PRESIDENZA del CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto dell’ 11 luglio 2023
Requisiti e parametri per l’iscrizione nell’elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale
Art. 1
Ambito di applicazione e finalità dell’elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale
1. Presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale che mettono a disposizione delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, su richiesta espressa, degli organi costituzionali, notiziari generali e speciali, nazionali, internazionali e regionali, anche di carattere video-fotografico.
2. L’acquisizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, dei notiziari di cui al comma 1 realizzati da Agenzie di rilevanza nazionale persegue la finalità di garantire una completa informazione attraverso la più ampia pluralità delle fonti in considerazione della particolare natura dei servizi di informazione primaria.
3. I requisiti e i parametri che condizionano l’iscrizione all’elenco di cui al comma 1 permettono di individuare gli elementi qualitativi e dimensionali delle Agenzie di stampa che, per le loro caratteristiche, sono idonee a concorrere, secondo criteri pluralistici, alla formazione della opinione pubblica nazionale. Il ruolo delle Agenzie presenti nel suddetto elenco è di conseguenza il rafforzamento delle possibilità dei cittadini di essere destinatari di informazioni primarie di elevata qualità, in ambiti diversi, continue e plurali.
Art. 2
Iscrizione nell’elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale
1. La rilevanza nazionale, che consente l’iscrizione delle Agenzie di stampa nell’elenco di cui all’art. 1, è desumibile dai seguenti requisiti dimensionali, organizzativi e di capacità operativa:
a) la disponibilità di un numero di giornalisti, assunti a tempo pieno ed indeterminato, pari a non meno di cinquanta;
b) la corresponsione ai giornalisti di una retribuzione non inferiore alla soglia minima stabilita dal contratto collettivo nazionale del comparto giornalistico;
c) la capacità di garantire giornalmente un numero minimo di lanci pari a quattrocento con un loro frazionamento non superiore a due lanci;
d) la comprovata idoneità a dislocare in modo continuativo i propri giornalisti sul territorio nazionale in modo da assicurare un’adeguata capillarità nella raccolta delle informazioni primarie;
e) il possesso di un bilancio, certificato da parte di società di revisione iscritte all’albo CONSOB, che per almeno la metà sia alimentato da risorse acquisite per attività svolte a favore del settore privato e comunque sul mercato;
f) l’istituzione, almeno al momento della presentazione della istanza di iscrizione all’elenco di cui all’art. 1, della figura del Garante della informazione avente la funzione di assicurare la qualità delle informazioni ed impedire la diffusione di fake news, avente provata professionalità, esperienza, imparzialità e senza una pregressa appartenenza all’Agenzia presso cui opera;
g) il possesso di un rating di legalità di cui all’art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall’art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62.
2. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria pubblica sul proprio sito internet un modello tipo di istanza che le Agenzie di stampa usano per dichiarare il possesso dei requisiti necessari di cui al comma 1 per l’iscrizione nell’elenco nonchè dei parametri incentivanti di cui all’art. 3. Nella medesima modalità è indicato il termine di presentazione della istanza di cui al precedente periodo.
3. Il possesso dei requisiti minimi di cui al presente articolo permette l’iscrizione nell’elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale e consente, a seguito del positivo esito della procedura negoziata, la sottoscrizione di contratti con i quali il Dipartimento per l’informazione e l’editoria riconosce alle Agenzie di stampa un corrispettivo minimo per l’acquisizione dei notiziari messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni.
Art. 3
Parametri per incentivare la qualità e l’efficienza delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale
1. Laddove il requisito di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), superi il numero minimo per l’iscrizione nell’elenco, alle Agenzie di stampa è riconosciuto un corrispettivo superiore a quello minimo e l’incremento è proporzionale al numero maggiore di giornalisti assunti a tempo pieno e indeterminato, sempre nel rispetto del requisito di cui alla lettera b) dello stesso comma 1 dell’art. 2.
2. Al fine di incentivare la qualità delle informazioni primarie offerte, è altresì prevista l’attribuzione alle Agenzie incluse nell’elenco di cui all’art. 1, comma 1, di un ulteriore contributo in considerazione del possesso dei parametri premianti di cui al comma 4.
3. Costituiscono parametri premianti, il cui possesso è attestato dalla singola Agenzia di stampa:
a) l’adozione di una politica di reclutamento che privilegi l’assunzione di giornalisti con una età anagrafica non superiore ai trentacinque anni;
b) la comprovata disponibilità all’assunzione di giornalisti che, a seguito di operazioni di ristrutturazione aziendale o accorpamenti tra Agenzie, abbiano perso l’occupazione divenendo esuberi;
c) l’approntamento di programmi di investimento in tecnologie innovative che permettano l’effettivo miglioramento delle performance;
d) la comprovata possibilità di intrattenere rapporti di collaborazione con Agenzie estere che non si sostanzino in una mera attività di traduzione e distribuzione di notizie;
e) la capacità e frequenza nell’accedere a fonti di informazioni specializzate, quali, ad esempio, quelle prodotte dalla Ragioneria generale dello Stato, dall’Istituto nazionale di statistica (Istat), dall’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Ocse), dall’Organizzazione delle nazioni unite per l’educazione, la scienza e la cultura (Unesco), nonchè dagli altri organi ed enti pubblici che istituzionalmente producono ed elaborano informazioni.
Art. 4
Criteri e parametri per la definizione del fabbisogno e del corrispettivo per l’acquisizione dei servizi delle Agenzie di stampa iscritte nell’elenco
1. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, sulla base del numero e delle caratteristiche delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale iscritte nell’apposito elenco in applicazione degli articoli 2 e 3, definisce il fabbisogno finanziario annuale necessario alla corresponsione del corrispettivo per le dette Agenzie.
2. La determinazione del corrispettivo riconosciuto alla singola Agenzia iscritta nell’elenco avviene in seguito alla procedura negoziata tra il Dipartimento per l’informazione e l’editoria con le dette Agenzie e prende le mosse dai requisiti e dai parametri incentivanti effettivamente posseduti dall’Agenzia come stabilito all’art. 2 e 3.
3. La quota del fabbisogno annuale per il corrispettivo da riconoscere alle Agenzie iscritte nell’elenco di cui all’art. 1 da destinare alla corresponsione degli incentivi per il possesso dei parametri di cui all’art. 3 è stabilito dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria in una percentuale non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del totale. La suddetta quota è incrementata con le economie derivanti dalla gestione dell’anno finanziario precedente.
Art. 5
Modalità di svolgimento della procedura negoziata e rinnovo e novazione dei contratti
1. Le Agenzie di stampa che intendono essere incluse nell’elenco di cui all’art. 1, comma 1, fanno domanda compilando e presentando al Dipartimento per l’informazione e l’editoria il modello tipo di cui all’art. 2, comma 2, entro il termine ivi indicato.
2. Il contratto ha durata di un anno in costanza dei requisiti di cui all’art. 2 ed è tacitamente prorogato per altri due anni al persistere di detti requisiti. La modifica, sia per incremento che per riduzione, del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), fermo restando il numero minimo di cinquanta, nonchè dei parametri di cui all’art. 3 determina la novazione oggettiva del contratto.
Detta novazione comporta un aumento del contributo per l’Agenzia in caso di incremento. In caso di riduzione del numero dei giornalisti assunti o di riduzione dei parametri incentivanti posseduti, il nuovo contratto stabilisce il decremento del contributo di spettanza dell’Agenzia.
Art. 6
Prima applicazione, fase transitoria e aggiornamento dei requisiti e dei parametri
1. Nella fase transitoria, pari a tre anni dal 1° gennaio 2024, le risorse destinate alle Agenzie di rilevanza nazionale sono pari al 65 per cento della media dei corrispettivi degli ultimi cinque anni percepiti dalle Agenzie di stampa risultate vincitrici della procedura di gara del 2017. Tali risorse sono ripartite sulla base del numero medio dei giornalisti assunti negli ultimi cinque anni con contratto a tempo pieno e indeterminato.
2. Nella fase transitoria di cui al comma 1 il riconoscimento di un contributo per il possesso dei parametri premianti è possibile solamente in presenza di risparmi che alimentino la provvista finanziaria necessaria. Successivamente si applica quanto previsto dall’art. 4, comma 3.
3. Al termine della fase transitoria di cui al comma 1, si provvede ad un aggiornamento dei requisiti e parametri stabiliti dal decreto per giungere alla formazione di un nuovo elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale che tenga conto dell’andamento delle condizioni economiche e di mercato del settore della informazione primaria.
Art. 7
Aggiornamento dell’elenco
1. L’elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale è aggiornato almeno con cadenza annuale. Le Agenzie di stampa che, dopo la prima applicazione, entrino in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 possono presentare domanda per l’iscrizione all’elenco di cui all’art. 1, nelle modalità e nei termini precisati dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria all’art. 2, comma 2.
Anche nella fase transitoria di cui all’art. 6, comma 1, il Dipartimento procede, nel secondo e nel terzo anno, all’aggiornamento dell’elenco sulla base delle domande di iscrizione pervenute.
2. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria avvia le procedure negoziate con le Agenzie eventualmente iscritte dopo il primo anno della fase transitoria solo laddove sussista la disponibilità finanziaria per un incremento delle risorse disponibili o per i risparmi ottenuti da eventuali cancellazioni dall’elenco e solamente se vi sia l’esigenza di acquisire ulteriori notiziari da parte delle pubbliche amministrazioni.
3. Le Agenzie di stampa di rilevanza nazionale comunicano al Dipartimento per l’informazione e l’editoria le modifiche ai loro requisiti e parametri precisati agli articoli 2 e 3. La perdita dei requisiti minimi per l’iscrizione nell’elenco è tempestivamente comunicata al suddetto Dipartimento che provvede alla cancellazione dell’Agenzia dall’elenco di cui all’art. 1. Tale cancellazione determina la risoluzione del contratto stipulato dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria con l’Agenzia esclusa dall’elenco.
Art. 8
Utilizzo dell’elenco di cui all’art. 1, comma 1, da parte degli enti locali
1. Gli enti locali stipulano contratti con le Agenzie iscritte nell’elenco di cui all’art. 1, avvalendosi dei propri fondi, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Art. 9
Pubblicità
1. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria assicura la pubblicità sul proprio sito web delle procedure regolate dal presente decreto e degli atti che le concludono nonchè delle informazioni raccolte e ai criteri di fissazione dei fabbisogni.
Art. 10
Invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo in base alla normativa vigente.
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