MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 16 settembre 2022
Aiuti per il settore del riso in crisi di cui al «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura»
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) «Quadro temporaneo»: regime di aiuti previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 24 marzo 2022, n. 2022/C1311/01 recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina» e successive modifiche e integrazioni;
c) «Registro nazionale aiuti»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
d) «Domanda unica»: documento previsto dall’art. 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, n. 5465 e successive modifiche e integrazioni. La Domanda unica può essere utilizzata ai fini della predisposizione della domanda di aiuto precompilata;
e) «Soggetto beneficiario»: l’impresa agricola che ha coltivato riso nella campagna 2021 e nella campagna 2022 e che ha subito l’aumento dei costi di produzione. Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non spetta, in ogni caso ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del presente decreto. Gli aiuti a norma del presente decreto non sono concessi a imprese soggette alle sanzioni adottate dall’Unione europea di cui alla sezione 1.1 del Quadro temporaneo della Commissione europea, tra cui ma non solo:
i) persone, entità o organismi specificatamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;
ii) imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’UE;
iii) imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall’UE in quanto l’aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.
Gli aiuti sono concessi alle imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione (2022/C 1311/01) della Commissione europea e successive modifiche e integrazioni;
f) «Soggetto gestore»: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA.
Art. 2
Ambito di applicazione e finalità
1. Il presente provvedimento concede un aiuto temporaneo a sostegno delle imprese di coltivazione del riso di cui all’art. 1, comma 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, colpite dalla crisi conseguente all’attuale situazione internazionale russo-ucraina nel rispetto della sezione 2.1 del Quadro temporaneo a parziale ristoro dei maggiori costi sostenuti.
2. L’aiuto di cui al comma precedente è determinato sulla base degli ettari di superficie coltivata nella campagna 2022.
Art. 3
Risorse disponibili
1. Le risorse destinate all’intervento di cui al presente decreto sono pari a 15 milioni di euro per l’anno 2022, nell’ambito delle risorse del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura», istituito dall’art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni e rifinanziato per gli anni 2022 e 2023 dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 e incrementato, per il solo anno 2022, dall’art. 20, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e dall’art. 19, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
Art. 4
Criteri e entità dell’aiuto
1. Il contributo di cui al presente decreto è concesso nei limiti fissati dal Quadro temporaneo sezione 2.1 e nel rispetto del decreto interdipartimentale n. 229251 del 20 maggio 2022 (come successivamente modificato ed integrato).
2. Nei limiti di spesa di cui all’art. 3 del presente decreto e, in tali limiti, fino ad esaurimento delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell’autorizzazione alla fruizione dell’agevolazione, ai soggetti beneficiari è concesso un aiuto fino a 100,00 euro per ogni ettaro coltivato a riso nella campagna 2022.
3. L’importo unitario dell’aiuto è determinato in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e il numero di ettari per i quali è stata presentata la domanda di riconoscimento dell’aiuto.
Art. 5
Procedura di richiesta dell’aiuto
1. Il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell’aiuto di cui agli articoli 3 e 4, secondo modalità definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di venti giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. La domanda è offerta dal soggetto gestore al soggetto beneficiario anche in modalità precompilata utilizzando anche la Domanda unica.
Art. 6
Istruttoria delle domande
1. Il soggetto gestore cura l’istruttoria delle domande.
2. Il soggetto gestore effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell’aiuto individuale avvalendosi del supporto del Registro nazionale aiuti.
3. Il soggetto gestore verificate la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità, determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all’art. 3 e dell’art. 4 ‘ammontare dell’aiuto concedibile a ciascun soggetto beneficiario.
4. In caso di esito positivo dell’istruttoria, il soggetto gestore registra l’importo dell’aiuto individuale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel Registro nazionale aiuti e comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell’aiuto e l’importo effettivamente spettante.
5. Il soggetto gestore trasmette al Ministero l’elenco dei soggetti beneficiari con l’importo dell’aiuto richiesto, concesso ed erogato nell’ambito del presente decreto.
6. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell’aiuto, il soggetto gestore provvede a comunicare al soggetto beneficiario i motivi ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
7. Il soggetto gestore eroga l’aiuto ai soggetti beneficiari in una o più soluzioni sulla base delle risorse disponibili.
8. In attuazione di quanto disposto dall’art. 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e sue successive modifiche e integrazioni, al fine di garantire la rapida erogazione dell’aiuto entro il 31 dicembre 2022, il soggetto gestore è autorizzato ad eseguire un pagamento in acconto pari all’ottanta percento del contributo spettante ai sensi del precedente comma 3, e a erogare il venti percento a saldo a seguito dei controlli previsti a legislazione vigente.
Art. 7
Cumulo e massimale
1. Ai fini del presente decreto si applica l’art. 4 del decreto interdipartimentale n. 229251 del 20 maggio 2022 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 8
Monitoraggio e relazioni
1. Il Ministero pubblica sul proprio sito web istituzionale sugli aiuti di Stato le informazioni pertinenti relative ad ogni singolo aiuto concesso ai sensi del presente decreto superiore a 10.000 euro nei settori della produzione primaria dei prodotti e superiore a 100.000 euro negli altri settori, con riferimento alle informazioni di cui all’allegato III dei regolamenti ABER e GBER, entro dodici mesi dal momento della concessione.
2. Ai fini del monitoraggio di cui ai punti 55 e 58, sezione 2.1, del Quadro temporaneo il soggetto gestore conserva per dieci anni le registrazioni particolareggiate che contengono ogni informazione necessaria per verificare che gli aiuti siano stati concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti della suddetta comunicazione e del decreto interdipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 229251 del 20 maggio 2022.
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