PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Comunicato del 6 settembre 2023
Dipartimento per l’informazione e l’editoria – FAQ relative all’applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, recante “Requisiti e parametri per l’iscrizione nell’elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale”
Ai fini delle presenti FAQ, si intende per:
a) “d.l. n. 198/2022”, il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;
b) “dPCM” oppure “dPCM 11 luglio 2023”, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, recante “Requisiti e parametri per l’iscrizione nell’elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 174 del 27 luglio 2023;
c) “Elenco”, l’elenco istituito presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 17, comma 2, d.l. n. 198/2022;
d) “Avviso pubblico”, l’avviso pubblico per l’iscrizione nell’Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale valido per il triennio 2024-2026, ai sensi del dPCM 11 luglio 2023, pubblicato in data 31 luglio 2023 sul sito internet istituzionale del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
QUESITI FORMULATI IN DATA 4.9.2023
I. Ricorso a forme di aggregazione o associative
– Quesito n. 1
In riferimento al dPCM 11 luglio 2023 ed all’Avviso pubblico ad esso relativo, a proposito dei soggetti che possono chiedere l’iscrizione nell’Elenco di cui all’art. 1 e al Quesito n. 1 delle FAQ formulate fino al 21.08.2023, relativo a “Ricorso a forme di aggregazione o associative”, si domanda se in caso di costituzione di consorzio tra Agenzie di stampa, le stesse potranno successivamente partecipare alle gare in forma singola.
Come già rilevato nelle FAQ richiamate nel presente Quesito, nelle premesse del dPCM 11 luglio 2023 vi è un esplicito riferimento alla facoltà, per Agenzie di stampa di piccole e medie dimensioni, di “svilupparsi mediante operazioni di fusione o mediante stabili e strutturate associazioni tra loro”, al fine di “arrivare a possedere i requisiti e i parametri previsti per l’ammissione alla procedura semplificata che fa leva sull’iscrizione nell’elenco dei soggetti dotati di rilevanza nazionale”.
A fronte della facoltà di aggregazione riconosciuta alle Agenzie di stampa, il dPCM 11 luglio 2023 non prescrive le specifiche modalità giuridiche concrete di tale aggregazione, che sono rimesse alla libertà di autorganizzazione delle Agenzie stesse, fermo però l’obbligo della stabilità nel tempo, quale condizione affinché il soggetto enucleato in seguito a tale processo organizzativo possa mantenere i requisiti e i parametri che condizionano l’iscrizione nell’Elenco.
A fronte di tale obbligo, l’eventuale, successiva partecipazione di Agenzie di stampa – facenti parte di un consorzio di nuova istituzione, che abbia presentato domanda di iscrizione nell’Elenco – a procedure di gara “in forma singola”, dimostrerebbe la carenza della necessaria stabilità aggregativa, necessaria per ottenere o, in ogni caso, mantenere l’iscrizione nell’Elenco.
II. Possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. e), dPCM 11 luglio 2023
– Quesito n. 2
In riferimento al dPCM 11 luglio 2023 e all’Avviso pubblico ad esso relativo, si chiede di sapere se, in caso di richiesta di iscrizione nell’Elenco di cui all’art. 1 da parte di un consorzio, il requisito relativo al possesso di un bilancio certificato da un revisore legale debba essere posseduto da tutte le aziende consorziate o solamente dal consorzio.
Il dPCM stabilisce che l’iscrizione nell’Elenco è subordinata al “possesso di un bilancio, certificato da parte di società di revisione iscritte all’albo CONSOB, che per almeno la metà sia alimentato da risorse acquisite per attività svolte a favore del settore privato e comunque sul mercato” (art. 2, co. 1, lett. e). Al contempo, nelle premesse del dPCM, si menziona la facoltà di dar luogo a fenomeni aggregativi, nei termini già richiamati al precedente Quesito n. 1.
Nel caso in cui dal suddetto processo di aggregazione scaturisca una figura giuridica nuova, quale, per l’appunto, un consorzio, il requisito di cui all’art. 2, co. 1, lett. e), dPCM 11 luglio 2023 – tenuto conto della costituzione ex novo del soggetto che intende presentare istanza di iscrizione nell’Elenco – si desumerà dai bilanci, regolarmente certificati, dei soggetti che hanno effettuato l’integrazione o dato vita alla nuova figura giuridica.
QUESITI FORMULATI IN DATA 29.8.2023
I. Possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), dPCM 11 luglio 2023
– Quesito n. 1
Dalla lettura combinata della documentazione e in particolare di quanto disposto della lettera a) comma 1 art. 2 dell’Avviso pubblico, ovvero avere “la disponibilità di un numero di giornalisti, assunti a tempo pieno ed indeterminato, pari a non meno di cinquanta”, e della risposta al quesito n. 5 parte II delle FAQ relative ai quesiti formulati fino al 09/08/2023, si evince che un’Agenzia di stampa che faccia ricorso ad ammortizzatori sociali (CIG o CIGS) NON possa conteggiare i giornalisti che ne prendono parte al fine del possesso del requisito dimensionale per l’iscrizione nell’elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale, in quanto si legge che “Ai fini del computo del requisito relativo alla disponibilità di almeno 50 giornalisti a tempo pieno e indeterminato di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), dPCM 11 luglio 2023, non sono conteggiabili giornalisti che al momento della presentazione della domanda siano in CIG o CIGS.”
Si domanda:
1. conferma di tale interpretazione;
2. qualora la risposta al punto 1 sia positiva:
– un’Agenzia di stampa che abbia attivo un contratto di solidarietà (CIG o CIGS) fino al 31/12/2023, e quindi successiva al 30/09/2023 (data ultima di presentazione della domanda), al fine di partecipare dovrebbe annullare il ricorso a tali ammortizzatori sociali entro il 30/09/2023, ponendo in essere un problema di esuberi per l’Agenzia, così da avere almeno i 50 giornalisti previsti?
Ad esempio: se un’agenzia ha nel proprio organico 51 giornalisti art. 1 del Contratto collettivo nazionale del comparto giornalistico assunti a tempo pieno e indeterminato e in essere un contratto di solidarietà fino al 31/12/2023 per i 51 giornalisti, qualora volesse presentare domanda per l’iscrizione all’elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale dovrebbe chiudere la solidarietà per tutti i giornalisti, integrarne pienamente 50 – quale minimo previsto dall’Avviso – e considerarne 1 in esubero a causa dello stato di crisi in vigore?
– Oppure può, comunque, presentare domanda mantenendo in vigore CIG o CIGS maspecificando che il ricorso agli ammortizzatori sociali potrà cessare dall’entrata in vigore del contratto con il Dipartimento?
Come già chiarito nelle FAQ relative ai quesiti formulati fino al 9.8.2023 – richiamate anche nel presente quesito – l’Agenzia di stampa che intende presentare domanda di iscrizione nell’Elenco deve dimostrare, al momento della presentazione della suddetta domanda di iscrizione, la disponibilità di almeno 50 giornalisti assunti a tempo pieno e indeterminato, a cui si riconosca una retribuzione non inferiore alla soglia minima stabilita dal contratto collettivo nazionale del comparto giornalistico. Ne consegue che, confermando quanto già rilevato nelle precedenti FAQ, ai fini del computo del requisito relativo alla disponibilità di almeno 50 giornalisti a tempo pieno e indeterminato di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), dPCM 11 luglio 2023, non sono conteggiabili giornalisti che al momento della presentazione della domanda siano in CIG o CIGS.
Giova altresì ricordare che, ai sensi dell’art. 7, co. 1, dPCM 11 luglio 2023, “L’elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale è aggiornato almeno con cadenza annuale. Le Agenzie di stampa che, dopo la prima applicazione, entrino in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 possono presentare domanda per l’iscrizione all’elenco di cui all’art. 1, nelle modalità e nei termini precisati dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria all’art. 2, comma 2.”
Coerentemente con quanto stabilito dal dPCM, l’Avviso pubblico ha successivamente previsto, all’art. 2, co. 3, che “Le Agenzie di stampa che acquisiscano i requisiti ed i parametri di cui al comma 1 in seguito alla scadenza del termine fissato dal comma 1 dell’articolo 3 del presente Avviso possono presentare domanda per l’iscrizione in sede di aggiornamento dell’Elenco, nei termini e secondo le modalità definite all’articolo 3, comma 2, e all’articolo 4 [dell’Avviso pubblico]”. Ancora, l’art. 3, co. 2, dell’Avviso pubblico dispone che “Le domande per l’iscrizione nell’Elenco negli anni successivi al primo sono presentate rispettivamente dal 1° al 31 ottobre 2024, con effetto dall’anno 2025, e dal 1° al 31 ottobre 2025, con effetto dall’anno 2026.”
L’Agenzia di stampa che potrà dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art. 2, dPCM, nel corso dell’annualità 2024, sarà dunque nella possibilità di chiedere l’iscrizione nell’Elenco nei modi e nei termini sopra richiamati.
– Quesito n. 2
Sempre in riferimento alla risposta di cui al quesito n. 5 parte II delle FAQ relative ai quesiti formulati fino al 09/08/2023, si legge che “Il ricorso alla CIG o alla CIGS per i giornalisti nel quinquennio precedente va dichiarata nella domanda di iscrizione nell’Elenco, al fine di poterne tenere conto nel calcolo del contributo da riconoscere ai sensi dell’art. 6, co. 1, dPCM 11 luglio 2023.”
Si domanda:
– tale dichiarazione in quale parte della domanda va formulata?
– Esiste un modulo/sezione specifici?
In riferimento alla dichiarazione relativa al ricorso alla CIG o alla CIGS per i giornalisti assunti nel quinquennio precedente dall’Agenzia che presenta la domanda di iscrizione nell’Elenco, essa va effettuata nella suddetta domanda di iscrizione, nell’ambito dell’Allegato B – “Modello di dichiarazione sostitutiva” nelle forme che l’Agenzia istante ritenga consone a rappresentare in modo esaustivo la propria condizione aziendale e, comunque, fornendo nel dettaglio tutti gli elementi numerici che permettano eventualmente di quantificare i giornalisti ai fini del calcolo del contributo da riconoscere ai sensi dell’art. 6, co. 1, dPCM 11 luglio 2023.
II. Possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), dPCM 11 luglio 2023
– Quesito n. 3
In riferimento all’art. 2 “Requisiti e parametri per la domanda di iscrizione nell’Elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale” dell’Avviso pubblico, si domanda:
1. se i giornalisti art. 1 del Contratto collettivo nazionale del comparto giornalistico assunti a tempo pieno e indeterminato in aspettativa non retribuita possano essere conteggiati tra i 50 minimi previsti di cui alla lettera a);
2. se i giornalisti art. 1 del Contratto collettivo nazionale del comparto giornalistico assunti a tempo pieno e indeterminato in aspettativa non retribuita fino al 31/12/2023 possano essere conteggiati tra i 50 minimi previsti di cui alla lettera a), in quanto in forza all’Agenzia di stampa dal 01/01/2024.
Il dPCM stabilisce che tra i requisiti richiesti è prevista la “la corresponsione ai giornalisti di una retribuzione non inferiore alla soglia minima stabilita dal contratto collettivo nazionale del comparto giornalistico” (art. 2, co. 1, lett. b).
Ai fini del computo del requisito relativo alla disponibilità di almeno 50 giornalisti a tempo pieno e indeterminato ai quali l’Agenzia di stampa corrisponda una retribuzione non inferiore alla soglia minima stabilita dal contratto collettivo nazionale del comparto giornalistico, di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b), dPCM 11 luglio 2023, non rientrano le figure che, al momento della presentazione della domanda, siano in aspettativa non retribuita.
III. Modalità di presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco
– Quesito n. 4
In riferimento alle modalità di presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco, si domanda se, al momento della presentazione della domanda entro il 30/09/2023, oltre gli allegati “A – Modello di domanda” e “B – Modello di dichiarazione sostitutiva” vada inviata altra documentazione (ad esempio la certificazione del bilancio come da lettera e) dell’art. 2 dell’Avviso pubblico, o documentazione attestante numero di lanci come da lettera c) dell’art. 2 dell’Avviso pubblico).
Al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco, occorre accludere alla domanda gli allegati A e B, debitamente compilati e sottoscritti, secondo quanto specificato dall’art. 4 dell’Avviso pubblico. Come ivi stabilito, “Il possesso dei requisiti e parametri richiamati dall’articolo 2 del presente Avviso è autocertificato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in modo uniforme al modello di dichiarazione allegato al presente Avviso (Allegato B), del quale è parte integrante.” (art. 4, co. 2, Avviso pubblico).
Riguardo al possesso dei requisiti oggetto di autodichiarazione da parte delle Agenzie di stampa, “Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria si riserva di procedere a verifiche dei requisiti e parametri dichiarati dalle Agenzie di stampa, anche avvalendosi della Guardia di Finanza e di altre Istituzioni pubbliche.” (art. 6, co. 1, Avviso pubblico). Inoltre, “Al fine di verificare il possesso del requisito relativo alla disponibilità di almeno 50 giornalisti assunti a tempo pieno e indeterminato, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria acquisisce dall’INPS i dati pertinenti e li comunica a tutte le Agenzie di stampa che hanno presentato domanda di iscrizione. Dette Agenzie possono segnalare al Dipartimento eventuali difformità, fornendo tutti gli elementi che le comprovino.” (art. 6, co. 2, Avviso pubblico).
QUESITO FORMULATO IN DATA 25.8.2023
I. Possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. e), dPCM 11 luglio 2023
– Quesito n. 1
Ai fini del conseguimento dei requisiti della previsione di cui all’art. 2, comma primo, lettera e), DPCM 11 luglio 2023, nonché dell’Avviso pubblico ad esso collegato, si chiede al Dipartimento in indirizzo se la certificazione del bilancio da parte del proprio collegio sindacale sia equiparabile alla certificazione svolta da una società di revisione.
Si rappresenta che il Collegio Sindacale dell’Agenzia è composto integralmente da Revisori Legali indipendenti dalla società, regolarmente iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e pertanto pienamente abilitati alle funzioni di controllo contabile. E, ai fini della certificazione del bilancio d’esercizio, il Collegio Sindacale redige una propria apposita Relazione che viene formalmente allegata al bilancio.
L’articolo 2, comma 1, lettera e), dPCM 11 luglio 2023 prescrive “il possesso di un bilancio, certificato da parte di società di revisione iscritte all’albo CONSOB, che per almeno la metà sia alimentato da risorse acquisite per attività svolte a favore del settore privato e comunque sul mercato”.
Nel caso rappresentato nel quesito, in cui il collegio sindacale dell’Agenzia di stampa che intende presentare domanda di iscrizione nell’Elenco sia composto esclusivamente da revisori legali indipendenti, iscritti presso il registro dei revisori legali, la certificazione del bilancio potrà essere effettuata da tale collegio sindacale, così composto, nel rispetto delle previsioni del Codice civile.
QUESITI FORMULATI IN DATA 21.8.2023
I. Ricorso a forme di aggregazione o associative
– Quesito n. 1
In riferimento al DPCM 11 luglio 2023 e all’Avviso pubblico ad esso relativo, e a proposito dei soggetti che possono chiedere l’iscrizione nell’Elenco di cui all’art. 1, si domanda se siano ammessi i consorzi e, in caso affermativo, se siano ammessi solo quelli stabili o anche quelli ordinari.
Il dPCM 11 luglio 2023 non prescrive né individua una o diverse figure giuridiche che l’Agenzia di stampa debba possedere per la presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale. Al contempo, nelle premesse del dPCM, vi è un esplicito riferimento alla facoltà, per Agenzie di stampa di piccole e medie dimensioni, di “svilupparsi mediante operazioni di fusione o mediante stabili e strutturate associazioni tra loro”, al fine di “arrivare a possedere i requisiti e i parametri previsti per l’ammissione alla procedura semplificata che fa leva sull’iscrizione nell’elenco dei soggetti dotati di rilevanza nazionale”.
Le modalità giuridiche concrete di aggregazione sono dunque rimesse alla libertà di autorganizzazione delle Agenzie di stampa, fermo l’obbligo della stabilità nel tempo, quale condizione affinché il soggetto enucleato in seguito a tale processo organizzativo possa mantenere i requisiti e i parametri che condizionano l’iscrizione nell’Elenco.
Ne consegue che l’eventuale ricorso all’aggregazione tramite la figura del consorzio, indipendentemente se di natura stabile o ordinaria, può ritenersi ammissibile, attraverso una valutazione in concreto caso per caso, solamente nel rispetto delle finalità perseguite dalla disciplina di riferimento ovvero della stabilità nel tempo del soggetto costituito per l’iscrizione nell’Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale.
Quesito n. 2
Sempre in riferimento ai soggetti che possono chiedere l’iscrizione nell’Elenco di cui all’art. 1 del dPCM 11 luglio 2023, si domanda se siano ammessi i raggruppamenti temporanei d’imprese.
Come già chiarito in risposta al Quesito n. 1, l’eventuale processo di aggregazione deve dar luogo a forme associative “stabili e strutturate”, al fine di assicurare il mantenimento dei requisiti e dei parametri che condizionano l’iscrizione nell’Elenco. I raggruppamenti temporanei di imprese non assolvono ad una simile finalità, in quanto per loro natura difettano del carattere della stabilità. Essi, infatti, sono realizzati per consentire la partecipazione congiunta di più imprese ad una singola procedura di gara di appalto, tanto che l’atto costitutivo, che regola i rapporti tra i soggetti raggruppati, dispiega effetti temporanei.
– Quesito n. 3
Ancora in riferimento ai soggetti che possono chiedere l’iscrizione nell’Elenco di cui all’art. 1 del dPCM 11 luglio 2023, si domanda se siano ammesse le reti d’imprese e, in caso affermativo, di quale tipo.
Il ricorso a forme associative è consentito qualora dia luogo a forme associative “stabili e strutturate”. In questo senso, tenuto conto che la figura delle reti di imprese si estrinseca in una pluralità non predeterminata di modelli, il ricorso a tale figura può ritenersi consentito solo se si assicuri il rispetto delle finalità perseguite dalla disciplina relativa all’Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale, nei termini già precisati nella risposta al Quesito n. 1.
II. Ripartizione delle risorse alle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale iscritte nell’Elenco nella fase transitoria (2024-2026) – art. 6, dPCM 11 luglio 2023
– Quesito n. 4
Si domanda se sia previsto un corrispettivo minimo fisso per tutte le agenzie e le “stabili e strutturate associazioni” tra agenzie che abbiano almeno 50 giornalisti assunti a tempo pieno e indeterminato in base all’art. 1 del Cnlg e, in caso affermativo, quale percentuale dell’importo riservato alle agenzie di rilevanza nazionale sarà riservato a questo minimo fisso.
La quantificazione e le modalità di ripartizione delle risorse da attribuire – nella fase transitoria, corrispondente al triennio 2024-2025-2026 – alle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale iscritte nell’Elenco sono stabilite all’art. 6, co. 1, dPCM 11 luglio 2023, che così dispone sul punto: “Nella fase transitoria, pari a tre anni dal 1° gennaio 2024, le risorse destinate alle Agenzie di rilevanza nazionale sono pari al 65 per cento della media dei corrispettivi degli ultimi cinque anni percepiti dalle Agenzie di stampa risultate vincitrici della procedura di gara del 2017. Tali risorse sono ripartite sulla base del numero medio dei giornalisti assunti negli ultimi cinque anni con contratto a tempo pieno e indeterminato.” Non sono previsti ulteriori e differenti criteri di ripartizione.
– Quesito n. 5
Nel caso in cui sia previsto un corrispettivo minimo fisso per tutte le agenzie e le “stabili e strutturate associazioni” tra agenzie che abbiano almeno 50 giornalisti assunti a tempo pieno e indeterminato in base all’art. 1 del Cnlg, si chiede di sapere con quale criterio saranno distribuiti i restanti fondi: se solo in base al numero di giornalisti eccedenti i 50 – con criterio proporzionale o con altro criterio – o anche in base ad altri criteri e quali (ad es. numero e tipologia dei notiziari generalisti e specialistici offerti; numero di sedi sul territorio nazionale;
testate giornalistiche abbonate ecc.).
Come già osservato in risposta al Quesito n. 4, non sono previsti criteri di ripartizione delle risorse ulteriori rispetto a quello stabilito dall’art. 6, co. 1, dPCM 11 luglio 2023, cui nuovamente si rinvia.
– Quesito n. 6
Si domanda a partire da quale data, esattamente, sarà calcolata la media dei giornalisti assunti a tempo pieno e indeterminato da ciascuna agenzia e/o aggregazione di agenzie.
L’art. 6, co. 1, dPCM 11 luglio 2023 precisa che, per il calcolo del contributo da riconoscere alla singola Agenzia di stampa nella fase transitoria, si tiene conto della media dei giornalisti assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato con riferimento agli “ultimi cinque anni”. Ne consegue che, ai fini del computo, rilevano le annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, secondo le modalità di seguito meglio precisate in risposta al Quesito n. 7.
– Quesito n. 7
Si domanda come sarà calcolata la media dei giornalisti assunti a tempo pieno e indeterminato per ciascuna agenzia e/o aggregazione di agenzie: su base mensile o su base annuale?
Ai fini del computo del numero medio dei giornalisti assunti negli ultimi cinque anni con contratto a tempo pieno e indeterminato, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria calcola la media aritmetica del numero di giornalisti assunti a tempo pieno e indeterminato alla data del 31 dicembre di ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, ferma restando l’eventuale applicazione del criterio c.d. full time equivalent-FTE, nei termini già precisati con le FAQ pubblicate in data 13 agosto 2023, cui si rinvia (v. risposte ai Quesiti nn. 2 e 5 formulati fino al 9.8.2023).
III. Possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. f), dPCM 11 luglio 2023
– Quesito n. 8
Si domanda se, in caso di “stabili e strutturate associazioni” tra agenzie, il Garante dell’informazione (rif. art. 1, comma 1, lettera f) può essere unico o deve esserne nominato uno per ciascuna agenzia aggregata?
Nel caso in cui le agenzie di stampa interessate diano vita, al fine dell’iscrizione nell’Elenco, ad una associazione stabile e strutturata, è ragionevole ritenere che il Garante dell’informazione possa essere un unico soggetto, che svolge la sua attività nei confronti di tutte le componenti del processo di aggregazione. Giova al riguardo ricordare come il dPCM 11 luglio 2023 lasci alle Agenzie di stampa la libertà di definire nel dettaglio le modalità di inserimento della figura del Garante nella struttura operativa dell’Agenzia stessa e, conseguentemente, anche del soggetto risultante da un eventuale processo di aggregazione.
QUESITI FORMULATI IN DATA 18.8.2023
I. Possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), dPCM 11 luglio 2023
– Quesito n. 1
Tenuto conto che, con il combinato disposto dell’art. 1, comma 3 e dell’art. 2, comma 1) lettera a), dPCM 11 luglio 2023 nonché nelle Considerazioni contenute in premessa dello stesso, per la individuazione degli elementi qualitativi e dimensionali dell’Agenzia, tra gli altri elementi ci si riferisce a giornalisti a tempo pieno e indeterminato che svolgono lavoro redazionale per la produzione quotidiana dei notiziari, si chiede di confermare che nel computo degli stessi, in risposta al requisito di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) dell’Avviso Pubblico del 31 luglio 2023 – per una corretta valutazione del suddetto requisito nonché dei parametri dimensionali, di qualità ed efficienza dell’Agenzia – vadano:
a) considerati esclusivamente i giornalisti professionisti;
b) inseriti esclusivamente i giornalisti professionisti dipendenti dell’Agenzia inquadrati ai sensi dell’art. 1 del CNLG a tempo pieno e indeterminato;
c) escluse le altre forme di collaborazione (artt. 2 e 12) che, pur se disciplinate per motivi storici dal medesimo Contratto Collettivo, non prevedono la quotidianità dell’impegno lavorativo, ma il semplice riconoscimento di importi commisurati al numero delle collaborazioni inviate alla redazione in ciascun mese.
d) esclusi i praticanti giornalisti assunti ex art. 35 ed i pubblicisti ex art. 36.
Al Quesito si è già fornito riscontro con le FAQ pubblicate in data 13 agosto 2023, cui sul punto si rinvia. Nondimeno, può ribadirsi come il dPCM stabilisca che il requisito ha ad oggetto “la disponibilità di un numero di giornalisti, assunti a tempo pieno ed indeterminato, pari a non meno di cinquanta” (art. 2, co. 1, lett. a). Per la verifica del possesso di detto requisito rileva solamente il numero di giornalisti assunti a tempo pieno ed indeterminato, secondo il regime contrattuale previsto all’art. 1 del Contratto collettivo nazionale del comparto giornalistico, fermo restando l’eventuale utilizzo del criterio del full time equivalent, nei termini già precisati nelle precedenti FAQ cui si rinvia.
Non sono computabili ulteriori figure professionali, inquadrate tramite differenti regimi contrattuali.
– Quesito n. 2
Sempre nell’ambito dei requisiti qualitativi e dimensionali riferiti a giornalisti a tempo pieno e indeterminato che svolgono lavoro redazionale per la produzione quotidiana dei notiziari, si chiede di chiarire se siano correttamente computabili giornalisti assunti all’estero a tempo pieno ed indeterminato con rapporto di lavoro giornalistico dipendente secondo le previsioni di Contratti Collettivi Nazionali di lavoro assimilabili a quello italiano (obblighi di presenza, orario di lavoro, minimi retributivi collettivi, corresponsione straordinari, riconoscimento ferie, pagamento contribuzione pensionistica, coperture infortuni e malattia ecc.), che siano stipulati tra corrispondenti organizzazioni datoriali e sindacali di categoria.
Poiché tra le finalità perseguite dalla disciplina introdotta dall’articolo 17 del d.l. n. 198/2022 e dal dPCM 11 luglio 2023, vi è la seguente: “le Agenzie di stampa dovrebbero potenziare la propria dimensione europea e internazionale, tenuto conto della rilevanza che rivestono oggi per i cittadini italiani i temi e le politiche europei e internazionali” (si v. Premesse al dPCM 11 luglio 2023), è ragionevole che per la verifica del possesso del requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) dPCM 11 luglio 2023 siano computabili anche i giornalisti assunti all’estero. Ciò a condizione che abbiano un rapporto di lavoro giornalistico dipendente a tempo pieno ed indeterminato sostanzialmente in termini di condizioni e garanzie, in specie retributive e previdenziali, assimilabile alle previsioni del Contratto collettivo nazionale italiano del comparto giornalistico. La concreta assimilabilità andrà verificata caso per caso non dandosi luogo a meri automatismi.
II. Possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), dPCM 11 luglio 2023
– Quesito n. 3
Relativamente a quanto indicato all’art. 2, comma 1) lettera d) del dPCM, sull’idoneità a dislocare in modo continuativo i propri giornalisti sul territorio nazionale comprovata dal modello organizzativo, si chiede di confermare che il parametro minimo di riferimento sia corrispondente ad una media di 2 giornalisti per regione, in conformità a quanto definito nelle Premesse al dPCM 11 luglio 2023, ovvero a quale differente parametro oggettivo si debba far riferimento.
Al fine dell’iscrizione nell’Elenco il dPCM 11 luglio 2023 prescrive che l’Agenzia possegga una “comprovata idoneità a dislocare in modo continuativo i propri giornalisti sul territorio nazionale in modo da assicurare un’adeguata capillarità nella raccolta delle informazioni primarie” (art. 2, co. 1, lett. d).
Il dPCM non predetermina le modalità tramite le quali dimostrare il rispetto del requisito, che sono rimesse alle Agenzie di Stampa, in esercizio della loro autonomia imprenditoriale e professionale.
Conseguentemente l’Allegato B) all’Avviso pubblico, denominato “Modello di dichiarazione sostitutiva”, in riferimento al requisito di cui all’art. 2, co. 1, lett. d), riporta la seguente indicazione tipo, da utilizzare per la dimostrazione del requisito: “l’Agenzia di stampa … possiede l’idoneità a dislocare in modo continuativo i propri giornalisti sul territorio nazionale in modo da assicurare un’adeguata capillarità nella raccolta delle informazioni primarie, idoneità comprovata dal modello organizzativo del quale si delineano le linee principali da cui si evince la capillarità nella raccolta delle informazioni primarie:…;”. Ne discende come, nella domanda di iscrizione nell’Elenco, ciascuna Agenzia di stampa sia chiamata a rappresentare quegli elementi del proprio assetto organizzativo da cui si evinca il possesso del requisito di cui si sta trattando.
Nelle Premesse del dPCM 11 luglio 2023 si considera che “il numero minimo di giornalisti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui deve avvalersi un’Agenzia di stampa per l’adeguata copertura dell’intero territorio nazionale, tenendo conto di una media di due giornalisti per regione, è pari a cinquanta giornalisti […]”. Alla luce di quanto già esposto, tale elemento può costituire un parametro da valutare congiuntamente con gli ulteriori che ciascuna Agenzia di stampa reputerà opportuno rappresentare in sede di presentazione della domanda per la dimostrazione del possesso di detto requisito.
– Quesito n. 4
Sempre in merito a quanto indicato all’art. 2, comma 1) lettera d), dPCM, sull’idoneità a dislocare in modo continuativo i propri giornalisti sul territorio nazionale comprovata dal modello organizzativo, si chiede se la dichiarazione sostitutiva rispetto a tale punto possa ritenersi conforme se l’Agenzia dichiara, una o entrambe le seguenti fattispecie:
a) la sua presenza sul territorio elencando le sedi o unità locali, regolarmente registrate presso la competente Camera di Commercio.
b) il numero complessivo di giornalisti, dipendenti dell’Agenzia a tempo pieno e indeterminato, che svolgono lavoro redazionale per la produzione quotidiana dei notiziari, secondo la definizione di cui al quesito 1) od altra definizione che verrà fornita dal Dipartimento.
Come già riscontrato in riferimento al Quesito n. 3, le modalità tramite cui dimostrare il possesso del requisito sono rimesse all’autonomia di ciascuna Agenzia, né il dPCM prevede meccanismi di dimostrazione del requisito connotati da automaticità. Ne consegue che ciascuna Agenzia, in sede di presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco, dovrà provvedere a rappresentare compiutamente il proprio modello organizzativo, in modo che possa essere apprezzabile il possesso del requisito della capillarità nella raccolta delle informazioni primarie.
– Quesito n. 5
Con riferimento ai quesiti n. 1, 3 e 4 si chiede anche di confermare che nell’eventuale computo dei giornalisti dislocati sul territorio, per la valutazione della capillarità, vadano esclusi:
a) i giornalisti che fanno parte delle redazioni estere;
b) i giornalisti che operano presso la sede centrale dell’Agenzia, ad eccezione di quelli dedicati alla sola raccolta di informazioni locali relative alla regione ove la sede centrale è ubicata.
Al riguardo valgono le considerazioni già espresse in riscontro ai Quesiti nn. 3 e 4 cui si rinvia.
Rispetto ai “giornalisti che fanno parte delle redazioni estere” e ai “giornalisti che operano presso la sede centrale dell’Agenzia” giova ricordare come l’articolo 2, co. 1, lett. d), dPCM 11 luglio 2023) indichi quale requisito la “comprovata idoneità a dislocare in modo continuativo i propri giornalisti sul territorio nazionale in modo da assicurare un’adeguata capillarità nella raccolta delle informazioni primarie”. La norma esplicita che il dislocamento dei giornalisti è “sul territorio nazionale” al fine di comprovare la capillarità nella raccolta delle informazioni primarie.
III. Possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), dPCM 11 luglio 2023
– Quesito n. 6
In riferimento al requisito indicato all’Art. 2, comma 1, lettera c) relativo alla capacità di garantire giornalmente un numero minimo di lanci pari a quattrocento con un loro frazionamento non superiore a due lanci, si chiede di confermare:
a) che i lanci dichiarati debbano essere prodotti esclusivamente dall’Agenzia richiedente;
b) che non si possano considerare lanci le trasmissioni delle copie delle prime pagine di giornali (i cosiddetti francobolli);
c) che il calcolo per la media giornaliera vada fatto su 12 mesi di un anno solare (ipotesi: dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022);
d) che il calcolo vada fatto considerando una produzione continuativa di 7 giorni su 7; e) che i lanci considerati debbano essere in lingua italiana.
Il requisito previsto dal dPCM deve essere posseduto direttamente dall’Agenzia di stampa che intende ottenere l’iscrizione nell’Elenco.
Ne consegue che, al fine del rispetto del requisito di cui all’art. 2, co. 2, lett. c), i lanci dichiarati devono essere prodotti esclusivamente dall’Agenzia di stampa richiedente l’iscrizione. Al contempo, non sono computabili le mere trasmissioni delle prime pagine dei quotidiani. Come previsto nel dPCM, la capacità di garantire i lanci deve essere assicurata “giornalmente”: il numero di lanci deve perciò essere assicurato per ogni giorno dell’anno solare.
In riferimento alla lingua in cui sono effettuati i lanci, è l’articolo 17 del d.l. n. 198/2022 a prevedere che l’attività delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale si sostanzia anche nella produzione di “notiziari […] internazionali”. È dunque ragionevole ricomprendere nel computo anche i lanci effettuati in lingua inglese, sempre che direttamente effettuati dall’Agenzia di stampa richiedente l’iscrizione nell’Elenco. Non sono, infine, computati i lanci che siano mere traduzioni di testi.
– Quesito n. 7
Con riferimento all’allegato A – Modello di domanda, si chiede di chiarire se tra i notiziari generali e speciali, nazionali, internazionali e regionali, anche di carattere video-fotografico in offerta, debbano essere o meno indicati quelli prodotti in lingua non italiana. Ciò indipendentemente dal fatto che i giornalisti assunti all’estero a tempo pieno ed indeterminato con rapporto di lavoro giornalistico dipendente secondo le previsioni di Contratti Collettivi Nazionali di lavoro assimilabili a quello italiano per la produzione quotidiana degli stessi siano ritenuti o meno computabili (vedi quesito 2).
Come già rilevato in precedenza, rileva a questo proposito, anzitutto, la previsione di cui all’articolo 17 del d.l. n. 198/2022, secondo cui le Agenzie di stampa di rilevanza nazionale producono anche “notiziari […] internazionali”. A ciò si aggiunga che, tra le finalità del dPCM 11 luglio 2023, è espressamente indicata anche quella secondo cui “le Agenzie di stampa dovrebbero potenziare la propria dimensione europea e internazionale, tenuto conto della rilevanza che rivestono oggi per i cittadini italiani i temi e le politiche europei e internazionali”.
Ne consegue che, in riferimento all’Allegato A del dPCM 11 luglio 2023, denominato “Modello di domanda”, è opportuno indicare, tra i notiziari generali e speciali, nazionali, internazionali e regionali, anche di carattere video-fotografico, anche quelli offerti dall’Agenzia di stampa in lingua inglese. Notiziari redatti in una lingua diversa dall’italiano e dall’inglese non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione della domanda di iscrizione nell’Elenco.
QUESITI FORMULATI FINO AL 9.8.2023
I. Ricorso a forme di aggregazione o associative
– Quesito n. 1
SI CHIEDE se sia possibile per una stabile e strutturata associazione tra agenzie fare istanza di iscrizione all’Elenco delle agenzie di stampa di rilevanza nazionale. In caso di conferma di tale possibilità:
1. Quali forme giuridiche sostanziamo i requisiti di “stabile e strutturata associazione” ai fini dell’avviso pubblico in oggetto;
2. La valutazione dei requisiti e parametri per la domanda di iscrizione nell’elenco delle agenzie di rilevanza nazionale di cui all’articolo 2, dPCM e dell’Avviso pubblico successivo è fatta sulla somma matematica dei parametri detenuti dai soggetti aderenti alla stabile e strutturata associazione?
Il dPCM 11 luglio 2023 non prescrive né individua una o più specifiche figure giuridiche che l’Agenzia di stampa debba possedere, al fine della presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale. Al contempo, nelle premesse del dPCM, si menziona la facoltà, per Agenzie di stampa di piccole e medie dimensioni di “svilupparsi mediante operazioni di fusione o mediante stabili e strutturate associazioni tra loro”, al fine di “arrivare a possedere i requisiti e i parametri previsti per l’ammissione alla procedura semplificata che fa leva sull’iscrizione nell’elenco dei soggetti dotati di rilevanza nazionale”.
Le modalità giuridiche concrete di aggregazione sono dunque rimesse alla libertà di autorganizzazione delle imprese editrici, fermo l’obbligo del rispetto della stabilità, di modo che il soggetto frutto di tale processo organizzativo mantenga i requisiti e i parametri che condizionano l’iscrizione nell’Elenco. La stessa prorogabilità automatica del contratto per il triennio 2024-2026 della fase transitoria indica che la aggregazione debba essere stabile.
Nel caso in cui dal processo di aggregazione scaturisca una figura giuridica nuova, ai fini del possesso dei requisiti di cui all’art. 2, dPCM 11 luglio 2023, si sommano quelli posseduti dai soggetti da cui è scaturito il nuovo soggetto, anteriormente alla aggregazione. Il riferimento è, in particolare, al requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), dPCM. Per un soggetto di nuova istituzione o scaturito da forme associative, il requisito del bilancio certificato, alimentato da risorse per metà tratte dal settore privato o dal mercato, si desumerà dai bilanci dei soggetti che hanno effettuato l’integrazione o dato vita ad una figura giuridica nuova. Analogamente per il calcolo della media del numero dei giornalisti assunti nell’ultimo quinquennio dai soggetti da cui deriva la nuova figura giuridica, in applicazione dell’articolo 6, co. 1, dPCM 11 luglio 2023, si procederà alla somma del numero dei giornalisti assunti da detti soggetti.
II. Possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), dPCM 11 luglio 2023
– Quesito n. 2
SI CHIEDE se il requisito dei 50 giornalisti assunti a tempo pieno e indeterminato deve essere sostanziato al momento della presentazione della domanda e non nella media del quinquennio 2018-2023 ai fini della mera iscrizione.
In caso di conferma di tale interpretazione: Se la media del quinquennio (ottobre 2018-settembre 2023) è rilevante ai soli fini della determinazione del contributo.
L’articolo 2, comma 1, lettera a), dPCM 11 luglio 2023 prescrive che il requisito dei 50 giornalisti assunti a tempo pieno e indeterminato debba essere posseduto al momento di presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco, non rilevando a tal fine la media dei giornalisti assunti durante l’ultimo quinquennio.
Quanto alla successiva determinazione del contributo, durante la fase transitoria, come disciplinata dall’art. 6, co. 1, dPCM, si determina in funzione della media dei giornalisti assunti a tempo pieno e indeterminato negli ultimi cinque anni. Trattandosi di un parametro anteriore all’entrata in vigore dell’art. 17, d.l. n. 198/2022, come attuato dal dPCM 11 luglio 2023, è ragionevole e proporzionato computare nella media in parola anche i rapporti a tempo indeterminato parziale, secondo il criterio full time equivalent-FTE.
– Quesito n. 3
Ai fini dei requisiti dimensionali relativi alla rilevanza nazionale di cui all’art. 2, comma primo, lettera a, del dPCM 11 luglio 2023, nonché dell’avviso pubblico ad esso relativo (“la disponibilità di un numero di giornalisti, assunti a tempo pieno ed indeterminato, pari a non meno di cinquanta”), la dimensione dell’organico richiesta si riferisce all’equivalente di almeno 50 lavoratori a tempo pieno ed indeterminato (c.d. full time equivalent), considerando a tal fine anche i rapporti a tempo indeterminato part-time?
Al fine della dimostrazione del possesso del requisito dimensionale di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), dPCM 11 luglio 2023 è possibile l’utilizzo del criterio generale del c.d. full time equivalentFTE.
– Quesito n. 4
Ai fini dei requisiti dimensionali relativi alla rilevanza nazionale di cui all’art. 2, comma primo, lettera a), dPCM 11 luglio 2023, nonché dell’avviso pubblico ad esso relativo, le Agenzie che abbiano assunto giornalisti a tempo pieno e indeterminato e che nel corso del rapporto contrattuale, abbiano trasformato per un periodo predeterminato, con atto scritto, ex art. 3 CCNL Giornalistico FIEG – FNSI i relativi contratti a tempo indeterminato part-time, cosa dovranno dichiarare: il numero di giornalisti assunti, o il numero di giornalisti risultanti secondo il criterio Full Time Equivalent?
In analogia a quanto risposto al Quesito n. 3, è necessario dimostrare l’assunzione di 50 giornalisti a tempo pieno e indeterminato eventualmente anche mediante l’applicazione del criterio del full time equivalent-FTE.
– Quesito n. 5
Ai fini dei requisiti dimensionali relativi alla rilevanza nazionale di cui all’art. 2, comma primo, lettera a), dPCM 11 luglio 2023, nonché dell’avviso pubblico ad esso relativo, le Agenzie che operano in costanza di ammortizzatori sociali (CIG, CIGS) ovvero con accordi sindacali di riduzione temporanea dell’orario lavorativo volte a superare stati di crisi, riorganizzazioni aziendali, prepensionamenti; cosa dovranno dichiarare.
Come già chiarito in risposta ai Quesiti nn. 3 e 4, al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco l’Agenzia di stampa si deve dimostrare la disponibilità di almeno 50 giornalisti assunti a tempo pieno e indeterminato, a cui si riconosca una retribuzione non inferiore alla soglia minima stabilita dal contratto collettivo nazionale del comparto giornalistico.
Ai fini del computo del requisito relativo alla disponibilità di almeno 50 giornalisti a tempo pieno e indeterminato di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), dPCM 11 luglio 2023, non sono conteggiabili giornalisti che al momento della presentazione della domanda siano in CIG o CIGS. Il ricorso alla CIG o alla CIGS per i giornalisti nel quinquennio precedente va dichiarata nella domanda di iscrizione nell’Elenco, al fine di poterne tenere conto nel calcolo del contributo da riconoscere ai sensi dell’art. 6, co. 1, dPCM 11 luglio 2023.
– Quesito n. 6
In particolare, in merito all’art. 2, comma 1, lettera a) dell’Avviso Pubblico per l’iscrizione nell’Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale si chiede di chiarire: i) se siano da considerare solo le assunzioni ex art. 1 del vigente CNLG ovvero anche assunzioni ai sensi di altri articoli del vigente CNLG. In caso affermativo quali articoli? ii) Se i praticanti assunti ai sensi dell’art. 35 del vigente CNLG rientrino in tale computo; iii) di confermare che non potranno essere conteggiati i contratti di lavoro part time; iii) se i giornalisti in regime di cassa integrazione possano essere considerati nel computo complessivo degli assunti a tempo pieno e indeterminato.
Come già rilevato in riscontro ai Quesiti nn. 3-4-5 cui si rinvia, il dPCM stabilisce chiaramente che il requisito richiesto ha ad oggetto “la disponibilità di un numero di giornalisti, assunti a tempo pieno ed indeterminato, pari a non meno di cinquanta” (art. 2, co. 1, lett. a). Al fine della verifica della sussistenza di detto requisito rileva solamente il numero di giornalisti assunti a tempo pieno ed indeterminato, secondo il regime contrattuale previsto all’art. 1 del Contratto collettivo nazionale del comparto giornalistico. Non sono computabili ulteriori figure professionali, inquadrate tramite differenti regimi contrattuali, quali giornalisti in regime di tempo parziale se non nell’applicazione del criterio del c.d. full time equivalent-FTE, collaboratori fissi o praticanti.
– Quesito n. 7
Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale, con riferimento al requisito dimensionale, del dPCM 11 luglio 2023, nonché dell’avviso pubblico ad esso relativo quando si parla di “giornalisti”, si intendono esclusivamente i giornalisti professionisti inquadrati ai sensi dell’art. 1 CCNL Giornalistico FIEG- FNSI. Corretto? Oppure sono considerati anche altre tipologie di inquadramento contrattuale? Se sì, quali? Fermo restando quanto già risposto in precedenza rispetto all’eventuale utilizzo del criterio del full time equivalent-FTE, il dPCM stabilisce che il requisito ha ad oggetto “la disponibilità di un numero di giornalisti, assunti a tempo pieno ed indeterminato, pari a non meno di cinquanta” (art. 2, co. 1, lett. a). Al fine della verifica della sussistenza di detto requisito rileva solamente il numero di giornalisti assunti a tempo pieno ed indeterminato, secondo il regime contrattuale previsto all’art. 1 del Contratto collettivo nazionale del comparto giornalistico. Non possono pertanto essere computate ulteriori figure professionali, inquadrate tramite differenti regimi contrattuali, ivi inclusi i collaboratori fissi.
III. Possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), dPCM 11 luglio 2023
– Quesito n. 8
Ai fini dell’iscrizione all’Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale, con riferimento al requisito di una retribuzione minima di cui all’art. 2, comma primo, lettera b), dPCM 11 luglio 2023, nonché dell’avviso pubblico ad esso relativo, si intende esclusivamente il CCNL Giornalistico FIEG – FNSI, corretto? Oppure sono considerati anche gli altri contratti? In caso affermativo quali e in che misura?
Il dPCM stabilisce che tra i requisiti richiesti è prevista la “la corresponsione ai giornalisti di una retribuzione non inferiore alla soglia minima stabilita dal contratto collettivo nazionale del comparto giornalistico” (art. 2, co. 1, lett. b).
A questo proposito, si rileva che il Contratto nazionale di lavoro giornalistico stipulato tra la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) all’art. 1, rubricato “Materia del contratto”, stabilisce che “Il presente contratto regola il rapporto di lavoro fra gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, anche elettronici, l’emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, ed i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all’estero la loro attività” (sottolineatura aggiunta).
In ragione delle finalità perseguite dal dPCM, che mira all’innalzamento della qualità dell’informazione primaria, tramite l’individuazione e l’inserimento in apposito elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale, caratterizzate da idonei elementi qualitativi, da garantire anche tramite forme di remunerazione adeguata ai propri giornalisti, deve ritenersi che il suddetto CCNL sia quello da assumere a riferimento per la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 2, co. 1, lett. b), dPCM 11 luglio 2023.
IV. Possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. e), dPCM 11 luglio 2023
– Quesito n. 9
La previsione di cui all’art. 2, comma primo, lettera e), dPCM 11 luglio 2023, nonché dell’avviso pubblico ad esso relativo, relativa alla previsione del bilancio delle società, si applica anche alle agenzie di stampa che hanno approvato il bilancio 2022, con revisione contabile del bilancio emessa dal Collegio Sindacale? Il requisito relativo al possesso di un bilancio certificato da un revisore legale è previsto direttamente dal dPCM (art. 2, co. 1, lett. e), che dunque costituisce la fonte normativa di tale obbligo, condizionante l’iscrizione nell’Elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale.
In riferimento alle agenzie di stampa che non sono tenute, in virtù di ulteriori disposizioni normative, alla certificazione del bilancio, è evidente che l’obbligo debba essere rispettato al momento in cui viene formulata domanda di iscrizione e per le finalità previste dalla normativa relativa all’elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale.
Con riferimento a tale tipologia di agenzie di stampa, in sede di prima iscrizione nel suddetto Elenco, la certificazione non può che essere successiva alla redazione ed approvazione del relativo bilancio.
Dunque, in applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, tali Agenzie di stampa possono presentare una certificazione del proprio bilancio successiva all’approvazione del medesimo, anteriore alla domanda di iscrizione. Qualora tale certificazione sia stata richiesta ma non ancora ottenuta, l’iscrizione nell’Elenco avverrà in modo condizionato nei termini di seguito precisati alla risposta al Quesito n. 12.
– Quesito n. 10
Nella previsione di cui all’art. 2, comma primo, lettera e) dPCM 11 luglio 2023, nonché dell’avviso pubblico ad esso relativo, quando si richiama l’albo CONSOB (oggi abrogato) si intende il Registro MEF?
In ragione dell’ordinaria applicazione del criterio di successione delle norme applicabili, il riferimento di cui all’albo CONSOB è da intendersi al Registro tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
– Quesito n. 11
Ai fini del conseguimento dei requisiti della previsione di cui all’art. 2, coma primo, lettera e), dPCM 11 luglio 2023, nonché dell’avviso pubblico ad esso relativo, la certificazione del bilancio, effettuata secondo le vigenti leggi in materia di revisione contabile dal Collegio sindacale dell’Agenzia quale Organo di controllo interno, è equiparata ad una stessa certificazione effettuata da una società di revisione?
Come già osservato in risposta al Quesito n. 9, il requisito relativo al possesso di un bilancio certificato da un revisore legale è previsto direttamente dal dPCM (art. 2, co. 1, lett. e). In assenza di una espressa equiparazione normativa tra la suddetta certificazione e l’attività di controllo svolta dagli organi di controllo interno dell’Agenzia di stampa, il possesso del requisito risulta integrato solo con la certificazione da parte di un revisore legale.
– Quesito n. 12
Nell’ipotesi in cui si dovesse richiedere la certificazione del bilancio da parte di una società esterna individuata secondo i criteri della previsione di cui all’art. 2, comma primo, lettera e), dPCM 11 luglio 2023, nonché dell’avviso pubblico ad esso relativo già al momento della presentazione della domanda entro il termine del 30 settembre 2023, le società che si troverebbero già con un bilancio approvato con certificazione effettuata secondo le vigenti leggi in materia di revisione contabile dal Collegio sindacale dell’Agenzia quale Organo di controllo interno, che adempimenti sarebbero chiamate a rispettare onde evitare di incorrere nell’esclusione all’ammissione del Registro?
Ai fini della dimostrazione del possesso del requisito, è sufficiente dimostrare, al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco, di aver chiesto la certificazione del bilancio ad un revisore legale, con l’indicazione del termine entro cui si concluderà tale certificazione. In questo caso, l’iscrizione nell’Elenco avverrà in maniera condizionata. Ove l’Agenzia di stampa non ottenga la certificazione l’Amministrazione provvederà alla sua cancellazione dall’Elenco.
V. Possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. f), dPCM 11 luglio 2023
– Quesito n. 13
In merito all’art. 2, comma 1, lettera f) dell’Avviso Pubblico per l’iscrizione nell’Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale, si chiede di chiarire se il Garante della Informazione debba essere necessariamente una persona fisica o possa essere anche una società (es. di consulenza) o anche un’associazione professionale.
Si rinvia, al riguardo, a quanto già chiarito con la Circolare esplicativa n. 1/2023, relativa all’articolo 2, comma 1, lettera f), dPCM 11 luglio 2023, concernente la figura del Garante dell’informazione.
Il Garante è una figura che si inserisce nell’organizzazione dell’Agenzia di stampa a supporto della correttezza delle informazioni primarie. Si tratta di un presidio collaborativo rispetto agli organi di direzione dell’Agenzia, che mantengono impregiudicate le proprie competenze, funzioni e responsabilità. Ugualmente, ogni giornalista conserva inalterati il proprio ruolo, i propri doveri deontologici e la propria responsabilità giuridica. Il dPCM enuncia le finalità generali che si vogliono perseguire con la previsione del Garante: la difesa della qualità dell’informazione, il contrasto alla disinformazione e la tutela del diritto d’autore. Il dPCM lascia alle singole Agenzie la piena libertà di definire nel dettaglio le modalità di inserimento del Garante all’interno della struttura operativa dell’Agenzia stessa. È parimenti rimessa alla autodeterminazione di ogni Agenzia l’individuazione in concreto della personalità cui affidare il compito di Garante.
Il dPCM delinea le caratteristiche che tale figura deve possedere. La mancata pregressa appartenenza all’Agenzia del Garante è in funzione della maggiore indipendenza possibile della personalità prescelta nello svolgimento del suo incarico.
VI. Riconoscimento dei contributi nella prima annualità (2023) della fase transitoria
– Quesito n. 14
In merito all’art. 9, comma 8 dell’Avviso Pubblico per l’iscrizione nell’Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale si chiede se sia corretta l’interpretazione secondo cui per la prima annualità contrattuale (2024) non sarà riconosciuta alcuna somma relativa ai parametri premianti.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9, comma 8, dell’Avviso Pubblico, per la prima annualità contrattuale della fase transitoria (2024) non sarà riconosciuto alcun contributo per il possesso dei parametri premianti, ai sensi degli articoli 3 e 6, comma 2, dPCM 11 luglio 2023.
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