PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 04 luglio 2018, n. 57

Disciplina della costituzione e quantificazione del fondo di cui all’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e regolamentazione delle modalità e dei criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie

Art. 1

Costituzione del Fondo

La presente Ordinanza disciplina la costituzione del Fondo di cui all’art. 113, comma 2, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e regolamenta le modalità ed i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi ivi previsti, a valere sugli stanziamenti per appalti di lavori, nonché per appalti di servizi e forniture nel solo caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, finanziati con le risorse di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Il Fondo è costituito da una aliquota in misura non superiore al due per cento dell’importo posto a base di gara degli appalti di cui al precedente comma 1, ed è destinato al personale in servizio, anche non di ruolo, assegnato alla struttura centrale del Commissario straordinario e agli uffici speciali per la ricostruzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ovvero al personale, anche non di ruolo, assunto con contratto a tempo determinato ai sensi degli articoli 3 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, ovvero, nel rispetto di apposite convenzioni, al personale in servizio delle amministrazioni statali, delle regioni e degli enti locali o assegnato ai soggetti aggregatori regionali di cui all’art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che abbia effettivamente svolto le funzioni tecniche di cui al citato art. 113 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, a valere sugli stanziamenti di cui al precedente comma 1. L’aliquota del due per cento è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell’amministrazione.

Al Fondo affluiscono anche le risorse finanziarie relative ad appalti misti di lavori, servizi e forniture; in tali casi si applicano le disposizioni relative all’oggetto principale cui è destinato l’appalto.

Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le risorse finanziarie del fondo sono ripartite tra il personale indicato nel precedente comma 2 nella misura dell’ottanta per cento.

Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del Fondo, secondo quanto previsto dall’art. 113, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56, rimane nella disponibilità del Commissario straordinario o dei vice commissari per le necessità della struttura centrale e del personale alla stessa assegnato o per le necessità degli uffici speciali per la ricostruzione o dei soggetti aggregatori regionali di cui all’art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e del personale loro assegnato.

Art. 2

Funzioni tecniche

L’incentivo è ripartito, secondo le modalità e i criteri previsti dal successivo art. 3 della presente ordinanza, tra il personale in servizio, anche non di ruolo, di cui all’art. 1, comma 2, della presente ordinanza, in possesso della necessaria professionalità secondo le vigenti disposizioni di legge, che abbia effettivamente svolto, anche in parte, le seguenti funzioni tecniche:

a) programmazione della spesa;

b) verifica preventiva dei progetti;

c) predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara;

d) responsabile unico del procedimento;

e) direzione dei lavori;

f) direzione dell’esecuzione dei contratti di fornitura e servizi;

g) collaudo tecnico amministrativo, ovvero certificazione regolare esecuzione;

h) collaudo statico;

i) verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture.

Alla ripartizione dell’incentivo partecipa anche il personale incaricato di collaborare allo svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente.

La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. In particolare, è disposta dal dirigente del settore affari generali e interventi di ricostruzione del Commissario straordinario o dal direttore dell’ufficio speciale per la ricostruzione per i dipendenti assegnati, rispettivamente, alla struttura commissariale centrale e agli uffici speciali per la ricostruzione.

Nel caso di personale di cui alle convenzioni previste dall’art. 50, comma 9, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la liquidazione è disposta dal dirigente del settore affari generali e interventi di ricostruzione del Commissario straordinario.

Le parti dell’incentivo relative a specifiche attività non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a professionisti o personale esterno all’amministrazione medesima, ovvero prive dell’accertamento di cui al precedente comma 3, incrementano la quota del fondo di cui all’art. 1, comma 5, della presente ordinanza.

Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’incentivo corrisposto al singolo dipendente, nel corso dell’anno, anche da diverse amministrazioni, non può superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. L’attribuzione degli incentivi professionali di cui alla presente ordinanza è, comunque, disposta con riferimento al principio di competenza, quindi in relazione alle annualità di esecuzione dell’incarico. A tal fine, nella determinazione di erogazione dell’incentivo sono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità, che vanno liquidate nel limite di cui al primo periodo.

E’ escluso dalla ripartizione il personale delle qualifiche dirigenziali e quello non appartenente alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Per lo svolgimento delle funzioni tecniche previste dalla presente ordinanza non sono dovute spese di trasferta o missione, né viene corrisposto trattamento per lavoro straordinario.

Art. 3

Assegnazione delle funzioni tecniche

Le funzioni tecniche di cui al precedente art. 2 sono assegnate dal dirigente del settore affari generali e interventi di ricostruzione del Commissario straordinario o dal direttore dell’ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero dal dirigente della struttura presso la quale il dipendente è assegnato, su proposta del responsabile del procedimento, al dipendente che, per esperienza e professionalità, sia in grado di assicurare il migliore e puntuale svolgimento delle medesime.

Nel caso di personale di cui alle convenzioni previste dall’art. 50, comma 9, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le predette funzioni tecniche sono assegnate dal dirigente del settore affari generali e interventi di ricostruzione del Commissario straordinario.

Tali funzioni sono assegnate con apposito provvedimento contenente: l’individuazione dei lavori, opere o forniture cui si fa riferimento; l’importo a base di gara; il cronoprogramma delle attività relative alla funzione tecnica attribuita; la determinazione delle aliquote di incentivo spettanti.

Il dirigente del settore affari generali e interventi di ricostruzione del Commissario straordinario o il direttore dell’ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero il dirigente della struttura presso la quale il dipendente è assegnato, nonché il dirigente del settore affari generali e interventi di ricostruzione del Commissario straordinario nel caso di personale di cui alle convenzioni previste dall’art. 50, comma 9, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, può, con provvedimento motivato, modificare o revocare in ogni momento la funzione tecnica assegnata, sentito il Responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento, viene accertata l’attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e determinata la quota di incentivo spettante, in relazione alle prestazioni espletate e alla ragione che ha determinato il provvedimento di modifica o di revoca della funzione.

Art. 4

Criteri di ripartizione negli appalti per lavori

Nel caso di appalti per «lavori», come definiti dall’art. 3, comma 1, lettera nn) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, le risorse finanziarie per la costituzione del Fondo, sono determinate in percentuale sull’importo dei lavori a base di gara, nella seguente misura:

Importo dei lavoriPercentuale %
fino a € 2.000.0002.00%
2.000.000 ÷ 5.548.0001.80%
5.548.000 ÷ 20.000.0001.50%
> 20.000.0001.00%

L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del Fondo, costituito ai sensi del comma precedente, è ripartito, per attività e funzioni, secondo le aliquote indicate nella seguente tabella A:

Tabella A

a) Incaricato della Programmazione della spesa2,00%
b) Incaricato della verifica preventiva e monitoraggio dei progetti3,00%
c) Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara5,00%
d) Responsabile del procedimento (RUP)22,00%
e) Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)7,00%
f) Direttore dei lavori27,00%
g) Ufficio direzione dei lavori (direttore operativo-ispettori di cantiere)6,00%
h) Coordinatore sicurezza8,00%
i) Collaudo tecnico amministrativo10,00%
j) Collaudo statico10,00%

L’attività di collaudo sull’esecuzione dei contratti pubblici di lavori può essere affidata ad una commissione composta da non più di tre componenti, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, individuati tra il personale in servizio, anche non di ruolo, indicato al precedente art. 1, comma 2. Nel caso di lavori di particolare complessità, fermo restando il limite di spesa sopra indicato, la commissione di collaudo può essere composta da cinque componenti. Nel caso di collaudo tecnico amministrativo affidato ad una commissione, l’incentivo previsto viene ripartito in parti uguali tra tutti i componenti. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo tecnico amministrativo o al presidente della commissione di collaudo, ai sensi del comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è affidato anche il collaudo statico, purché lo stesso possegga i requisiti specifici previsti dalla legge.

Art. 5

Criteri di ripartizione negli appalti per servizi e forniture

Nel caso di appalti per «Servizi e forniture», come definiti, rispettivamente, dal comma 1, lettera ss) e lettera tt), dell’art. 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ad esclusione di quelli di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del predetto decreto, le risorse finanziarie per la costituzione del fondo, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della presente ordinanza, sono determinate nella seguente misura:

Importo delle forniture e serviziPercentuale
≥ € 40.001 e < € 221.0001,90%
> € 221.001 e < € 1.000.0001,80%
oltre € 1.000.0001,70%

L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del Fondo è ripartito, per attività e funzioni, secondo le aliquote indicate nella seguente tabella B:

Tabella B

a) Incaricato della Programmazione della spesa5,00%
b) Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara10,00%
c) Responsabile del procedimento (RUP)35,00%
d) Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)15,00%
e) Direttore dell’esecuzione del contratto – Incaricato o commissione di verifica della conformità nei contratti di forniture30,00%
f) Collaboratori del direttore dell’esecuzione5,00%

Per l’attività di collaudo e verifica di conformità sull’esecuzione dei contratti pubblici di servizi e/o forniture si applica quanto previsto dall’art. 4, comma 3, della presente ordinanza.

Art. 6

Diniego o riduzione dell’incentivo

Nell’ipotesi di ingiustificato ritardo nell’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’art. 2, comma 1, della presente ordinanza, imputabile al personale incaricato, l’importo da corrispondere quale incentivo può essere ridotto con provvedimento motivato del medesimo dirigente che ha assegnato la funzione tecnica.

In tal caso ai singoli soggetti incaricati ed ai collaboratori dei medesimi sarà applicata una penale settimanale dell’uno per cento sull’importo complessivo spettante quale incentivo, fino alla concorrenza massima del trenta per cento dell’incentivo previsto. Nel caso in cui l’ingiustificato ritardo imputabile al dipendente determini una riduzione dell’incentivo superiore al trenta per cento dell’incentivo, il dirigente dispone con provvedimento motivato la revoca dell’incarico, con conseguente perdita del diritto all’incentivo.

Qualora la realizzazione dei lavori, servizio e/o forniture, successivamente alla fase di scelta del contraente si arresti per cause non imputabili dal personale incaricato, il compenso incentivante verrà corrisposto proporzionalmente alle attività effettivamente espletate ed attestate dal responsabile del procedimento.

Art. 7

Modalità di liquidazione

La liquidazione dell’incentivo, previo accertamento delle specifiche attività svolte, è disposta dal dirigente che ha assegnato la funzione tecnica, secondo le modalità che seguono:

I) Nel caso di appalti per lavori:

per le funzioni di cui alla tabella A, lettere a), b), c), dell’art. 4, comma 2, della presente ordinanza, in misura pari al 100% a conclusione della procedura di scelta del contraente;

per le funzioni di cui alla tabella A, lettere d), e), dell’art. 4, comma 2, della presente ordinanza in misura pari al 40%, a conclusione della procedura di scelta del contraente, in misura pari ad un ulteriore 40% alla conclusione dei lavori, in misura pari al restante 20%, a saldo, dopo l’approvazione del collaudo;

per le funzioni di cui alla tabella A, lettere f), g), h), dell’art. 4, comma 2, della presente ordinanza nella misura massima del 40% anche durante il corso dei lavori, purché l’avanzamento degli stessi superi la metà dell’importo contrattuale, nella misura massima ulteriore del 40% alla fine dei lavori, in misura pari al restante 20% a saldo, dopo l’approvazione del collaudo;

per le funzioni di cui alla tabella A, lettere i), j), dell’art. 4, comma 2, della presente ordinanza, in misura pari al 100% a conclusione della procedura di collaudo;

II) Nel caso di appalti per servizi e/o forniture:

per le funzioni di cui alla tabella B, lettere a), b), dell’art. 5, comma 2, della presente ordinanza, in misura pari al 100% a conclusione della procedura di scelta del contraente;

per le funzioni di cui alla tabella B, lettere c), d), dell’art. 5, comma 2, della presente ordinanza in misura pari al 40%, a conclusione della procedura di scelta del contraente, in misura pari ad un ulteriore 40% alla conclusione dei lavori, in misura pari al restante 20%, a saldo, dopo l’approvazione del collaudo;

per le funzioni di cui alla tabella B, lettera f), dell’art. 5, comma 2, della presente ordinanza nella misura massima del 40% anche durante il corso dei lavori, purché l’avanzamento degli stessi superi la metà dell’importo contrattuale, nella misura massima ulteriore del 40% alla fine dei lavori, in misura pari al restante del 20% a saldo, dopo l’approvazione del collaudo.

Art. 8

Disposizione transitoria

La presente ordinanza trova applicazione anche alle funzioni tecniche assegnate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, purché a tale data:

a) in caso di appalti di opere, non siano conclusi i relativi lavori;

b) in caso di appalti di servizi e/o forniture, non siano concluse le procedure di scelta del contraente.

Art. 9

Disposizioni finanziarie

Gli oneri derivanti dalla presente ordinanza fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e/o forniture finanziati con le risorse del Fondo di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 10

Entrata in vigore ed efficacia

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.

La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.