PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto del 6 ottobre 2022
Piattaforma digitale per l’erogazione di benefici economici concessi dalle pubbliche amministrazioni (G.U. 23 dicembre 2022, n. 299)
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a. «acquirer convenzionato»: il soggetto che ha concluso un accordo con l’esercente per l’utilizzo di dispositivi di accettazione e che ha sottoscritto, altresì, una convenzione con la PagoPA S.p.a. per partecipare al programma ovvero la Bancomat S.p.a., previa sottoscrizione della convenzione con la PagoPA S.p.a.;
b. «accordi di adesione»: l’accordo stipulato tra l’ente erogatore e il gestore della piattaforma avente ad oggetto l’utilizzo della piattaforma da parte dell’ente erogatore con riguardo ad una o più iniziative;
c. «app IO»: il punto di accesso telematico di cui all’art. 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
d. «beneficiario»: la persona fisica residente nel territorio dello Stato o la persona giuridica avente sede legale nel territorio dello Stato, avente diritto ai benefici economici erogati da un ente erogatore per iniziative gestite mediante la piattaforma;
e. «CAD»: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
f. «canali abilitanti»: l’app IO previa autenticazione mediante l’identità digitale di cui all’art. 64, comma 2-quater, del CAD con livello di sicurezza almeno significativo e/o i canali fisici previa identificazione o quelli digitali messi a disposizione da uno issuer convenzionato ed integrati con la piattaforma, previa autenticazione da parte dello stesso issuer;
g. «CIE»: il documento d’identità munito di elementi per l’identificazione fisica del titolare, di cui all’art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
h. «circuito PagoBancomat»: il circuito domestico di titolarità della società Bancomat S.p.a., operante su carte emesse dai singoli issuer sottoscrittori delle licenze emesse dalla stessa Bancomat S.p.a.;
i. «codice carta crittografato»: l’oscuramento non reversibile del PAN dello strumento di pagamento, mediante funzioni crittografiche matematiche applicate alla concatenazione del valore del PAN e una chiave segreta;
j. «decreto-legge»: il decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
k. «dispositivo di accettazione»: il dispositivo, il software e/o le applicazioni informatiche che consentono di effettuare acquisti utilizzando strumenti di pagamento o strumenti di acquisto;
l. «ente di supporto»: soggetto che abbia in gestione una banca dati funzionale a verificare i dati richiesti dell’utente;
m. «ente erogatore»: amministrazione pubblica di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che eroga i benefici economici attraverso la piattaforma;
n. «esercente»: il soggetto che svolge attività di vendita di beni e di prestazione di servizi presso il quale sono effettuati acquisti mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento o di strumenti di acquisto anche per il tramite di un acquirer convenzionato;
o. «gestore della piattaforma»: la società di cui all’art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
p. «identificativo univoco dell’esercente»: le informazioni che identificano l’esercente all’interno del sistema dei pagamenti elettronici e in ogni singola operazione di pagamento eseguita in favore dell’esercente;
q. «iniziativa»: programma e regole configurate dall’ente erogatore per l’erogazione di benefici economici agli utenti;
r. «interfacce informatiche»: componente fisico o logico che permette a due o più sistemi elettronici di comunicare e interagire;
s. «issuer convenzionato»: il soggetto che ha concluso un accordo con l’utente per la fornitura di uno strumento di pagamento elettronico e che ha sottoscritto una convenzione con PagoPA S.p.a. ovvero il soggetto che ha sottoscritto una convenzione con la stessa società per mettere a disposizione dei propri clienti, in alternativa all’app IO, un sistema per l’adesione ad un’iniziativa;
t. «Merchant category code (MCC)»: il codice della categoria merceologica a cui l’esercente fa riferimento o il codice Ateco ovvero ogni altro codice disponibile a livello nazionale per la categorizzazione dell’esercente;
u. «piattaforma»: infrastruttura tecnologica per l’erogazione dei benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche sviluppata dal gestore della piattaforma ai sensi dell’art. 28-bis, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;
v. «PIN specifico»: il codice di autenticazione rilasciato dal gestore della piattaforma e richiesto al pagatore per utilizzare uno strumento di acquisto;
w. «primary account number» o «PAN»: il numero identificativo di una carta di debito, di credito o prepagata, associato alla stessa fin dalla sua emissione, ovvero l’identificativo univoco dell’aderente che effettua la transazione, nel caso di strumenti di pagamento elettronici che non prevedano il numero identificativo della carta;
x. «servizio»: beneficio economico erogato da un ente erogatore ai beneficiari destinato a specifici acquisti da effettuare attraverso un dispositivo di accettazione;
y. «Spid»: il Sistema pubblico di identità digitale, disciplinato dall’art. 64 del CAD;
z. «strumenti di acquisto»: ogni strumento identificativo dell’utente che la piattaforma consenta di censire per partecipare ad un’iniziativa ed eseguire gli acquisti connessi alla iniziativa medesima tra cui la CIE, la tessera sanitaria, lo Spid o l’accesso all’app IO;
aa. «strumenti di pagamento»: gli strumenti di pagamento utilizzati nell’ambito di operazioni di acquisto di beni o servizi per il tramite di un dispositivo di accettazione, e precisamente: a) la moneta elettronica di cui all’art. 1, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) gli strumenti che consentono l’esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell’ambito dei servizi previsti dall’art. 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
bb. «tessera sanitaria»: il documento di cui all’art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;
cc. «utente»: la persona fisica o giuridica registrata sulla piattaforma ovvero che ha aderito ad almeno un’iniziativa.
Art. 2
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell’art. 28-bis, comma 3, del decreto-legge, definisce il cronoprogramma procedurale per la progettazione e la realizzazione della piattaforma e disciplina le modalità di attuazione e di funzionamento della stessa piattaforma per consentire, agli enti promotori, di erogare i benefici economici in favore dei relativi utenti, a condizione che tali benefici economici siano collegati ad acquisti effettuati attraverso i dispositivi di accettazione, le modalità di colloquio con i sistemi informativi utilizzati dalle amministrazioni pubbliche per la gestione contabile della spesa, di erogazione e di fruizione uniformi dei benefici, di verifica del rispetto dei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonchè le modalità di remunerazione del servizio da parte delle amministrazioni pubbliche che intendono avvalersene al fine di coprire i costi di gestione della piattaforma e di garantirne l’autosostenibilità a regime.
2. I servizi disponibili all’interno della piattaforma sono quelli erogati dagli enti promotori a favore degli utenti.
Art. 3
Infrastruttura tecnologica e modalità di funzionamento della piattaforma
1. Il gestore sviluppa l’infrastruttura tecnologica per l’attuazione dell’art. 28-bis, comma 3, applicando i criteri di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, nel rispetto dei principi di usabilità, completezza di informazione, chiarezza del linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità nonchè riusabilità delle infrastrutture esistenti con la valorizzazione della tecnologia e dell’infrastruttura già sviluppata ed evoluta per i pagamenti elettronici.
2. Il gestore della piattaforma negli accordi di adesione stipulati con l’ente erogatore definisce le specifiche modalità di colloquio della piattaforma con i sistemi informativi degli stessi enti promotori per la gestione contabile della spesa, per l’erogazione e fruizione dei benefici economici nonchè per la verifica del rispetto dei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Tali modalità si basano su interfacce di servizio informatiche Application programming interface (API) ovvero su flussi di scambio file. Le modalità di interazione con la piattaforma delle pubbliche amministrazioni centrali sono definite sulla base delle specifiche tecniche, riguardanti i sistemi di contabilità generale dello Stato, messe a disposizione dalla Ragioneria generale dello Stato.
3. Prima della messa in funzione della piattaforma, il gestore verifica il suo corretto funzionamento tramite lo svolgimento di test sperimentali, secondo un piano dei test che potrà coinvolgere uno o più enti promotori. Il piano dei test, relativi anche alla sicurezza e alla performance della piattaforma, è destinato alla totalità dei casi d’uso e delle funzionalità assegnate alla stessa dall’art. 28-bis del decreto-legge n. 152 del 2021 e dal presente decreto attuativo.
4. L’operatività della piattaforma è monitorata da metriche di continuità del servizio e colloquio telematico con gli acquirer convenzionati individuate con specifiche tecniche pubblicate sul sito web del gestore della piattaforma e redatte dallo stesso gestore, d’intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. La piattaforma consta di due componenti autonome che consentono di accedere ai benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche per acquisti effettuati rispettivamente mediante strumenti di pagamento ovvero strumenti di acquisto. La progettazione e la realizzazione infrastrutturale della piattaforma sono eseguite in due fasi autonome e distinte. Il gestore della piattaforma realizza prima la componente relativa agli strumenti di pagamento entro il 31 dicembre 2022 e successivamente quella relativa agli strumenti di acquisto entro il 31 dicembre 2023.
6. Costituiscono casi di malfunzionamento della piattaforma tutti gli impedimenti tecnici, individuati nelle specifiche tecniche di cui al comma 4, che non consentono agli enti promotori di rendere i servizi disponibili telematicamente sulla piattaforma.
7. Il malfunzionamento della piattaforma viene segnalato sul sito web della stessa piattaforma, nonchè, ove necessario, mediante comunicazione ai sistemi informatici degli enti promotori. Con le stesse modalità il gestore della piattaforma comunica il ripristino della funzionalità della stessa piattaforma.
8. Il gestore della piattaforma cura la manutenzione della stessa al fine di garantire il rispetto ogni standard tecnologico in materia di sicurezza e di tutela dei dati personali e provvede al suo aggiornamento tecnologico, nonchè alla divulgazione delle sue specifiche tecniche agli acquirer convenzionati, agli issuer convenzionati e agli enti promotori e, in ogni caso, a tutti i soggetti coinvolti nell’erogazione del servizio.
9. Con la convenzione stipulata tra il gestore della piattaforma e il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 28-bis, comma 5, del decreto-legge, sono definite le modalità e i tempi di comunicazione dei flussi contabili relativi ai benefici nonchè le modalità di accreditamento dei medesimi benefici, che consentono la regolamentazione dei benefici economici erogati, con le interfacce messe a disposizione dalla Ragioneria generale dello Stato.
10. Il gestore della piattaforma stabilisce le modalità di remunerazione del servizio negli accordi di adesione stipulati con gli enti promotori che intendono avvalersene al fine di consentire la copertura dei costi di gestione della piattaforma e garantirne, a regime, l’autosostenibilità.
Art. 4
Adesione degli enti promotori alla piattaforma
1. Gli enti promotori accedono alla piattaforma tramite Spid o CIE, di livello di sicurezza almeno significativo, del funzionario incaricato di curare le attività istruttorie preliminari all’adesione alla piattaforma.
2. Il funzionario incaricato compila la lettera di adesione, con la quale vengono anche accettate le condizioni del servizio, resa disponibile sulla piattaforma.
3. Il gestore della piattaforma invia al domicilio digitale dell’ente erogatore, risultante dall’indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, la lettera di adesione compilata ai sensi del comma 2. L’ente erogatore restituisce la lettera di adesione, sottoscritta con firma digitale del dirigente competente, tramite il canale messo a disposizione dal gestore della piattaforma.
4. Gli enti promotori, perfezionato il procedimento di adesione, accedono alla piattaforma con livello di sicurezza almeno significativo ovvero con Spid o CIE dei funzionari autorizzati, i cui estremi identificativi vanno inseriti nell’apposita pagina di configurazione con le modalità definite nelle specifiche tecniche di cui all’art. 3, comma 4.
5. Nell’ambito dell’accordo di adesione, il gestore della piattaforma fornisce un preventivo dettagliato dei costi di set-up e dei costi di gestione dell’iniziativa sulla piattaforma sulla base di parametri quali il numero degli utenti coinvolti, il budget dell’iniziativa e il potenziale numero di transazioni interessate.
Art. 5
Modalità di configurazione di un’iniziativa da parte di un ente erogatore
1. I funzionari degli enti promotori, dopo essersi autenticati, attraverso un’apposita interfaccia web della piattaforma, con Spid o CIE, di livello di sicurezza almeno significativo, provvedono alla configurazione dell’iniziativa e all’inserimento delle relative informazioni anche sfruttando le opzioni proposte dalla stessa piattaforma.
2. Il gestore della piattaforma mette a disposizione dell’ente erogatore un proprio operatore che fornisce assistenza tecnico-operativa per la configurazione manuale dell’iniziativa proposta se le funzionalità e le opzioni messe a disposizione dalla piattaforma non sono in grado di supportare integralmente l’ente nella configurazione dell’iniziativa.
3. L’iniziativa configurata dall’ente erogatore, in presenza di criticità tecniche, viene posta dal gestore in momentaneo stato di revisione. In tal caso, un operatore del gestore della piattaforma verifica la configurazione effettuata con la collaborazione dell’ente erogatore. L’iniziativa sarà resa disponibile in piattaforma, previa rimozione dello stato di revisione, solo all’esito della risoluzione delle criticità riscontrate.
4. Le attività di configurazione manuale di cui al comma 2 e quelle di cui al comma 3, entrambe in capo al gestore della piattaforma, sono limitate ai soli interventi tecnici relativi alla operatività della piattaforma. L’ente erogatore è, conseguentemente, responsabile di ogni altra valutazione in merito alla configurazione dell’iniziativa.
Art. 6
Accesso alla piattaforma e adesione alle iniziative per gli utenti
1. Gli utenti fruitori accedono alla piattaforma tramite i canali abilitanti.
2. L’utente, previa autenticazione tramite i canali abilitanti di cui al comma precedente, può aderire alle iniziative rese disponibili sulla piattaforma, registrare i propri strumenti di pagamento ovvero i propri strumenti di acquisto che la piattaforma consente di abilitare, registrare codici Iban identificativi di conti correnti a lui intestati, nonchè visualizzare tutte le informazioni relative alle iniziative a cui ha aderito.
3. L’adesione alle iniziative proposte avviene su base volontaria.
4. Il gestore della piattaforma, laddove l’utente registra una carta di debito o prepagata abilitata al circuito PagoBancomat, ottiene dalla società Bancomat S.p.a., tramite interfacce informatiche definite mediante specifica convenzione, gli estremi identificativi della carta di debito o prepagata in uso all’utente, mediante il codice fiscale fornito dall’utente medesimo.
5. Il gestore della piattaforma, se l’utente registra uno strumento di acquisto, ottiene, mediante il codice fiscale fornito dallo stesso, tramite la piattaforma di cui all’art. 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altri strumenti di interoperabilità ovvero previa stipula di specifiche convenzioni, dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. i dati identificativi delle CIE e dall’Agenzia delle entrate i dati identificativi della tessera sanitaria se non precedentemente disponibile all’interno dell’ecosistema di App IO.
6. Il gestore della piattaforma, in caso di adesione ad un’iniziativa da parte di un utente persona giuridica, può verificare, tramite la piattaforma di cui all’art. 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altri strumenti di interoperabilità ovvero previa stipula di specifiche convenzioni, la qualità di legale rappresentante in capo al soggetto che agisce per la persona giuridica, anche ai fini di cui al comma che precede, mediante accesso al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 gestito da InfoCamere S.c.p.a., ovvero, nel caso di enti, associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato non tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese, mediante accesso alle base dati dell’Agenzia dell’Entrate in grado di restituire tale evidenza. In caso di riscontro negativo, inibisce l’accesso alla piattaforma.
7. La verifica del possesso dei requisiti necessari alla partecipazione ad un’iniziativa da parte di un utente può essere effettuata, su richiesta dell’ente erogatore, dal gestore della piattaforma mediante l’utilizzo del codice fiscale fornito alla piattaforma dall’utente, la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’art. 50-ter del CAD ovvero mediante la collaborazione con il soggetto giuridico che ha in gestione la banca dati recante le informazioni necessarie per la suddetta verifica.
8. Il gestore della piattaforma, al fine di poter effettuare le verifiche di cui al comma 7 è legittimato ad integrarsi con ogni ente in grado di fornirgli supporto nonchè ad accedere alle informazioni dell’utente disponibili nelle relative banche dati.
9. Per aderire ad una iniziativa l’utente potrà essere chiamato dall’ente erogatore a dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di possedere tutti o alcuni dei requisiti richiesti dallo stesso ente erogatore per la partecipazione all’iniziativa medesima. Del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni è responsabile l’ente erogatore, il quale potrà effettuare a tal fine verifiche a campione ex post.
10. L’utente, per aderire ad un’iniziativa, laddove abbia censito uno strumento di pagamento, memorizza, attraverso uno dei canali abilitanti, un Iban identificativo di un conto corrente a lui intestato. La titolarità del conto in capo allo stesso utente è verificata dal gestore della piattaforma.
11. L’utente, può cancellare, in qualsiasi momento, attraverso i canali abilitanti, la propria adesione alla singola iniziativa o, più in generale, alla piattaforma. La cancellazione dall’iniziativa determina sia la perdita del diritto a concorrere all’assegnazione del beneficio economico secondo le regole dell’iniziativa fissate dall’ente erogatore, sia la cancellazione di tutti i dati personali inerenti all’utente con riferimento alla singola iniziativa, fatta salva l’ipotesi in cui sussistano ulteriori basi giuridiche del trattamento, ivi inclusa quella di fare fronte a eventuali contestazioni o contenziosi.
12. Per agevolare la fruizione dei servizi da parte degli utenti, la piattaforma può inviare ai medesimi, ove siano utenti di app IO o di altri canali nella titolarità del gestore della piattaforma, ogni informazione utile in merito alle iniziative mediante servizi di messaggistica.
13. L’utente può indicare un recapito digitale tra quelli supportati dalla piattaforma, per ricevere le informazioni circa le iniziative a cui ha aderito.
14. Resta ferma la facoltà dei singoli enti promotori di configurare un’iniziativa limitandola ad un numero determinato di utenti fruitori identificati dallo stesso ente erogatore e comunicati al gestore della piattaforma ovvero di vietare l’adesione ad un numero determinato di utenti fruitori identificati dallo stesso ente erogatore e comunicati al gestore della piattaforma.
Art. 7
Utilizzo di strumenti di pagamento
1. L’utente accede ai benefici economici mediante uno degli strumenti di pagamento memorizzati sulla piattaforma da utilizzare presso gli esercenti. L’utente può memorizzare più Iban che potranno essere utilizzati per l’accredito del beneficio economico, secondo l’ordine indicato dallo stesso utente.
2. Per l’erogazione di un beneficio economico, il gestore della piattaforma produce e invia flussi informativi nei confronti dell’ente erogatore. Tali flussi determinano, nei confronti dell’utente, l’accredito del beneficio economico maturato in un momento successivo rispetto al momento dell’esecuzione dell’acquisto oggetto dell’iniziativa.
3. I flussi di cui al comma 2 sono predisposti dal gestore della piattaforma sulla base dei flussi ricevuti dall’acquirer convenzionato che ha gestito la transazione dell’acquisto oggetto dell’iniziativa.
4. L’esercente, per il tramite dell’acquirer convenzionato, integra i propri sistemi tecnologici al fine di consentire la regolare trasmissione al gestore della piattaforma dei seguenti dati necessari alla piattaforma nella gestione delle iniziative:
a. il codice dello strumento di pagamento crittografato;
b. gli estremi della transazione con esito positivo inviata, ovvero i dati contenuti nella ricevuta elaborata dal dispositivo di accettazione anche in forma cartacea, tra cui:
1. la marca temporale del pagamento;
2. l’importo della transazione espresso in euro;
3. gli identificativi univoci dell’operazione di pagamento che colleghino le fasi dell’operazione di pagamento stessa;
c. l’identificativo univoco dell’esercente, attribuito da ciascun acquirer;
d. l’identificativo fiscale dell’esercente;
e. il MCC dell’esercente.
5. L’esercente, se l’iniziativa ha ad oggetto specifici acquisti, trasmette al gestore della piattaforma il codice categoria del bene acquistato, per mezzo degli strumenti di accettazione, anche per il tramite dell’acquirer convenzionato.
6. Il gestore della piattaforma, sulla base delle regole di configurazione dell’iniziativa fissate dall’ente erogatore, provvede a calcolare l’importo del rimborso e a predisporre i flussi informativi utili all’ente erogatore per procedere al rimborso nei confronti del beneficiario. I flussi sono inviati all’ente erogatore o ad altro soggetto incaricato dall’ente erogatore affinchè lo stesso ente erogatore o un altro soggetto incaricato dispongano in proprio e tramite gli opportuni applicativi le disposizioni di pagamento verso il beneficiario. Il beneficio economico viene accreditato sul conto corrente individuato con l’Iban indicato dall’utente in sede di registrazione alla piattaforma o con una successiva modifica.
7. La piattaforma, oltre ai flussi di cui al comma 6, mette a disposizione dell’ente erogatore specifici report standard predisposti dal gestore della piattaforma, senza possibilità da parte dell’ente erogatore di richiedere al gestore ulteriore reportistica a suo supporto.
Art. 8
Utilizzo di strumenti di acquisto
1. Agli utenti è consentito di partecipare ad un’iniziativa mediante l’utilizzo strumenti di acquisto a cui è associato, per ciascuno strumento, un PIN specifico rilasciato dal gestore della piattaforma, attraverso i canali abilitanti gestiti dallo stesso gestore, al solo scopo di poter utilizzare tali strumenti di acquisto per la partecipazione alle iniziative.
2. L’utente al momento dell’acquisto presso un esercente si identifica con uno strumento di acquisto e con il PIN specifico mediante il dispositivo di accettazione opportunamente configurato.
Il dispositivo di accettazione, per il tramite dell’acquirer convenzionato, invia la richiesta autorizzativa al gestore della piattaforma trasmettendo le seguenti informazioni:
a. l’identificativo dello strumento di acquisto e il PIN specifico con opportuni sistemi crittografici;
b. gli estremi della transazione, tra cui:
1. la marcatura temporale dell’operazione;
2. l’importo dell’operazione espresso in euro;
3. gli identificativi univoci dell’operazione che colleghino le fasi dell’operazione di pagamento stessa;
c. l’identificativo univoco dell’esercente, attribuito da ciascun acquirer o dalla piattaforma;
d. l’identificativo fiscale dell’esercente;
e. il MCC dell’esercente.
3. L’esercente, se l’iniziativa ha ad oggetto specifici acquisti, trasmette al gestore della piattaforma il codice categoria del bene acquistato, per mezzo degli strumenti di accettazione, anche per il tramite dell’acquirer convenzionato.
4. La piattaforma verifica in tempo reale il diritto dell’utente a uno o più benefici economici. In caso di esito positivo autorizza, totalmente o parzialmente, a seconda delle regole fissate per l’iniziativa, l’importo dell’acquisto, permettendo all’esercente di concludere la fase di acquisto.
5. Il gestore della piattaforma, sulla base delle regole di configurazione dell’iniziativa fissate dall’ente erogatore, provvede a calcolare l’importo del rimborso spettante all’esercente e predispone i flussi informativi utili all’ente erogatore per procedere al rimborso nei confronti dell’esercente. I flussi sono inviati all’ente erogatore o ad altro soggetto incaricato dall’ente erogatore affinchè lo stesso ente erogatore o un altro soggetto incaricato dispongano in proprio e tramite gli opportuni applicativi le disposizioni di pagamento verso l’esercente, anche per il tramite del relativo acquirer convenzionato. Il rimborso spettante all’esercente viene accreditato per il tramite del relativo acquirer convenzionato o sul conto corrente di cui all’Iban indicato dall’esercente per il tramite del relativo acquirer convenzionato.
6. La piattaforma, oltre ai flussi di cui al comma 5, mette a disposizione dell’ente erogatore specifici report standard predisposti in autonomia dal gestore della piattaforma senza possibilità da parte dell’ente erogatore di richiedere al gestore ulteriore reportistica a suo supporto.
Art. 9
Acquirer convenzionati
1. Gli acquirer operanti sul territorio nazionale, previo accordo con il gestore della piattaforma, integrano i propri sistemi tecnologici con la stessa piattaforma, al fine di consentire la trasmissione dei dati relativi alle transazioni di pagamento per il funzionamento della piattaforma, comprese quelle gestite internamente (cd. modalità on-us) e incluse le operazioni di storno o riaccredito.
2. L’integrazione di cui al comma 1 da parte degli acquirer convenzionati consente la partecipazione dei loro esercenti alle iniziative degli enti promotori, con facoltà degli stessi esercenti di decidere se accettare solo strumenti di pagamento o anche strumenti di acquisto.
Art. 10
Trattamento dei dati personali
1. Ciascun ente erogatore è il titolare del trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento di ogni iniziativa dallo stesso attivata e gestita mediante la piattaforma e si avvale del gestore della piattaforma in qualità di responsabile del trattamento.
2. Il gestore della piattaforma è il titolare del trattamento dei dati personali relativi all’utilizzo da parte dell’utente dell’App IO o altro canale messo a disposizione dal gestore della piattaforma per aderire alle iniziative, nonchè dei dati relativi agli strumenti di pagamento o di acquisto e agli Iban registrati dall’utente. Il gestore della piattaforma agisce, invece, in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679 per conto di ciascun ente erogatore per i trattamenti, diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma, necessari allo svolgimento delle attività ad essa affidate nell’ambito di ogni singola iniziativa.
3. Il gestore della piattaforma detiene un’anagrafica degli esercenti che supportano la piattaforma e, al fine della corretta gestione della stessa, tratta i relativi dati personali in qualità di titolare del trattamento.
4. Gli issuer convenzionati sono titolari del trattamento dei dati personali dei propri clienti. Inoltre, gli stessi agiscono in qualità di sub-responsabili del trattamento, individuati dal gestore della piattaforma in virtù di un’apposita convenzione, limitatamente allo svolgimento delle attività ad essi affidate ai sensi del presente decreto.
5. Gli acquirer convenzionati sono titolari del trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle transazioni da essi gestite. Inoltre, essi agiscono in qualità di sub-responsabili del trattamento, individuati dal gestore della piattaforma in virtù di un’apposita convenzione, limitatamente allo svolgimento delle attività ad essi affidate ai sensi del presente decreto.
6. Gli enti di supporto sono titolari del trattamento dei dati personali di cui alle rispettive banche dati, le quali possono essere interrogate, nell’ambito della gestione delle iniziative, al fine di verificare i dati degli utenti per l’adesione.
7. Il gestore della piattaforma deve predisporre la valutazione di impatto ai sensi dell’art. 35 del regolamento UE 2016/679 ed effettuare la consultazione preventiva ai sensi dell’art. 36. Nella valutazione di impatto sono indicate, tra l’altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonchè a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Nella valutazione di impatto sono altresì disciplinati i tempi e le modalità di cancellazione dal programma.
8. Ciascun ente erogatore deve predisporre la valutazione di impatto ed effettuare la consultazione preventiva per i trattamenti effettuati nell’ambito di ogni singola iniziativa, qualora ciò sia necessario ai sensi della normativa vigente.
9. I dati personali raccolti ai sensi del presente decreto possono essere trattati esclusivamente per la finalità di cui all’art. 2, comma 1.
10. Il gestore della piattaforma, previa anonimizzazione e aggregazione, può utilizzare i dati acquisiti per finalità di miglioramento dei servizi erogati, nonchè per lo sviluppo della piattaforma e la valorizzazione del patrimonio aziendale.
Art. 11
Obblighi e responsabilità
1. L’ente erogatore rimane responsabile delle proprie iniziative e della configurazione delle stesse ai fini dei requisiti richiesti agli utenti, nonchè del pagamento dei relativi benefici economici.
2. Il gestore della piattaforma non assume alcuna legittimazione passiva nei confronti dell’utente ai fini dell’erogazione dei benefici economici anche in considerazione di quanto previsto al comma 1, risultando il gestore della piattaforma responsabile del corretto funzionamento della piattaforma e delle attività direttamente effettuate sulla stessa.
Art. 12
Disposizioni finali
1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto, inviato ai competenti organi di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI - Nota 03 ottobre 2022, n. 495 -Screening oncologici: il Garante sanziona la Regione Lazio - App per diabetici: sanzionata dal Garante società statunitense - PA: piattaforma digitale dei benefici economici, il Garante chiede…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 19 ottobre 2021 - Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante: «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di…
- Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, del 18 ottobre 2022 adottato ai sensi dell'art. 62, comma 6-bis, del decreto legislativo 7…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 01 settembre 2022 - Modalità e termini per assicurare il trasferimento delle funzioni, dei beni strumentali e della documentazione dall'Agenzia per l'Italia digitale e dal Dipartimento per la trasformazione…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Comunicato 09 maggio 2020, n. 44 - Misure urgenti sui benefici concessi ai detenuti per gravi reati - realizzazione di una indagine di sieroprevalenza
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Comunicato 07 aprile 2022 - Anagrafe digitale, Brunetta: "Cambio di residenza online, un altro passo verso Pa digitale e amica"
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Irretroattività dell’art. 578-bis c.p.p. rel
la disposizione dell’art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca…
- IVA non dovuta per aliquota errata in mancanza del
La Corte di giustizia UE con la sentenza depositata l’ 8 dicembre 2022 nel…
- Assemblee dei soci, del consiglio di amministrazio
In base all’art. 10-undecies, comma 3, del Decreto Legge n. 198/2022 (c. d…
- Quadro RU righi RU150 RU151 ed RU152: obbligo di i
Sulla base dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Par…
- Dichiarazione IVA 2023: termine del versamento IVA
L’IVA a debito scaturente dalla dichiarazione annuale IVA va pagate, in unica s…