MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 03 dicembre 2021
Incremento della dotazione finanziaria della «Riserva PON IC» del Fondo di garanzia per le PMI ai fini del contrasto degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Autorità di gestione»: la Divisione IV della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, cui è assegnato, ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013, il ruolo di Autorità di gestione del programma operativo;
b) «Controgaranzia»: la garanzia concessa dal fondo a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né il soggetto beneficiario né il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore. La controgaranzia è rilasciata esclusivamente su garanzie del soggetto garante che siano dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del soggetto finanziatore, anche attraverso un congruo acconto;
c) «Disposizioni operative»: le condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del fondo, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di garanzia e consultabili nei siti www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it
d) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) «Garanzia»: la garanzia diretta, la riassicurazione e la controgaranzia;
f) «Garanzia diretta»: la garanzia concessa dal fondo direttamente ai soggetti finanziatori. La garanzia diretta è esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita a una singola operazione finanziaria;
g) «Gestore del fondo»: il soggetto, selezionato mediante gara pubblica, cui è affidata la gestione del fondo;
h) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
i) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, così come definite dalla vigente normativa dell’Unione europea, iscritte al registro delle imprese;
j) «Professionisti»: le persone fisiche titolari di partita IVA esercenti attività di impresa, arti o professioni;
k) «Programma operativo»: il Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» FESR 2014-2020, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444, del 23 giugno 2015, successivamente modificato fino all’ultima versione approvata con decisione della Commissione europea C(2021)5865 del 3 agosto 2021;
l) «Regioni del centro nord»: le «Regioni più sviluppate» del restante territorio nazionale;
m) «Regioni del Mezzogiorno»: le «Regioni meno sviluppate» (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e le «Regioni in transizione» (Abruzzo, Molise, Sardegna);
n) «Regolamento (UE) n. 1303/2013»: il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni;
o) «Regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
p) «Regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
q) «Regolamento React-EU»: il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, introducendo misure specifiche volte a fornire risorse aggiuntive agli Stati membri e a definirne le modalità di attuazione, con l’obiettivo di superare gli effetti della crisi derivante dall’epidemia COVID-19 e promuovere una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia;
r) «Riassicurazione»: la garanzia concessa dal fondo a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull’operazione finanziaria garantita;
s) «Riserva PON IC»: la sezione speciale del fondo, istituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 13 marzo 2017, in attuazione di quanto previsto dall’Azione 3.6.1. del Programma operativo;
t) «Soggetti beneficiari»: le PMI e i professionisti localizzati sul territorio italiano, fatte salve le esclusioni settoriali previste dalla vigente normativa, dal Temporary framework e le limitazioni previste dal Programma operativo;
u) «Temporary framework»: il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 adottato dalla Commissione europea il 19 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni.
2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, valgono le ulteriori definizioni adottate nel decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 e nelle disposizioni operative.
Art. 2
Integrazione dell’assegnazione finanziaria destinata alla Riserva PON IC
1. Al fine di fornire un efficace sostegno alle piccole e medie imprese per il superamento degli effetti della crisi economica innescata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, alla Riserva PON IC del Fondo confluiscono, a seguito delle modifiche al programma operativo descritte nelle premesse, ulteriori euro 500.000.000,00 a valere sulle risorse React-EU, così distribuite:
a) euro 400.000.000,00 per interventi in favore dei soggetti beneficiari delle Regioni del Mezzogiorno;
b) euro 100.000.000,00 per interventi in favore dei soggetti beneficiari delle Regioni del Centro nord.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono versate dall’Autorità di gestione, in funzione del fabbisogno e in conformità con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1303/2013, sul conto corrente infruttifero n. 22034 intestato a Mediocredito Centrale S.p.a. rubricato «MEDCEN legge 662/96 – Garanzia PIM», aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato.
3. Le risorse React-EU di cui al comma 1 costituiscono un capitale autonomo e separato e contabilmente distinto dalle ulteriori risorse finanziarie della Riserva PON IC e del Fondo. A tal fine, le risorse React-EU confluiscono in una apposita sottosezione della Riserva PON IC.
Art. 3
Modalità di utilizzo delle risorse React-EU
1. Per le finalità di cui all’art. 2, comma 1, le risorse React-EU sono utilizzate per la concessione di garanzie su singole operazioni finanziarie, ovvero su portafogli di finanziamento, in favore dei soggetti beneficiari.
2. Le garanzie relative alle operazioni finanziarie sostenute dalle risorse React-EU, in coerenza con le modifiche al regolamento (UE) n. 1303/2013 apportate dal regolamento (UE) 2020/460 e dal regolamento React-EU, possono essere concesse ai soggetti beneficiari a fronte di progetti di investimento ovvero per esigenze di capitale circolante connesse ai fabbisogni di liquidità derivanti dalla crisi economica prodotta dall’emergenza di COVID-19.
3. Possono essere ammesse al sostegno delle risorse React-EU anche operazioni finanziarie garantite a decorrere dal 1° aprile 2020, data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/460, citato nelle premesse, che ha introdotto modifiche al regolamento (UE) n. 1303/2013 in risposta alla crisi connessa all’emergenza epidemiologica.
4. L’aiuto connesso al rilascio della garanzia a valere sulle risorse React-EU è concesso ai sensi del Temporary framework, finché vigente, con le modalità stabilite dal regime di aiuto SA.56966 (2020/N) e successive modificazioni e integrazioni, ovvero, successivamente alla scadenza del periodo di vigenza del Temporary framework, ai sensi del regolamento di esenzione e del regolamento de minimis.
5. Il Ministero, attraverso il Gestore del fondo, adotta le opportune misure per informare i soggetti beneficiari che l’intervento di facilitazione di accesso al credito è realizzato con il concorso delle risorse React-EU assegnate al Programma operativo.
6. Il sostegno delle risorse React-EU può essere riconosciuto fino al 31 dicembre del 2023.
7. Fatte salve le specifiche disposizioni di cui al presente decreto relative all’utilizzo delle risorse React-EU, per le modalità di concessione, gestione, escussione e liquidazione della garanzia si applicano le disposizioni che regolano il funzionamento della Riserva PON IC.
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