MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Nota 05 giugno 2020, n. 5810

Reddito di Cittadinanza – chiarimenti sul diritto al RdC nel caso del cittadino disoccupato a seguito di dimissioni volontarie

Con nota n. 4348 del 28/05/2020 codesta Direzione Generale ha richiesto il parere dello scrivente Ufficio in ordine ad alcune questioni correlate alla previsione di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, secondo il quale il RdC non può essere riconosciuto al componente del nucleo familiare che ha interrotto un rapporto di lavoro per dimissioni volontarie, con riferimento ai dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, ad eccezione delle dimissioni per giusta causa.

In relazione alla portata della suddetta disposizione, si è posto il tema se può fruire del beneficio economico il disoccupato che ha trovato una nuova occupazione nei dodici mesi successivi alle dimissioni volontarie, oppure il lavoratore occupato in più attività lavorative che si è dimesso volontariamente soltanto da una di esse.

Con riferimento alle ipotesi segnalate, si ritiene condivisibile la posizione secondo cui, al fine di evitare comportamenti opportunistici e comunque non linea con le finalità del RdC, il beneficio in parola non può essere riconosciuto qualora il lavoratore si trovi a percepire un reddito inferiore rispetto a quello garantito dalla precedente situazione occupazionale, atteso il maggior onere che tale situazione determinerebbe a carico della misura.

In coerenza con questa impostazione, può, d’altro lato, aver diritto al RdC il disoccupato per dimissioni volontarie che, sempre nell’arco temporale considerato dall’art. 2, comma 3, del DL n. 4/2019, abbia iniziato una nuova attività lavorativa di uguale redditività o più remunerativa della precedente, stante il rispetto, in tale ipotesi, dei principi posti a fondamento della disciplina sulla misura in questione.

Pertanto, si esprime parere favorevole sulle valutazioni, sopra richiamate, espresse da codesta Direzione Generale nella citata nota n. 4348/2020.