MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 13 luglio 2020
Indennità per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali – Fondo per il reddito di ultima istanza
Articolo 1
Risorse
1. Le risorse a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, disponibili per gli interventi di cui al presente decreto conseguentemente alle previsioni di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 28 marzo 2020, 30 aprile 2020 e 29 maggio 2020, sono pari a 326,4 milioni di euro per il 2020.
2. Le risorse disponibili di cui al comma 1 costituiscono il limite di spesa per il riconoscimento dell’indennità di cui all’articolo 2.
3. Le risorse di cui all’articolo 1 sono iscritte sul capitolo 2819 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il corrente esercizio finanziario.
Articolo 2
Indennità per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali
1. Tra i lavoratori che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che accedono alle indennità a valere sulle risorse del Fondo per il reddito di ultima istanza, oltre a coloro già individuati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 30 aprile 2020, sono altresì individuati i lavoratori in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
2. Ai lavoratori di cui al comma 1 è riconosciuta una indennità, per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, pari a 600 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. L’indennità non è cumulabile:
a) i trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto-legge n. 18 del 2020;
b) le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18 del 2020;
c) l’indennità di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 28 marzo 2020 e 29 maggio 2020;
d) le indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 30 aprile 2020;
e) le indennità di cui agli articoli 84 e 85 del decreto-legge n. 34 del 2020;
f) il reddito di emergenza di cui all’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020;
g) il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Articolo 3
Modalità di erogazione e monitoraggio
1. L’indennità di cui all’articolo 2 è erogata dall’INPS, previa domanda, in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base della verifica della sussistenza dei requisiti, nel limite di spesa di cui all’articolo 1. L’INPS provvede al monitoraggio nel rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, ulteriori provvedimenti concessori potranno essere adottati solo previa attuazione di quanto previsto all’articolo 126, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.Iavoro.govjt nella sezione Pubblicità legale.
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- INPS - Messaggio 30 ottobre 2020, n. 4005 - Indennità COVID-19 per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,…
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