La Corte di Cassazione nella sentenza n. 14756 del 12 giugno 2013 ha affermato in tema di eccessiva morbilità del lavoratore che la disposizione prevede un limite massimo di conservazione del posto in caso di assenze per infermità e, nel contempo, il diritto alle retribuzioni fino a guarigione. Tale diritto alla conservazione del posto di lavoro in caso di infortunio sul lavoro va inteso che, ai fini del calcolo del periodo di comporto, superato il quale il datore può recedere dal rapporto, vanno calcolate le sole assenze per malattia e non anche quelle per infortunio sul lavoro o malattia professionale, atteso che non possono porsi a carico del lavoratore le conseguenze del pregiudizio da lui subito a causa dell’attività lavorativa espletata.
Nel caso di specie, chiariscono i giudici di legittimità, l’art. 46 del c.c.n.l. applicabile al rapporto prevede al primo comma per il lavoratore che non sia in periodo di prova o di preavviso, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o di infortunio non sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto, con il riconoscimento dell’anzianità relativa a tutti gli effetti, per un periodo massimo di 180 giorni, anche in caso di diverse malattie, nei 12 mesi precedenti. Ed aggiunge , al nono comma, che, fermo restando il trattamento economico previsto all’art. 45, il lavoratore assente per malattia professionale, riconosciuta dall’Inail, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale viene corrisposta dall’Inail stesso l’indennità di inabilità temporanea assoluta.
Correttamente la Corte d’appello ha considerato che malattia professionale e infortunio in itinere hanno in comune la causa di origine lavorativa che giustifica l’assenza dal lavoro. Ed infatti il citato art. 46 riferisce il comporto e la sua disciplina temporalmente delimitata “alla malattia comune e all’infortunio non sul lavoro”, sicché diversa è l’ipotesi della malattia dipendente da infortunio sul lavoro che non ricade nelle limitazioni temporali proprie del comporto.
Per gli Ermellini risulta coerente e corretta l’interpretazione, accolta dai giudici della Corte d’appello, che estende all’infortunio in itinere la previsione in tema di comporto dettata per la malattia professionale, sicché nel comporto vanno calcolate le sole assenze per malattia e non anche quelle per infortunio sul lavoro o malattia professionale; da ciò l’infondatezza del motivo.