MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 18 maggio 2018
Criteri di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale e l’adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 7, comma 4 e dell’articolo 21, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147
Articolo 1
(Definizioni)
Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) «ReI»: il Reddito di inclusione, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 147 del 2017;
b) «Fondo Povertà»: il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale di cui all’articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015;
c) «Quota servizi del Fondo Povertà»: la quota del Fondo Povertà attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi e servizi di contrasto alla povertà ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017;
d) «Rete»: la Rete della protezione e dell’inclusione sociale, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017;
e) «Ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;
f) «SIA»: il Sostegno per l’Inclusione Attiva, ovvero la misura di contrasto alla povertà avviata su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
g) «Banca dati ReI»: l’apposita sezione del Sistema informativo unitario dei servizi sociali, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 147 del 2017.
Articolo 2
(Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà)
E’ adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, approvato dalla Rete nella seduta del 22 marzo 2018.
Il Piano di cui al comma 1 costituisce l’atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti alla quota servizi del Fondo Povertà e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l’attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.
Sulla base delle indicazioni programmatiche del Piano di cui al comma 1, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà, le regioni adottano un Piano regionale per la lotta alla povertà, ovvero altro atto di programmazione regionale dei servizi necessari per l’attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni, a valere sulle risorse di cui al presente decreto, eventualmente integrate con risorse proprie, ovvero afferenti ai Programmi operativi regionali a valere sui fondi strutturali e di investimento europei. Il Piano regionale, ovvero l’atto di programmazione regionale, individua, in particolare, gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà finanziabili a valere sulla quota servizi del Fondo Povertà.
Articolo 3
(Risorse)
Le risorse complessivamente afferenti alla quota servizi del Fondo Povertà nel triennio 2018-2020 sono pari a 297 milioni di euro nel 2018, 347 milioni di euro nel 2019 e 470 milioni di euro nel 2020.
Le risorse di cui al comma 1, successivamente indicate in milioni di euro, sono destinate alle seguenti finalità:
2018 | 2019 | 2020 | ||
a) | Somme destinate al finanziamento dei servizi per l’accesso al ReI, per la valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e per i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del ReI, di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017 | 272 | 322 | 445 |
b) | Somme riservate al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all’articolo 7, comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 2017 | 20 | 20 | 20 |
c) | Somme riservate al finanziamento di interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di crescita verso l’autonomia, di cui all’articolo 1, comma 250, della legge n. 205 del 2017 | 5 | 5 | 5 |
Totale | 297 | 347 | 470 |
Articolo 4
(Servizi per l’accesso, la valutazione e i progetti personalizzati del ReI)
Le somme di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), sono destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, in favore dei beneficiari del ReI, al fine di garantire l’attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto legislativo, nei limiti delle risorse disponibili, e secondo le indicazioni del Piano nazionale di cui all’articolo 2, comma 1, e dei Piani regionali, ovvero altro atto di programmazione di cui al all’articolo 2, comma 3.
Le somme di cui al presente articolo sono ripartite al complesso degli ambiti territoriali di ogni regione secondo i criteri individuati nel Piano di cui all’articolo 2, comma 1, e basati sui seguenti indicatori, a ciascuno dei quali è attribuito il medesimo peso:
a) quota regionale sul totale nazionale dei nuclei familiari beneficiari del ReI nell’annualità precedente a quella del riparto, secondo quanto comunicato dall’INPS. Per il 2018 è utilizzato il dato dei beneficiari del SIA nell’annualità 2017;
b) quota regionale sul totale nazionale delle persone in condizione di povertà assoluta, stimata applicando alla popolazione regionale l’incidenza della ripartizione territoriale secondo i dati Istat più recenti disponibili a tale livello;
c) quota regionale sul totale nazionale delle persone in condizione di grave deprivazione materiale, secondo i dati Istat più recenti disponibili;
d) quota regionale sul totale nazionale delle persone a rischio di povertà, secondo i dati Istat più recenti disponibili;
e) quota di popolazione regionale residente sul totale della popolazione nazionale, secondo i dati Istat più recenti disponibili.
Le quote regionali di riparto delle somme di cui al presente articolo, in percentuale del totale nazionale, ottenute secondo la metodologia di cui al comma 2, sono indicate nella Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le somme attribuite per l’annualità 2018, sulla base di tali quote percentuali regionali, al complesso degli ambiti territoriali di ciascuna regione sono indicate nella Tabella 2, che costituisce anch’essa parte integrante del presente decreto.
Fatti salvi l’aggiornamento dei dati al principio di ciascun anno e gli eventuali aggiornamenti annuali del Piano di cui all’articolo 2, comma 1, i criteri di cui al comma 2 del presente articolo sono stabiliti per il triennio 2018-2020. Al riparto delle risorse nelle annualità 2019 e 2020, in assenza di aggiornamento del Piano di cui all’articolo 2, comma 1, si provvede mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Ai fini del trasferimento delle risorse agli ambiti territoriali con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le quote di riparto tra gli ambiti della stessa regione sono determinate sulla base dei seguenti indicatori, a ciascuno dei quali è attribuito il medesimo peso:
a) quota di nuclei beneficiari del ReI residenti nell’ambito territoriale sul totale regionale dei nuclei beneficiari nell’annualità precedente a quella del riparto, secondo quanto comunicato dall’INPS. Per il 2018 è utilizzato il dato dei beneficiari correnti del ReI e del SIA alla data del 30 aprile 2018;
b) quota di popolazione residente nell’ambito territoriale sul totale della popolazione regionale, secondo i dati Istat più recenti disponibili.
Le regioni possono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data dell’intesa in sede di Conferenza Unificata sullo schema del presente decreto, criteri ulteriori ai fini della successiva attribuzione delle risorse da parte del Ministero medesimo agli ambiti territoriali di rispettiva competenza. In ogni caso, nel calcolo della quota attribuita a ciascun ambito, l’indicatore di cui al comma 5, lettera a) non può pesare meno del trenta per cento del totale e l’indicatore di cui al comma 5, lettera b), non meno del quaranta per cento.
Entro la medesima data di cui al comma 6, le regioni possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il versamento della quota regionale sul bilancio della medesima regione. In tal caso è necessario che la regione integri la quota servizi del Fondo Povertà con risorse proprie destinate alle medesime finalità di rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà. Non concorrono a tal fine le risorse attribuite alla regione a seguito di riparto di fondi nazionali, così come le risorse a valere sui fondi strutturali e di investimento europei. La regione procede entro 60 giorni dall’effettivo versamento delle risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a trasferire la quota integrata con le risorse regionali agli ambiti territoriali di competenza, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 5 e 6.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all’erogazione delle risorse agli ambiti territoriali di ciascuna regione, ovvero alla regione nei casi di cui al comma 7, una volta valutata, entro trenta giorni dal ricevimento, la coerenza dello schema del Piano regionale ovvero dell’atto di programmazione, di cui all’articolo 2, comma 3, con le finalità del Piano nazionale di cui all’articolo 2, comma 1.
Alle finalità di cui al presente articolo, concorrono le risorse afferenti al Programma operativo nazionale (PON) “Inclusione” riferito all’obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell’inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito nell’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei ed, in particolare, le risorse già assegnate agli ambiti territoriali per il periodo 2017-2019 mediante l’avviso pubblico n. 3 del 2016 adottato con decreto direttoriale n. 229 del 3 agosto 2016 del Direttore generale della Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il monitoraggio sull’utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avviene mediante la Banca dati ReI, alimentata dagli ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni che li compongono, con informazioni, per ciascun nucleo familiare, sulla valutazione multidimensionale, sui progetti personalizzati, sugli esiti dei progetti medesimi, nonché, con riferimento all’ambito, con informazioni sull’organizzazione e sulle caratteristiche dei servizi, incluse le professionalità impiegate. All’attuazione della Banca dati Rei si procede secondo le modalità di cui all’articolo 24, comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 2017.
Alla rendicontazione delle spese effettuate a valere sulle risorse di cui al presente articolo, si procede nelle modalità previste per le risorse già assegnate agli ambiti territoriali afferenti al PON Inclusione, di cui al comma 9, e, in particolare, secondo quanto previsto al punto 17.1 dell’avviso pubblico n. 3 del 2016. All’erogazione delle risorse nelle annualità 2019 e 2020 si procede sulla base dello stato di avanzamento della rendicontazione della spesa secondo modalità individuate nei decreti di cui al comma 4.
Articolo 5
(Interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora)
Ai fini dell’utilizzo delle somme di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), per persone in condizione di povertà estrema e senza dimora si intendono le persone che:
a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;
b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;
c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;
d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa.
Le somme di cui al presente articolo sono destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi, in favore delle persone di cui al comma 1, individuati nelle “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia”, oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, secondo le raccomandazioni ivi contenute, fatta salva l’adozione di ulteriori indirizzi da parte della Rete, ai sensi dell’articolo 21, comma 8, del decreto legislativo n. 147 del 2017. E’ in ogni caso assicurata priorità all’avvio o al rafforzamento, anche in via sperimentale, di interventi secondo l’approccio cosiddetto dell’housing first, di cui alle “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia”, in cui i servizi si orientano a garantire, nell’ambito della progettazione personalizzata, un percorso di accompagnamento verso l’autonomia della persona senza dimora a partire dalla messa a disposizione di una adeguata soluzione alloggiativa. Specifiche iniziative di coordinamento operativo degli interventi e delle sperimentazioni in materia di housing first possono essere adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per la lotta alla povertà, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2017.
La programmazione territoriale degli utilizzi delle risorse di cui al presente articolo è effettuata nel Piano regionale, ovvero nell’atto di programmazione, di cui all’articolo 2, comma 3, tenuto conto delle attività finanziate a valere sulle risorse di cui al comma 8 del presente articolo. Le regioni possono delegare ai comuni capoluogo delle città metropolitane di cui al comma 4 la presentazione di apposito atto di programmazione per la quota di competenza.
Le somme di cui al presente articolo sono ripartite per il 50 per cento ai comuni capoluogo delle città metropolitane in cui sono presenti più di 1.000 persone senza dimora secondo i più recenti dati Istat e per il 50 per cento in favore delle regioni per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali di competenza. Tali quote sono ripartite ai singoli enti in proporzione alla distribuzione territoriale delle persone senza dimora, come stimata sulla base dei dati Istat, secondo quanto previsto dalla Tabella 3, sezioni a) e b), che costituisce parte integrante del presente decreto, assicurando comunque a ciascun ente territoriale una somma fissa, dimensionata anche per classi di popolazione residente.
Le regioni, con riferimento alla quota ripartita alle medesime, trasferiscono le risorse agli ambiti territoriali di competenza, selezionati ai sensi del comma 7, entro 60 giorni dall’effettivo versamento delle risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data dell’intesa in sede di Conferenza Unificata sullo schema del presente decreto, il versamento della quota regionale direttamente agli ambiti territoriali selezionati.
Fatto salvo l’eventuale aggiornamento dell’indagine Istat sulle persone senza dimora e gli eventuali aggiornamenti annuali del Piano di cui all’articolo 2, comma 1, i criteri di cui al comma 3 del presente articolo sono stabiliti per il triennio 2018-2020. Al riparto delle risorse nelle annualità 2019 e 2020, in assenza di aggiornamento del Piano di cui all’articolo 2, comma 1, si provvede mediante il medesimo decreto di cui all’articolo 4, comma 4.
Considerato che la presenza di senza dimora è concentrata nelle grandi aree urbane e che, per ragioni di efficienza ed efficacia, appare necessaria la presenza di una certa densità del fenomeno al fine di predisporre strategie di intervento coerenti con le linee di indirizzo di cui al comma 2, fermo restando che, laddove il fenomeno sia meno diffuso, si possono predisporre interventi in favore delle persone in condizione di povertà estrema a valere sulle risorse ordinarie, incluse quelle di cui all’articolo 4, le regioni procedono a selezionare un numero limitato di ambiti territoriali, previamente identificati sulla base della particolare concentrazione rilevata o stimata di persone senza dimora, ai quali ripartire le risorse assegnate ai sensi del comma 3. In ogni caso non accedono al riparto gli ambiti territoriali in cui la popolazione residente sia complessivamente inferiore a 70 mila unità, a meno che nell’ambito non sia ricompreso un comune con almeno 30 mila residenti. E’ fatta salva, su espressa indicazione regionale, la deroga a quanto previsto al periodo precedente, motivata dalla specifica presenza in un ambito escluso ai sensi del periodo precedente, di un numero di persone senza dimora maggiore rispetto a quello di altri ambiti inclusi nel riparto. Gli ambiti selezionati e la quota di risorse loro assegnata possono essere indicati nel Piano regionale, ovvero nell’atto di programmazione di cui al comma 3; ove non si provveda in tal senso, essi sono comunque comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima del versamento delle quote di competenza agli ambiti medesimi.
Alle finalità di cui al presente articolo, concorrono le risorse afferenti al PON “Inclusione” e al Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e, in particolare, le risorse già assegnate ai comuni capoluogo delle città metropolitane e alle regioni per il periodo 2017-2019 mediante l’avviso pubblico n. 4 del 2016 adottato con decreto direttoriale n. 256 del 3 ottobre 2016 del direttore generale della Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all’erogazione delle risorse agli enti di cui al comma 4, una volta valutata, entro trenta giorni dal ricevimento, la coerenza dello schema del Piano regionale o dell’atto di programmazione, di cui all’articolo 2, comma 3, ovvero, in caso di delega, dell’atto di programmazione del comune capoluogo della città metropolitana, con le finalità di cui al comma 2 del presente articolo.
Il monitoraggio sull’utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avviene mediante la costituzione di apposita sezione nell’ambito della Banca dati ReI.
Alla rendicontazione sull’utilizzo delle risorse di cui al presente articolo si procede secondo modalità individuate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All’erogazione delle risorse nelle annualità 2019 e 2020 si procederà secondo le modalità individuate ai sensi dell’articolo 4, comma 11.
Articolo 6
(Interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine)
Gli interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, finanziabili con le somme di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c), sono individuati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, che individua le modalità attuative della sperimentazione ai sensi dell’articolo 1, comma 251, della legge n. 205 del 2017. Alla sperimentazione possono partecipare le persone nella condizione di cui al primo periodo per le quali il compimento della maggiore età sia avvenuto o avvenga nel corso del 2018, e sino al compimento del ventunesimo anno d’età.
In presenza di risorse residue, e fino al concorso delle risorse assegnate ai sensi del comma 2, possono essere ammessi alla sperimentazione coloro per i quali il compimento della maggiore età sia avvenuto nel corso del 2017, ovvero avvenga nel corso del 2019.
Le somme di cui al presente articolo sono ripartite tra le regioni sulla base della distribuzione regionale per classi numeriche dei minorenni allontanati dalla famiglia di origine, in affidamento familiare o accolti nei servizi residenziali per minorenni, alla data del 31 dicembre 2016, rilevata dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, secondo quanto previsto dalla Tabella 4, che costituisce parte integrante del presente decreto. L’adesione alla sperimentazione è comunicata dalle regioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla data del decreto di cui al comma 1. In caso di mancata adesione o di successiva rinuncia da parte di una o più regioni, le somme sono redistribuite alle regioni aderenti in proporzione a quelle assegnate con la Tabella 4.
I criteri di cui al comma 2 sono stabiliti per il triennio 2018-2020.
Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati in un numero limitato di ambiti territoriali selezionati dalle regioni, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La selezione è operata, tenuto conto della tipologia di interventi individuati con il decreto di cui al comma 1 e delle risorse assegnate ai sensi del comma 2, in ragione della numerosità nell’ambito di persone potenzialmente destinatarie degli interventi, nonché della capacità dei servizi di accompagnare il completamento del percorso di crescita verso l’autonomia, garantendo la continuità dell’assistenza nei confronti degli interessati, e includendo i comuni capoluogo delle città metropolitane.
Tabelle
(Testo dell’allegato)
Allegato A
PIANO PER GLI INTERVENTI E I SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ 2018-20
(Testo dell’allegato)
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