La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 4358 depositata il 19 febbraio 2024, intervenendo in tema di orario di lavoro per il personale viaggiante, ha statuito che per il personale con mansioni di conducente di linea di automezzi pubblici trova applicazione l’articolo 6 della legge n. 138 del 1958 lettera f) “… la quale prevede per il personale viaggiante un’aliquota non inferiore al 12 per cento nel periodo di tempo che il lavoratore trascorre inoperoso fuori residenza, e senza altro obbligo per esso che quello della reperibilità, ed escluso il periodo di riposo giornaliero di cui all’art. 7 …” 

Si ricorda che la normativa in questione regola l’orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto viaggiatori è l’articolo 6 dispone che:

Si computa come lavoro effettivo per il personale viaggiante:
a) il tempo occorrente per la preparazione dell’autoveicolo, computato dal momento in cui il lavoratore e obbligato a presentarsi in servizio per approntare e prendere in consegna l’autoveicolo, a quello in cui è autorizzato a lasciarlo, incluse le soste di durata non superiore a 30 minuti;
b) il tempo in cui è richiesta la presenza del lavoratore sull’autoveicolo per essere pronto a partire e quello impiegato in autorimessa o durante il viaggio per qualsiasi lavoro di eccedenza, manutenzione e riparazione dell’autoveicolo;
c) il tempo impiegato per la guida ed il periodo durante il quale il lavoratore è comandato a disposizione dell’azienda;
d) il tempo impiegato in prestazioni accessorie:
1) per i lavori concernenti la compilazione dei fogli di servizio, il versamento dell’incasso, il controllo dei biglietti ed altri lavori simili;
2) per il carico e scarico dei bagagli e delle merci e per la posta;
e) il tempo dovuto a ritardi giustificati da causa di forza maggiore;
f) un’aliquota non inferiore al 12 per cento nel periodo di tempo che il lavoratore trascorre inoperoso fuori residenza, e senza altro obbligo per esso che quello della reperibilità, ed escluso il periodo di riposo giornaliero di cui all’art. 7.

Per cui secondo, il Supremo consesso, il periodo intercorrente tra una corsa e l’altra non può essere ricompreso nell’orario di lavoro se l’autista può allontanarsi dal mezzo senza essere soggetto ad alcun potere datoriale.

La vicenda ha riguardato un dipendente con mansioni di conducente di linea, aveva chiesto di ottenere la trasformazione del rapporto da part-time a tempo pieno ed il pagamento di differenze retributive, per avere osservato un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente stabilito. Il Tribunale adito, con funzioni di giudice del lavoro, respingeva la domanda del ricorrente. Il lavoratore impugnava la decisione del giudici di prime cure innanzi la Corte di appello. I giudici di appello hanno rigettato l’appello proposto dal dipendente. Per i giudici della Corte territoriale sulla base delle prove testimoniali assunte in giudizio, risultava che gli autisti una volta parcheggiato l’autobus potessero allontanarsi e che andasse affermata l’insussistenza di un obbligo di custodia nel mezzo nei tempi di sosta tra l’arrivo e la ripartenza per Benevento; rilevava inoltre la mancanza di un obbligo di reperibilità prescritto dall’azienda e che, conseguentemente, l’orario complessivo settimanale svolto, inclusi i tempi accessori non superasse le 24 ore settimanali contrattualmente pattuiti e non comportava pertanto né l’invocata trasformazione in rapporto a tempo pieno per fatti concludenti né le rivendicate differenze salariali. Avverso  la sentenza della Corte di appello il dipendente proponeva ricorso in cassazione fondato su cinque motivi.

I giudici di legittimità rigettano il ricorso del lavoratore. 

Per gli Ermellini, infatti, non rientra nel computo dell’orario di lavoro il tempo in cui il dipendente, del tutto privo di vincoli, è libero di autodeterminarsi senza essere assoggettato ad alcun comando o potere organizzativo datoriale.