PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 11 giugno 2020
Emergenza COVID-19 – Contributi a fondo perduto in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche
Art. 1
Sono adottati, come specificati e dettagliati nell’allegato 1 che è parte integrante del presente provvedimento, i criteri specifici e le modalità di raccolta e i termini di presentazione delle istanze da parte dei soggetti beneficiari delle misure previste nel decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 29 maggio 2020 e nel decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport in data 4 giugno 2020, nonché i distinti limiti di spesa per l’erogazione dei contributi a fondo perduto nei confronti dei soggetti titolari o meno dei contratti di locazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport in data 4 giugno 2020.
Art. 2
Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica disponibile all’indirizzo www.sport.governo.it secondo le finestre temporali indicate nel citato allegato 1.
Allegato 1
CRITERI PER L’ACCESSO AI FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Al fine di assicurare un ulteriore sostegno all’attività sportiva di base, l’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri mette a disposizione delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche dei finanziamenti a fondo perduto da attribuire secondo i criteri e le modalità di seguito elencate.
La copertura dei fondi da assegnare ai beneficiari è tratta delle seguenti fonti di finanziamento:
1. 10.086.409,00 a carico del Fondo istituito ai sensi dell’art. 13, comma 5 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87;
2. 40.000.000,00 di euro a carico del Fondo istituito ai sensi dell’art. 217 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
La presentazione delle istanze di pagamento avverrà esclusivamente attraverso l’utilizzo di una piattaforma WEB appositamente realizzata dall’Ufficio per lo Sport e raggiungibile all’indirizzo www.sport.governo.it nel rispetto dei tempi e dei criteri di seguito specificati:
PRIMA SESSIONE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
La prima finestra utile per la presentazione di istanze di accesso al fondo sarà aperta a partire dalle ore 12:00 del 15 giugno 2020 e terminerà alle ore 20:00 del giorno 21 giugno 2020. Potranno accedere alla prima sessione di presentazione delle istanze le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche che alla data di presentazione dell’istanza siano in possesso dei seguenti pre-requisiti OBBLIGATORI.
PRE-REQUISITI
1. Essere iscritta al Registro CONI/CIP alla data del 23 febbraio 2020.
2. Essere titolare di uno o più contratti di locazione aventi ad oggetto unità immobiliari site nel territorio italiano e correttamente identificate al NCEU, regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate.
3. Svolgere all’interno dell’immobile, per il quale si chiede il contributo, una delle attività riconosciute dal CONI o dal CIP.
4. Essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche richieste dal comune ove ha sede l’impianto oggetto della domanda.
5. Utilizzare PREVALENTEMENTE per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche indicate ai punti precedenti gli spazi degli immobili per i quali si fa istanza di accesso al beneficio.
6. Aver corrisposto i canoni di locazione SCADENTI fino alla data del 31 dicembre 2019.
ULTERIORI INFORMAZIONI RICHIESTE:
Nel corso della presentazione della domanda, verranno richieste le seguenti ulteriori informazioni che forniranno elementi utili per la determinazione dell’importo da corrispondere a ciascun richiedente (1). Le dichiarazioni di seguito richieste saranno presentate in forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 DEL D.P.R. 445/2000, e saranno oggetto di verifica/controllo da parte delle Federazioni e/o Enti di affiliazione, nonché tramite controlli a campione effettuabili dall’Ufficio. I dati saranno successivamente messi a disposizioni dell’Agenzia delle Entrate per gli ulteriori riscontri necessari.
A. Avere, o meno, intenzione di usufruire del credito di imposta del 60% previsto dall’art. 28 del D.L. n.34 del 19.05.2020 (Decreto Rilancio);
B. Avere, o meno, usufruito della riduzione dei canoni di locazione per i mesi da marzo a maggio 2020 prevista dall’art. 216, co. 3 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 (Decreto Rilancio);
C. Avere, o meno, ricevuto dagli organismi a cui è affiliata (FSN, DSA, EPS) contributi di qualsiasi tipo finalizzati al superamento dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19;
D. Avere, o meno, ottenuto o richiesto, l’attribuzione di altro contributo da Enti Pubblici (Regioni, Province, Comuni), associazioni, fondazioni o altri organismi, per il sostegno alla locazione degli immobili oggetto della presente domanda.
Alla domanda dovranno essere allegati:
1. Copia di un documento d’identità del soggetto richiedente in corso di validità;
DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DA CORRISPONDERE
L’importo massimo stanziato per la presenta misura ammonta ad euro 30.086.409,00 (trentamilioniottantaseimilaquattocentonove) e sarà corrisposto secondo la seguente formula algoritmica:
Totale Contributo Erogabile = Sommatoria canoni di locazione (marzo a maggio 2020), meno riduzione canoni di locazione da marzo a maggio 2020 come previsto dall’art. 216, co. 3 del D.L. 34 del 19.05.2020, meno credito di imposta di cui all’art. 28 D.L. n. 34 del 19.05.2020, meno eventuali contributi FSN, DSA, EPS per emergenza COVID-19 deliberati a favore della ASD/SSD, meno contributi in conto locazioni deliberati da Enti Pubblici a favore della ASD/SSD (compresi quelli per i quali è in corso la domanda).
N.B. Al fine di assicurare un contributo congruo ad ogni richiedente, l’Ufficio potrà disporre un tetto massimo erogabile (per un massimo iniziale di 600 euro mensili) che potrà variare in relazione al numero effettivo delle domande ricevute.
SECONDA SESSIONE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
La seconda finestra per la presentazione di istanze di accesso al fondo perduto sarà aperta a partire dalle ore 12:00 del 22 giugno 2020 e terminerà alle ore 20:00 del giorno 28 giugno 2020. Potranno accedere alla seconda sessione di presentazione delle istanze le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche che alla data di presentazione dell’istanza siano in possesso dei seguenti pre-requisiti OBBLIGATORI.
PRE-REQUISITI
Nel corso della presentazione della domanda, verranno richieste le seguenti informazioni che forniranno elementi utili per determinare l’ammissibilità al contributo. Le dichiarazioni di seguito richieste saranno presentate in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DEL D.P.R. 445/2000 e saranno oggetto di verifica/controllo da parte delle Federazioni e/o Enti di affiliazione, nonché tramite controlli a campione effettuabili dall’Ufficio. I dati saranno successivamente messi a disposizioni dell’Agenzia delle Entrate per gli ulteriori riscontri necessari e/o previsti.
1. Non essere titolari di un contratto di locazione e non aver partecipato alla prima sessione di presentazione delle domande relative alla presente disposizione.
2. Essere affiliate a un organismo sportivo riconosciuto dal CONI (Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva).
3. Svolgere un’attività sportiva riconosciuta dal CONI o dal CIP.
4. Essere regolarmente iscritta nel registro del Coni e/o nel registro parallelo del CIP alla data del 23 febbraio 2020.
5. Essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie richieste dal comune di appartenenza per lo svolgimento delle attività sportive dichiarate.
6. Possedere alla data del 23 febbraio 2020 un numero di tesserati (distinguendo tra soggetti normodotati e diversamente abili) pari ad almeno a n. 50 (cinquanta).
7. Avere almeno 1 (uno) istruttore in possesso di laurea in scienze motorie o di diploma ISEF o, in alternativa, in possesso della qualifica di tecnico/istruttore rilasciata dal CONI e/o dal CIP o dagli organismi affilianti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP a cui aderisce la ASD/SSD.
8. Non aver ricevuto contributi di qualsiasi tipo finalizzati al superamento dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19 dagli organismi cui è affiliata (FSN, DSA, EPS);
9. Non aver ottenuto l’attribuzione di altro contributo da Enti Pubblici (Regioni, Province, Comuni), associazioni, fondazioni o altri organismi;
Alla domanda dovranno essere allegati:
1. Dichiarazione Organismo o Organismi affilianti circa l’attività sportiva, didattica e formativa svolta dalla ASD/SSD e il numero di tesserati svolgenti tali attività (2).
2. Copia di un documento d’identità del soggetto richiedente in corso di validità (3).
DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DA CORRISPONDERE
L’importo massimo erogabile per la presenta misura ammonta ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni) e sarà corrisposto un importo pari a 800 euro ad ogni associazione sportiva dilettantistica o società sportiva dilettantistica a seconda dell’ordine cronologico della ricezione della domanda e fino al raggiungimento dello stanziamento disponibile.
—
(1) N.B. L’aver avuto accesso ad altre forme di finanziamento a fondo perduto non esclude la possibilità di poter effettuare l’istanza di accesso alla misura di cui al presente documento. Sarà tuttavia obbligatorio fornire le indicazioni richieste al fine di determinare l’importo finale da corrispondere.
(2) Nel caso in cui la stagione sportiva non sia iniziata a causa dello STOP imposto dall’emergenza sanitaria, si dovranno indicare i dati relativi alla stagione 2019.
(3) Solo in caso di domande non sottoscritte con firma digitale.
PROTOCOLLO D’INTESA
“Insieme per lo sport”
tra
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT
Ufficio per lo Sport
IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO,
IL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO
E
LA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A.
VISTI
– la “Carta europea dello sport per tutti” e la “Carta europea dello sport” formulate dal Consiglio d’Europa rispettivamente a Bruxelles il 20 e 21 marzo 1975 e a Rodi dal 13 al 15 maggio 1992, nell’ambito della VII Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport, che hanno riconosciuto la pratica sportiva quale diritto del cittadino;
– il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242recante riordino del Comitato olimpico nazionale italiano-CONI, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59e s.m.i.;
– il decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002 n. 178e modificato ai sensi del comma 629 e seguenti, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in forza del quale è stata costituita la società “Sport e Salute S.p.A.”;
– il comma 19 dell’art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri (o al Ministro da lui delegato) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del consiglio dei ministri” e, in particolare, l’art. 26, secondo il quale l’Ufficio per lo Sport è la struttura di supporto al Presidente per l’esercizio delle funzioni in materia di sport;
– il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124, con il quale il CIP è stato riconosciuto ente di diritto pubblico;
– la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, con la quale è stato attribuito alla società Sport e Salute S.p.A., ai sensi dell’art. 1, comma 630, il compito di provvedere al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite;
– la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, che stabilisce principi e criteri direttivi di definizione degli ambiti di attività di ciascun soggetto dell’ordinamento sportivo;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2019 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;
– la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
– la delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 recante dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
– il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;
– il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
– il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
– il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e, in particolare, l’art. 217 concernente il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”;
– l’atto di indirizzo emanato dal Ministro per le politiche giovanili e lo sport nei confronti della società “Sport e Salute Spa” per l’anno 2020 e il triennio 2020-2022;
PREMESSO CHE
a) l’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri è la struttura di supporto del l’Autorità di Governo competente in materia di sport ed è responsabile dell’attuazione delle politiche sportive, assolvendo, tra gli altri, ai compiti di vigilanza sugli organismi sportivi;
b) al CONI è demandata, nel rispetto delle norme nazionali e dei valori e principi della Carta Olimpica, l’organizzazione, la disciplina e il potenziamento dello sport nazionale, nonché la promozione dello sport per tutti, come richiamato dall’art. 27 della predetta Carta Olimpica;
c) il CIP assolve al compito di promuovere, disciplinare e gestire le attività sportive agonistiche e amatoriali per persone disabili, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all’attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità;
c) la società “Sport e Salute S.p.A.” realizza e fornisce, secondo le direttive e gli indirizzi dell’Autorità di Governo competente in materia di sport, servizi di interesse generale in favore del movimento sportivo, attuarne le scelte di politica sportiva, con particolare riferimento all’erogazione dei contributi per l’attività sportiva da destinare alle Federazioni Sportive Nazionali e agli altri soggetti indicati dal comma 630, articolo 1, legge 30 dicembre 2018, n. 145;
CONSIDERATO CHE
è necessario intraprendere iniziative organiche e sinergiche che consentano di fronteggiare al meglio l’emergenza sanitaria connessa all’epidemia da COVID-19 e, in particolare, le conseguenze determinatesi nell’ambito del movimento sportivo nazionale;
– sono state assunte dal Governo iniziative volte a tutelare la salute di coloro che, a qualunque titolo, operano in ambito sportivo e a favorire la ripresa delle attività, specie da parte delle società sportive dilettantistiche e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI e/o al Registro CIP;
– i sottoscrittori intendono ottimizzare, in termini di efficienza, efficacia, razionalità, trasparenza, il complesso delle iniziative già intraprese e da intraprendere a sostegno dei soggetti operanti nel movimento sportivo dilettantistico e, in particolare, la pluralità di determinazioni, atti e delibere ai fini dello stanziamento straordinario per l’assegnazione di contributi finalizzati al sostegno delle società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva olimpica e paralimpica, nonché di base;
– i sottoscrittori intendono promuovere la più ampia partecipazione alle misure da parte del maggior numero di soggetti, favorendo la massima accessibilità delle informazioni sulle procedure previste, anche mediante i siti web di propria pertinenza
I SOTTOSCRITTORI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1
(Premesse)
1. Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente atto.
Art. 2
(Finalità)
1. Nell’ambito della cura degli interessi pubblici a ciascuno assegnati, i sottoscrittori si impegnano a:
a) contrastare le conseguenze dall’emergenza sanitaria, favorendo iniziative e progettualità volte a supportare le Federazioni, le SSD e le ASD e a soddisfare le necessità dei soggetti che operano, a diverso titolo, nel movimento sportivo e che praticano attività sportiva a livello amatoria le, dilettantistico e agonistico;
b) rafforzare l’inclusione sociale, specie nelle aree particolarmente colpite dall’epidemia da COVID-19 ovvero in quelle con minori opportunità di l’accesso allo sport.
2. In particolare, i sottoscrittori intendono promuovere azioni di sistema per l’ individuazione e il finanziamento di progetti e iniziative rivolte a federazioni, SSD, ASD, nell’ambito di un programma integrato elaborato sulla base dei seguenti principi:
a) coerenza degli interventi rispetto all’esigenza di fronteggiare le conseguenze dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel settore sportivo;
b) tempestività delle attività e dei connessi procedimenti tecnici e amministrativo-contabili in modo da assicurare l’erogazione dei contributi entro 30 giorni dalla presentazione/definizione delle progettualità;
c) razionalità ed efficienza della spesa, prevenendo rischi di duplicazione/sovrapposizione;
d) trasparenza nello specifico utilizzo delle risorse pubbliche disponibili.
Art. 3
(Impegni)
1. Nel rispetto delle competenze attribuite da leggi, regolamenti e statuti, i sottoscrittori si impegnano a svolgere in modo coordinato e organico, quanto previsto dal presente Protocollo, adottando gli idonei provvedimenti attuativi, volti ad assicurare la trasparenza delle azioni di propria competenza e il più ampio e partecipato coinvolgimento dei soggetti beneficiari degli interventi.
In particolare, a “Sport e Salute s.p.a.” è demandato lo svolgimento di apposite procedure volte ad individuare, d’intesa con gli organismi sportivi indicati dal comma 630, articolo 1, legge 30 dicembre 2018, n. 145, i beneficiari delle somme stanziate per finanziare i progetti ed iniziative riguardanti lo sport di base da parte delle Federazioni e degli altri organismi sportivi; al CONI e al CIP è demandata la individuazione dei beneficiari delle somme stanziate per finanziare i progetti ed iniziative, nel rispetto delle deliberazioni dei propri organismi di governo, quali Giunta Nazionale e/o Consiglio nazionale.
2. All’Ufficio per lo sport spetta il coordinamento generale delle attività previste dal presente Protocollo, nonché l’elaborazione di un apposito dataset informativo delle iniziative avviate e/o programmate a livello nazionale ai fin i del sostegno del sistema sportivo a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
3. Per l’ottimale svolgimento di quanto indicato al presente articolo, è costituito, con atto a cura dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, un apposito Gruppo di Lavoro per la definizione di indirizzi operativi utili alla programmazione, alla raccolta e sistematizzazione dei dati e delle informazioni, nonché al monitoraggio delle azioni scaturenti dall’attuazione del presente Protocollo.
Art. 4
(Risorse finanziarie)
1. Per l’attuazione delle attività previste dal presente Protocollo, i sottoscrittori renderanno disponibile, per il corrente anno, uno stanziamento complessivo pari ad euro 72.677.631,00 di cui:
– euro 50.188.292,00 a valere sui capitoli di pertinenza dell’Ufficio per lo Sport;
– euro 12.489.339,00 a valere sul bilancio della società “Sport e Salute spa”;
– euro 5.000.000,00 a valere sul bilancio del bilancio CONI;
– euro 5.000.000,00 a valere sul bilancio CIP.
2. Le modalità di erogazione e utilizzo delle somme sono definite con atti predisposti, per quanto di competenza, da ciascuna delle strutture cui è attribuita la titolarità delle risorse finanziarie ovvero la responsabilità dei procedimenti individuati ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 3.
3. Ciascun beneficiario è tenuto a fornire, al soggetto che ha erogato le risorse, una relazione descrittiva delle attività svolte.
Art. 5
(Attuazione e controlli)
1. L’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri può realizzare specifiche attività utili a verificare, anche a campione, la regolare gestione delle risorse pubbliche impiegate ai sensi del presente Protocollo e dei successivi provvedimenti attuativi.
2. Per l’attuazione del presente Protocollo, i sottoscrittori si avvalgono delle proprie strutture che operano tenendo conto degli indirizzi emanati dal Gruppo di Lavoro di cui al precedente art. 3.
3. Dall’attuazione del presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 6
(Comunicazione e scambio di informazioni)
1. Ciascun sottoscrittore, per quanto di propria competenza, può intraprende azioni di comunicazione utili a promuovere i contenuti del presente Protocollo e i risultati degli atti attuativi ad esso correlati.
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