PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 16 aprile 2021
Destinazione del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un’associazione culturale
Art. 1
Individuazione dei soggetti aventi diritto alla corresponsione delle somme di cui all’art. 97-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126
1. Si considerano soggetti aventi diritto alla corresponsione delle somme di cui all’art. 97-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 le associazioni senza scopo di lucro di cui al Libro I del codice civile che:
a) abbiano, secondo il rispettivo atto costitutivo o statuto, la finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali;
b) risultino esistenti da almeno cinque anni al momento della presentazione della domanda di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Le associazioni interessate presentano domanda di iscrizione, entro il 26 aprile 2021, esclusivamente per via telematica, mediante procedura accessibile dal sito web del Ministero della cultura, al seguente indirizzo: https://www.beniculturali.it/ Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dall’elenco, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli contemplati dalle disposizioni di cui al comma 1, nonché una relazione sintetica descrittiva dell’attività di promozione di attività culturali svolta nell’ultimo quinquennio. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere altresì allegata, copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante nonché copia dell’atto costitutivo e dello statuto.
3. Entro il 26 aprile 2021, le associazioni già incluse nell’elenco di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, confermano, a pena di esclusione dal medesimo elenco, la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 1, mediante apposita dichiarazione, esclusivamente per via telematica, tramite procedura accessibile dal sito web del Ministero della cultura, al seguente indirizzo: https://www.beniculturali.it/. Alla dichiarazione dovrà essere allegata, una relazione sintetica descrittiva dell’attività di promozione di attività culturali svolta nell’ultimo quinquennio, copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante e, in caso di intervenute modifiche rispetto ai dati comunicati ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al presente comma ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente.
4. Entro il 10 maggio 2021, il Ministero della cultura redige l’elenco degli enti di cui al comma 2, indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale. Tale elenco è pubblicato sul sito web del medesimo Ministero. Il legale rappresentante dell’ente richiedente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 21 maggio 2021. Dopo aver proceduto alla rettifica degli eventuali errori di iscrizione, il Ministero della cultura, entro il 10 giugno 2021 trasmette gli elenchi definitivi, relativi ai soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi, sia per le cause previste dai commi 2 e 3, sia per il mancato possesso dei requisiti previsti dal comma 1, alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul proprio sito web e all’Agenzia delle entrate per la determinazione degli importi spettanti a ciascuna associazione in base alle scelte effettuate dai contribuenti, nei termini di cui all’art. 9, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020.
5. Le associazioni già presenti nell’elenco redatto ai sensi dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016 che non presentano la dichiarazione di sussistenza dei requisiti secondo quanto previsto dal comma 3 sono cancellate dal predetto elenco con decreto del direttore generale bilancio del Ministero della cultura.
6. La dichiarazione sostitutiva di cui ai commi 2 e 3 perde efficacia in caso di variazione del rappresentante legale. Il nuovo rappresentante legale provvede, a pena di cancellazione dell’associazione dall’elenco, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione, indicando la data di decorrenza del proprio mandato e la data in cui è stata presentata la domanda di iscrizione dell’associazione nell’elenco.
7. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti previsti al comma 1, il rappresentante legale dell’ente sottoscrive e trasmette al Ministero della cultura la revoca dell’iscrizione. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito in assenza di revoca si applicano le disposizioni di cui all’art. 6 del presente decreto.
Art. 2
Destinazione del due per mille
1. Nell’anno finanziario 2021, con riferimento al precedente periodo d’imposta, ciascun contribuente, all’atto della presentazione della dichiarazione dei redditi, può effettuare la scelta di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di uno dei soggetti di cui all’art. 1 del presente decreto ammessi al riparto.
2. Il contribuente effettua la scelta di destinazione del due per mille utilizzando la scheda contenuta nella Certificazione unica, nel modello 730-1, ovvero nel modello Redditi persone fisiche relativi al 2021, anno d’imposta 2020.
3. Il contribuente effettua la scelta indicando il codice fiscale dell’associazione cui intende destinare la quota del due per mille della propria imposta e apponendo la firma nell’apposito riquadro presente nella scheda di cui al comma 2. Gli importi relativi alle scelte prive di indicazione del codice fiscale, ovvero recanti un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non inserito negli elenchi di cui all’art. 1 del presente decreto, sono ripartiti in proporzione al numero complessivo delle scelte ottenute da ciascuna associazione con indicazione del codice fiscale.
4. Ogni contribuente può indicare una sola associazione per scelta di destinazione del due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche. L’apposizione nel riquadro di segno non riconducibile a firma rende nulla la scelta effettuata.
5. La scelta di destinazione del due per mille dell’Irpef di cui al presente decreto non è alternativa alle scelte di destinazione dell’otto per mille dell’Irpef allo Stato oppure a un’Istituzione religiosa, del cinque per mille dell’Irpef per finalità di interesse sociale, ivi incluse le attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali, e del due per mille dell’Irpef in favore di un partito politico.
Art. 3
Riparto del due per mille
1. Ai soggetti aventi diritto di cui all’art. 1 del presente decreto spettano le quote del due per mille a loro specificamente destinate dai contribuenti e dai soggetti percettori di redditi non sottoposti all’obbligo di presentarne dichiarazione che hanno effettuato una valida scelta attraverso l’apposizione della firma e l’indicazione del codice fiscale del beneficiario.
2. L’Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte effettuate ai sensi del comma 1, trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a determinare gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti per i quali sia stata effettuata una valida destinazione della quota del due per mille. L’amministrazione competente in ordine alla procedura di erogazione del contributo è il Ministero della cultura. Ai fini della determinazione del due per mille afferente ai singoli contribuenti si deve fare riferimento all’imposta personale netta di ciascuno.
3. Le somme previste, in base alla legislazione vigente, per la corresponsione del due per mille del gettito Irpef alle associazioni culturali, relativo alle scelte effettuate dai contribuenti, per l’anno 2021, sono iscritte sul pertinente capitolo di spesa del bilancio dello Stato.
4. Per ragioni di economicità amministrativa, non sono erogate le somme di importo complessivo inferiore a 12 euro, in coerenza con le indicazioni contenute nell’art. 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le somme di cui al primo periodo sono ripartite, in proporzione al valore complessivo delle destinazioni dirette espresse dai contribuenti, tra le associazioni culturali a cui spettano somme di importo superiore a 12 euro.
5. La somma complessivamente corrisposta ai soggetti aventi diritto non può superare il limite di spesa stabilito all’art. 97-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Qualora le somme risultanti dalla ripartizione delle scelte operate siano complessivamente superiori all’anzidetto limite di spesa annuale, gli importi dovuti a ciascun avente diritto sono proporzionalmente ridotti.
6. Il Ministero della cultura provvede alla pubblicazione degli elenchi dei soggetti ai quali il contributo è stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo.
Art. 4
Accelerazione delle procedure di riparto
1. Nella ripartizione delle risorse destinate a favore delle associazioni ammesse sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell’art. 2, commi 7 e 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Art. 5
Obblighi in capo ai beneficiari
1. Con riferimento agli obblighi in capo alle associazioni ammesse al riparto si applicano le disposizioni di cui all’art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020. A tal fine l’amministrazione competente è il Ministero della cultura.
Art. 6
Modalità e termini per il recupero di somme
1. I contributi erogati sono soggetti a recupero nei casi e secondo le modalità previsti dell’art. 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020.
Art. 7
Disposizioni finali
1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020.
2. Il termine per la rendicontazione di cui all’art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020 trova applicazione anche per i contributi erogati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016 per i quali, a causa delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID-19, i soggetti beneficiari non abbiano potuto svolgere le previste attività.
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