.800 euro annui da lavoro autonomo. Per genitore monoreddito si intende un individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro ovvero sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale. A tal fine non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali. Si prescinde, in ogni caso, dall’eventuale proprietà della casa di abitazione;
b) Nuclei familiari monoparentali: nuclei caratterizzati dalla presenza di uno solo dei genitori con uno o più figli con disabilità a carico;
c) Figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento: per figli a carico si intendono quelli che non essendo economicamente indipendenti continuano ad essere mantenuti dal proprio genitore. In particolare, per restare a carico del genitore un figlio deve avere un reddito non superiore a 4.000 euro fino a 24 anni e non superiore a 2.840,51 euro se ha un’età maggiore di 24 anni.
Art. 2
(Contributo mensile in favore del genitore disoccupato o monoreddito con figli disabili a carico)
1. Il presente decreto disciplina i criteri per l’individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione della misura introdotta dall’art. 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, così come modificato dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che riconosce in favore di uno dei genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, un contributo mensile per un importo massimo di 500 euro netti.
2. La misura, corrisposta secondo le modalità di cui all’articolo 3, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è cumulabile con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Art. 3
(Misura del beneficio e modalità di erogazione)
1. Il beneficio è corrisposto dall’INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile, per un importo pari a 150 euro ed è riconosciuto dal mese di gennaio e per l’intera annualità. Il diritto al beneficio decade comunque nei casi di cui all’articolo 5.
2. Nel caso di ammissione al contributo qualora il genitore abbia due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, l’importo riconosciuto a norma del presente decreto sarà pari rispettivamente a 300 euro e a 500 euro mensili complessivi.
Art. 4
(Modalità di ammissione)
1. La domanda per l’ottenimento del beneficio di cui all’articolo 3 di cui al presente decreto deve essere presentata annualmente dal genitore secondo le modalità e le scadenze definite con propria circolare dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) pervia telematica secondo i modelli predisposti dal medesimo Istituto. La domanda dovrà essere corredata dalla dichiarazione del genitore interessato, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità del possesso dei requisiti di cui al comma 2. Ai fini dell’attribuzione del beneficio l’INPS, verificata la regolarità dell’istanza, provvederà ad erogarlo all’interessato.
2. Il riconoscimento del beneficio presuppone il possesso cumulativo, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) essere residente in Italia;
b) disporre di un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso dì validità non superiore a 3.000 euro; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
c) essere disoccupato o, monoreddito e facente parte di nucleo familiare monoparentale, così come previsto dall’art. 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
d) fare parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, così come previsto dall’art. 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. Al fine di consentire la tempestiva erogazione della misura sono considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni di cui ai commi 1 e 2 e quelle presentate fuori dai termini stabiliti dalla circolare di cui al comma 1.
4. Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023. Qualora le risorse non fossero sufficienti ad esaurire le domande che soddisfino i criteri di cui al comma 2, si darà la priorità ai richiedenti con ISEE più basso. A parità di reddito ISEE sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti. A seguire sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilità di grado grave e, infine, a seguire ai richiedenti con figli con disabilità di grado medio. Il beneficio sarà assegnato secondo i criteri individuati che costituiscono titolo di preferenza.
Art. 5
(Decadenza e sospensione)
1. Il riconoscimento del beneficio decade qualora venga meno uno dei requisiti di cui all’articolo 4, lettere a), b), c) e d). Decade altresì qualora si verifichi una delle seguenti cause:
a) decesso del figlio;
b) decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
c) affidamento del figlio a terzi.
2. Il genitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’INPS l’eventuale verificarsi di una delle cause di decadenza. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.
3. L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata una delle cause di decadenza di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Nel caso di temporaneo ricovero del figlio con disabilità presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il beneficiario ha l’obbligo di informare tempestivamente l’INPS che provvederà a sospendere l’erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero.
Art. 6
(Copertura finanziaria e monitoraggio della spesa)
1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 3525 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – centro di responsabilità n. 9 “Direzione generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale” – Missione 24 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” – Programma 12 “Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva” – Azione 4 “Politiche per l’Infanzia e la famiglia”.
2. L’INPS provvede al monitoraggio dell’onere derivante dal presente decreto assicurando anche in via prospettica il rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 4, inviando la rendicontazione con riferimento alle domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri.
3. Alle attività previste dal presente decreto l’INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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