La vicenda ha riguardato un contribuente a cui veniva notificato un avviso di accertamento dei redditi con metodo sintetico del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 avente come indice il possesso di un’abitazione, una imbarcazione ed il possesso di reddito di capitale. Avverso tale atto impositivo il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici rigettano l’impugnazione del ricorrente. Il contribuente, avverso la decisione dei giudici di prime cure proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello in riforma della sentenza di primo grado accolgono le doglianze del contribuente. In particolare per i giudici di secondo grado l’immobile era stato trasferito per donazione, mentre l’acquisto dell’imbarcazione risaliva a diversi anni precedenti l’anno di imposta contestato, mentre, d’altronde, nell’accertamento non vi sarebbero state indicazioni chiare in ordine al maggior reddito da capitale percepito nell’anno di riferimento.
L’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTR propone ricorso in cassazione fondato su due motivi.
La Corte Suprema ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
Gli Ermellini, in ordine al primo motivo, evidenziano come la doglianza dell’Agenzia non coglie nel segno. Infatti a fronte di una decisione impugnata che aveva ritenuto di individuare precise lacune in ordine alla motivazione dell’accertamento, la doglianza si impernia su una pretesa contraddittorietà di motivazione della sentenza impugnata.
Per il secondo motivo del ricorso, i giudici di legittimità riconferma il proprio orientamento evidenziando che in tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico ex art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, attinge la ratio della sentenza di secondo grado: non si discute del fatto che la disponibilità di un alloggio e di un natante possano integrare, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. citato, una presunzione di capacità contributiva “legale” ai sensi dell’art. 2728 c.c., quanto piuttosto del fatto che, secondo la Ctr, l’avviso di accertamento (ancora una volta) sia carente ab origine degli elementi idonei a integrare la presunzione.