MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 19 settembre 2022, n. 171
Regolamento di individuazione delle attività caritatevoli
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento individua le attività caritatevoli tra quelle di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di definire l’ambito di applicazione del regime di esclusione previsto per le operazioni di pagamento effettuate nel territorio della Repubblica ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera n) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dall’articolo 2 , comma 2 lettera f) del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle operazioni di pagamento disposte nel territorio della Repubblica italiana da o tramite un dispositivo elettronico nel quadro di un’attività di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate agli enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più attività di interesse generale individuate nell’articolo 3.
2. Le operazioni di pagamento di cui al comma 1 devono essere effettuate da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta a detti servizi, consente a un utente della rete o del servizio di eseguire le operazioni medesime addebitandole alla relativa fattura o al conto prealimentato dell’utente stesso in essere presso il medesimo fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, a condizione che il valore di ciascuna operazione di pagamento non superi euro 50 e il valore complessivo delle operazioni stesse non superi euro 300 mensili.
Art. 3
Individuazione delle attività caritatevoli
1. Ai fini del presente regolamento sono considerate caritatevoli le seguenti attività di interesse generale, di cui all’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, erogate a titolo gratuito dagli enti del Terzo settore:
a) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa, di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera l);
b) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera n);
c) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera q);
d) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera r);
e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera u);
f) protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera y).
Art. 4
Disposizione transitoria
1. Fino alla piena operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n. 117 del 2017, il regime di esclusione si applica in via transitoria anche alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
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