PRESIDENZA del CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto dell’ 8 marzo 2023
Regolamento interno del Comitato interministeriale per le politiche del mare
Art. 1
Compiti del Comitato interministeriale per le politiche del mare
1. Il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), di seguito denominato Comitato, opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e svolge le funzioni di cui all’art. 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, in materia di coordinamento e definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare.
2. Il Comitato provvede alla elaborazione e approvazione del Piano del mare, con cadenza triennale, contenente gli indirizzi strategici in materia di:
a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico;
b) valorizzazione economica del mare con particolare riferimento all’archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della pesca e dell’acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse energetiche;
c) valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del sistema portuale;
d) promozione e coordinamento delle politiche volte al miglioramento della continuità territoriale da e per le isole, al superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione insulare e alla valorizzazione delle economie delle isole minori;
e) promozione del sistema-mare nazionale a livello internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane;
f) valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative.
3. Il Piano del mare, approvato dal Comitato con cadenza triennale, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e costituisce riferimento per gli strumenti di pianificazione di settore.
4. Il Comitato monitora l’attuazione del Piano del mare, lo aggiorna annualmente in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea, adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi, nonchè può pronunciarsi, nell’ambito delle proprie funzioni, su qualunque altro argomento sia sottoposto alla sua attenzione dalle amministrazioni di settore competenti.
5. Il Comitato adotta, entro il 31 maggio di ogni anno, un rapporto sulla propria attività e sullo stato di attuazione del Piano che contiene, altresì, una valutazione sulle tendenze in atto in materia di politiche del mare.
6. In sede di prima applicazione e in relazione al solo anno 2023, il termine del 31 maggio di cui al precedente comma è prorogato al 31 luglio 2023.
Art. 2
Composizione e partecipazione alle riunioni del Comitato
1. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per le politiche del mare ove nominato (di seguito Presidente) ed è composto dalle Autorità delegate per le politiche europee, le politiche di coesione e il coordinamento del PNRR, ove nominate, e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell’economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, della agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, dell’ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, della cultura e del turismo e per gli affari regionali e le autonomie.
2. Alle riunioni del Comitato partecipano gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all’ordine del giorno.
3. I Ministri possono delegare a partecipare, anche per la singola seduta, un Viceministro o un Sottosegretario, previa comunicazione scritta al Presidente.
4. Alle riunioni del Comitato, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell’Unione delle province d’Italia (UPI).
5. Il Presidente, per le questioni poste all’ordine del giorno, può invitare a partecipare alle riunioni, con funzioni meramente consultive o per specifiche audizioni, gli organi di vertice di enti o istituzioni pubbliche o private, esperti del settore ovvero ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate. Ai soggetti indicati nel presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
6. Ai componenti e ai partecipanti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 3
Struttura di missione per le politiche del mare
1. La Struttura di missione per le politiche del mare istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 dicembre 2022 opera alle dirette dipendenze del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. La Struttura svolge funzioni di supporto tecnico e organizzativo al Comitato per l’istruttoria delle questioni poste all’ordine del giorno del Comitato stesso, cura l’attività propedeutica allo svolgimento dei lavori del Comitato e alle riunioni preparatorie di cui al comma 3 del presente articolo, nonché supporta il Presidente per le eventuali, ulteriori, questioni e proposte da portare all’attenzione del Comitato con riferimento alle politiche del mare.
2. La Struttura di missione, su indicazione del Presidente del Comitato, assicura in particolare:
a) la stesura e la comunicazione dell’ordine del giorno delle riunioni del Comitato;
b) la stesura dei verbali delle riunioni;
c) l’istruttoria delle questioni poste all’attenzione del Comitato, anche acquisendo dal proponente la proposta e la documentazione relativa alle questioni poste all’ordine del giorno;
d) il coordinamento delle attività istruttorie del Comitato con le attività istruttorie delle diverse amministrazioni competenti;
e) la pubblicità delle riunioni del Comitato nelle forme e nei modi stabiliti dall’art. 5, comma 6, del presente regolamento;
f) la cura dell’invio delle deliberazioni del Comitato a tutti i soggetti competenti a darne attuazione;
g) il supporto al Comitato e al suo Presidente con riferimento alla predisposizione del Piano del mare di cui all’art. 1, comma 2, del presente regolamento e del suo successivo aggiornamento annuale in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea;
h) il supporto al Presidente con riferimento ad ogni attività inerente alla delega in materia di coordinamento delle politiche del mare;
i) il supporto ad eventuali tavoli tecnici, commissioni e gruppi di lavoro per le attività di cui al successivo art. 5, comma 4, del presente regolamento.
3. La Struttura di missione può convocare, almeno cinque giorni lavorativi prima della singola riunione del Comitato, riunioni preparatorie. Su indicazione del Presidente alle riunioni preparatorie partecipano, in ragione della rilevanza dei temi posti all’ordine del giorno, i rappresentanti dei Ministri e delle Autorità partecipanti alla riunione del Comitato, nonchè i rappresentanti delle ulteriori pubbliche amministrazioni partecipanti ai lavori del Comitato.
4. La Struttura di missione promuove ricerche e analisi ove necessarie per lo svolgimento delle attività del Comitato, nonché provvede alle attività di comunicazione e informazione istituzionale del Comitato e alle attività di supporto e segreteria amministrativa necessarie per il suo funzionamento. La Struttura di missione, previa autorizzazione del Presidente, nell’ambito dell’attività di ricerca e di analisi di cui al precedente periodo, può svolgere, anche mediante collegamento da remoto, audizioni di esperti del settore ovvero di ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate con riferimento alle politiche del mare. Ai soggetti auditi non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 4
Ordine del giorno del Comitato e convocazione delle riunioni
1. Il Presidente convoca il Comitato con congruo anticipo e ne fissa la data, l’ora, il luogo e le modalità della seduta, nonché l’ordine del giorno.
2. La convocazione, corredata dalla documentazione istruttoria, avviene, a cura della Struttura di missione di cui all’art. 3 del presente regolamento, attraverso strumenti informatici almeno dieci giorni lavorativi precedenti alla seduta. Nel caso in cui il Presidente ravvisi particolare necessità e urgenza nella trattazione di specifici temi nell’ambito del Comitato può disporre la convocazione del Comitato in deroga ai termini di cui al precedente periodo.
3. I componenti permanenti del Comitato inviano al Presidente ogni documento o proposta che intendano sottoporre all’attenzione del Comitato.
4. La Struttura di missione di cui all’art. 3 del presente regolamento inoltra alle amministrazioni interessate, contestualmente alla convocazione della seduta o successivamente ma in tempo utile, anche la documentazione acquisita, indirizzandola unicamente all’ufficio abilitato formalmente dall’amministrazione competente a riceverla. A tal fine, con riferimento alle attività del Comitato le amministrazioni designano, anche per la documentazione riservata, un responsabile del procedimento, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
5. All’ordine del giorno possono essere iscritti anche argomenti non trattati nella riunione preparatoria di cui all’art. 3, comma 3, del presente regolamento, qualora il Presidente ne ravvisi la non differibilità della trattazione.
6. In casi di particolare urgenza e in ragione dell’indifferibilità di un argomento dichiarata dal Presidente, può essere posta in trattazione, con il consenso unanime dei componenti presenti, una questione non iscritta all’ordine del giorno.
Dell’avvenuto inserimento si dà atto nel verbale della seduta. Le eventuali deliberazioni adottate dal Comitato all’esito della procedura di cui al presente comma non possono, comunque, riguardare materie di competenza esclusiva di uno o più componenti assenti, per qualsiasi ragione, dalla seduta.
7. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 6, del presente regolamento, una delle riunioni ordinarie annuali del Comitato reca all’ordine del giorno l’approvazione della relazione alle Camere di cui all’art. 12, comma 10, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, in modo da garantire il rispetto della scadenza del 31 maggio di ogni anno prevista da tale disposizione.
Art. 5
Riunioni del Comitato
1. Le riunioni del Comitato sono aperte e concluse dal Presidente che verifica l’esistenza del numero legale, costituito dalla metà più uno dei componenti del Comitato con diritto di voto, dirige i lavori del Comitato stesso, pone ai voti le deliberazioni dichiarandone l’esito, modifica, all’occorrenza, la successione degli argomenti da esaminare, riunendo la discussione dei punti all’ordine del giorno. Svolge le funzioni di Segretario del Comitato, a titolo gratuito, il più giovane di età dei componenti permanenti del Comitato presenti alla riunione.
2. Le riunioni del Comitato si svolgono, in via ordinaria, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, salvo che il Presidente non disponga diversamente.
3. Il componente del Comitato che si trovi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto a quanto oggetto di discussione o deliberazione è tenuto a segnalare tale situazione al Presidente e deve allontanarsi dalla seduta quando si discuta o si voti sull’argomento in ordine al quale sussiste l’incompatibilità o il conflitto.
4. Il Comitato può costituire al suo interno tavoli tecnici, commissioni e gruppi di lavoro per lo studio, la valutazione e l’esame di questioni di particolare rilevanza con riferimento alle politiche del mare. L’istituzione di tavoli tecnici, commissioni e gruppi di lavoro di cui al presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Il Comitato adotta le proprie delibere a maggioranza semplice dei componenti con diritto di voto presenti alla seduta. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. In caso di voto contrario, il dissenziente può chiedere che ne sia dato atto nel verbale, motivando la propria scelta.
6. Il processo verbale e le deliberazioni del Comitato sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono resi pubblici mediante inserimento nel sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le politiche del mare ove nominato, nonchè sono custoditi a cura della Struttura di missione di cui all’art. 3 del presente regolamento.
7. Spetta, in ogni caso, al Presidente decidere il rinvio della discussione o dell’adozione di deliberazioni su singoli punti all’ordine del giorno.
Art. 6
Disposizioni finali
All’attuazione del presente regolamento le amministrazioni coinvolte provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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