CNCE – Comunicato 18 maggio 2021
Nuove linee di indirizzo sugli aspetti fiscali di rilevanza per le Casse Edili/Edilcasse
Si allega alla presente una nota contenente le nuove linee di indirizzo sugli aspetti fiscali di rilevanza per le Casse Edili/Edilcasse, elaborate dalla CNCE sulla base di specifici approfondimenti e dei parei e contributi da ultimo acquisiti.
Diverse, infatti, sono state le richieste pervenute dai territori, che hanno reso necessario, già da diversi mesi, un aggiornamento sul tema anche alla luce delle nuove previsioni contrattuali del 2018.
La CNCE, come noto, con apposite circolari e comunicazioni ha già fornito alcune linee di indirizzo relativamente ai nuovi Fondi contrattuali (Fondo Incentivo Occupazione e Fondo Prepensionamenti – cfr. Circ. 4/2020 – Com. 768/2020). Sorge ora la necessità di una rivisitazione generale di alcuni aspetti fiscali che concernono la contribuzione e le prestazioni delle Casse, anche in considerazione di rilevanti novità emerse.
Nel rimandare pertanto ad un’attenta lettura dell’allegato, si rimane a disposizione per tutti gli approfondimenti del caso.
Allegato
Nuove linee di indirizzo per le Casse Edili/Edilcasse sugli aspetti fiscali delle contribuzioni/prestazioni afferenti le Casse
Facendo seguito alle ultime indicazioni CNCE in materia fiscale, fornite con specifico riferimento alle prestazioni riconosciute dalle Casse Edili/Edilcasse per il Fondo Incentivo Occupazione e per il Fondo Prepensionamenti (Circolare CNCE n. 4/2021; Com.ni CNCE nn. 757 e 768 del 2021) e, alla luce di diversi quesiti ricevuti dal territorio, come anticipato per le vie brevi, la Commissione ha da tempo portato avanti alcuni approfondimenti sulla disciplina fiscale della contribuzione versata alle Casse stesse e delle prestazioni dalle medesime erogate.
Alla luce, quindi, dei contributi e dei pareri acquisiti dalla scrivente Commissione e anche alla luce degli orientamenti fino ad ora emersi sul tema e oggetto di diverse comunicazioni della CNCE, si ricostruisce e si espone quanto segue.
Disciplina fiscale dei contributi versati in Cassa Edile/Edilcassa – i nuovi orientamenti
È doveroso partire, in premessa, dall’assunto dei principi ormai noti, sanciti dal legislatore in materia di determinazione dei redditi di lavoro dipendente, in base ai quali:
“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” (art. 51, comma 1, Tuir) e, pertanto, all’esito della corresponsione da parte di un datore di lavoro di somme e/o valori a un proprio lavoratore dipendente in relazione al rapporto di lavoro, sorge l’obbligo della relativa imposizione fiscale.
Sulla base di tali assunti l’orientamento sino ad ora seguito dalle Casse, prendeva le mosse dai principi sanciti dal Ministero delle Finanze, con circolare n. 55/E/1999 (e precedentemente dalla circolare n. 326/1997) relativamente al trattamento fiscale dei contributi versati alle c.d. Casse Edili. In tale circolare, infatti, si legge che:
– i contributi e i versamenti alle Casse Edili discendono dai contratti e dagli accordi stipulati tra le organizzazioni territoriali aderenti, che determinano anche l’importo dei versamenti in base a una percentuale massima della retribuzione;
pertanto, il versamento di tali contributi non è obbligatorio per Legge;
– la circostanza che i contributi versati alla Cassa Edile siano facoltativi e che il loro versamento sia previsto dai contratti comporta che la quota di essi che alimenta prestazioni di tipo assistenziale, sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico del datore di lavoro, concorra a formare interamente il reddito di lavoro dipendente.
Come noto, poi, nella stessa sede venivano evidenziate alcune deroghe a tale principio, laddove si evidenziava che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro del dipendente, i contributi che il datore di lavoro versa alle Casse Edili per la fornitura di indumenti da lavoro (tute, scarpe, etc.) e di protezione individuale, nonché quelli per la formazione professionale, o quelli per le spese di gestione, etc.. Inoltre, non rientrano nella disciplina dei contributi gli accantonamenti effettuati dai datori di lavoro presso la Cassa edile per il pagamento (a luglio e a dicembre) ai dipendenti della tredicesima mensilità e delle ferie. Dette somme, peraltro, vengono accantonate dopo aver subito la trattenuta fiscale e previdenziale, nonché per il pagamento dell’APE ordinaria (“Anzianità Professionale Edile”), che matura quando in ciascun biennio il lavoratore possa far valere almeno 2.100 ore […]), che, invece, scontano le imposte al momento del pagamento.
Da ultimo, poi, il tema è stato oggetto di un ulteriore intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 24/2018 (di cui alla Comunicazione CNCE n. 649/2019) che, riprendendo quanto già affermato con circolare n. 55/E/1999, ha precisato che i contributi versati all’ente bilaterale concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, in quanto l’articolo 51, comma 2, lettera a), Tuir “non consente di escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi aventi finalità assistenziale non obbligatori per legge, quali sono quelli versati agli enti bilaterali sulla base di accordi contrattuali”.
Sulla base di tali orientamenti la CNCE, sin dagli anni ’90, rese immediatamente le modalità operative (a tutt’oggi vigenti), inclusa quella sulla base della quale le Casse annualmente devono comunicare alle imprese, ai fini dei conseguenti adempimenti fiscali in capo ai lavoratori, l’incidenza della percentuale di contributo utilizzata per le assistenze socio assistenziali (cfr. Comunicazioni CNCE nn. 133 e 152 del 1999). (NOTA 1).
Tutto ciò premesso, appare ad oggi decisivo un recente pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 54/E/2020), con il quale per la prima volta da anni il punto di osservazione, anche seguendo il parere di legali all’uopo interpellati, subisce un mutamento sostanziale che può condurre a corollari diversi dal passato.
In tale occasione, infatti, l’Agenzia delle Entrate, pur ripercorrendo le sopracitate norme, ha previsto l’esclusione dall’imponibilità fiscale dei contributi versati agli enti bilaterali nei seguenti casi:
- qualora il contratto, l’accordo o il regolamento aziendale prevedano soltanto l’obbligo per il datore di lavoro di fornire talune prestazioni assistenziali e il datore di lavoro, obbligato a fornire dette prestazioni, scelga di garantirsi una copertura economica iscrivendosi a un ente o a una cassa. In questo caso la contribuzione all’ente bilaterale risulterebbe a esclusivo interesse del datore di lavoro, non generando materia imponibile per i lavoratori;
- qualora i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro all’ente bilaterale non risultino riferibili alla posizione di ogni singolo dipendente, ovvero non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento contributivo effettuato dal datore di lavoro e la posizione di ogni singolo lavoratore (se ne deduce ad esempio, qualora il versamento avvenga, come nel caso delle Casse Edili/Edilcasse su base di una massa salariale generica ovvero su una forza media del periodo di riferimento come nel caso che ha interessato l’Agenzia nella risoluzione).
Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha pertanto affermato l’assunto secondo il quale ove il contributo versato all’ente sia cumulativo ed indifferenziato, non sussiste un collegamento diretto tra il contributo del datore di lavoro e ciascun singolo lavoratore e pertanto non vi è una componente reddituale nei confronti dei propri dipendenti.
Com’è noto, la contribuzione dovuta dall’impresa alla Cassa Edile viene calcolata non in riferimento alla retribuzione di ciascun dipendente della stessa impresa ma sulla base della massa salariale complessiva di ogni mese.
A fronte di tali modalità di contribuzione, infatti, il diritto del lavoratore alle prestazioni erogate dalla Cassa Edile non scaturisce ne’ viene calcolato in base all’importo dei contributi versati dall’impresa ma si determina esclusivamente in relazione alle norme regolamentari di ciascun Ente erogatore.
Premesso ciò, si può ragionevolmente e fondatamente pervenire alla conclusione che la contribuzione versata alle Casse dall’azienda non deve essere oggetto di imposizione e trattenuta fiscale da parte del datore di lavoro, atteso che non è finalizzata a costituire reddito direttamente e nell’immediato in capo al singolo lavoratore.
Sulla base di quanto espresso, pertanto, le Casse non dovranno più procedere al calcolo della percentuale di contribuzione afferente le spese per le assistenze sostenute, né alla relativa comunicazione annuale alle imprese.
Le Casse Edili/ Edilcasse, inoltre, dovranno informare le imprese iscritte che, dal prossimo mese di giugno, l’imponibile fiscale del lavoratore non dovrà più essere maggiorato della percentuale riferita alla contribuzione assistenziale comunicata dalla stessa Cassa per l’anno in corso.
Disciplina fiscale delle prestazioni erogate dalle Casse Edili/Edilcasse
Per quanto, concerne, invece le prestazioni erogate dalle Casse rimangono fermi i principi sino ad ora uniformemente enunciati dall’Agenzia delle Entrate in virtù dei quali il trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate da un ente bilaterale deriva dall’applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi, ovvero le predette prestazioni risulteranno assoggettate a tassazione sempreché inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall’articolo 6 del Tuir, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi.
A mero titolo esemplificativo l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello 24 del 2018 ha evidenziato che “le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, di iscrizione all’asilo nido/scuola materna, nonché di permesso per legge n. 104/1992, non essendo inquadrabili in alcune delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del TUIR, non rilevino ai fini fiscali. In relazione, invece, alle somme erogate a titolo di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, si osserva che la scrivente con diversi documenti di prassi ha precisato che nel concetto di borsa di studio sono da ricomprendere le somme, gli assegni, i premi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale ovvero quelle elargizioni volte a sostenere gli studenti nello svolgimento di un’attività di studio o di formazione.
In ragione di quanto affermato, pertanto, si ritiene che i contributi per l’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado siano da ricomprendere tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR in applicazione del quale “Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;”.
Tale elencazione, effettuata a mero titolo esemplificativo da parte dell’Agenzia delle Entrate, impone di volta in volta, data l’eterogeneità delle prestazioni previste dalle singole Casse, una riflessione circa gli aspetti fiscali delle prestazioni riconosciute, attraverso l’applicazione per l’appunto dei suesposti principi generali (ad esempio le prestazioni riconosciute dal Fondo “Prepensionamenti” sono state ritenute ad oggi, prestazioni finalizzate a creare un reddito in capo al singolo lavoratore che beneficia direttamente della prestazione).
Con la costituzione del Fondo Sanedil, poi, rimangono escluse le prestazioni sanitarie, non più erogate, quindi, a carico delle Casse in quanto passate al Fondo.
Si osserva, inoltre, che le soluzioni sin qui esposte condurrebbero, finalmente a porre fine, peraltro, all’annosa criticità più volte rilevata della doppia imposizione che spesso rischiavano di subire le somme in entrata alle Casse e quelle in uscita riconosciute come prestazioni.
—
(1) In un primo momento le prestazioni sanitarie erano escluse da tale calcolo. Solo a seguito dei successivi interventi normativi (2012) si determinò l’inclusione nell’imponibile fiscale del lavoratore anche della parte del contributo destinata a prestazioni sanitarie della Cassa Edile, cosi come già avveniva dal 1999 per la parte del contributo concernente le prestazioni assistenziali (cfr. Comunicazioni CNCE nn. 432/2010 – 483/2012)
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