PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 15 maggio 2020, n. 674

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto

Art. 1

Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019, ciascun commissario delegato di cui all’art. 1, comma 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019, identifica entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) dell’art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, trasmettendoli alla Regione ed al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell’impatto effettivo degli eventi calamitosi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2 e dell’art. 28, comma 1 del richiamato decreto legislativo. Il Presidente della Regione Liguria, commissario delegato ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 e dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 621 del 12 dicembre 2019, provvede ai sensi del presente articolo anche con riferimento agli eventi di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 621 del 12 dicembre 2019.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, ciascun commissario delegato identifica, per ciascuna misura, il comune, la località, la descrizione tecnica, la relativa durata nonché l’indicazione delle singole stime di costo e, per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 2 dell’art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche le coordinate geografiche.

3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi, di cui all’art. 25, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, ciascun commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie, sulla base della modulistica allegata alla presente ordinanza e secondo i seguenti criteri e massimali:

a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

b) per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00, quale limite massimo di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.

4. All’esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con delibera di cui all’art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, il commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

6. La modulistica di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all’art. 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

7. La ricognizione, di cui al presente articolo, posta in essere dai commissari delegati non costituisce riconoscimento automatico dei relativi contributi e finanziamenti.

8. Restano fermi gli eventuali provvedimenti già adottati dai commissari delegati con riferimento alle attività di ricognizione di cui al presente articolo.

Art. 2

Modifiche al comma 1 dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019

1. L’art. 1, comma 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019, è sostituito del seguente:

«1. Per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Toscana, Veneto, il dirigente dell’Ufficio protezione civile della Regione Basilicata, il direttore generale lavori pubblici e protezione civile della Regione Campania ed il dirigente della sezione protezione civile della Regione Puglia sono nominati commissari delegati, ciascuno per gli ambiti territoriali di propria competenza. Per la medesima finalità, i Presidenti delle Regioni Liguria e Piemonte – già commissari delegati, rispettivamente, ai sensi dell’art. 1, comma 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 621 del 12 dicembre 2019 e dell’art. 1, comma 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019 – sono nominati commissari delegati, ciascuno per gli ambiti territoriali di propria competenza».

Art. 3

Oneri per prestazioni di lavoro straordinario

1. I commissari delegati operano una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all’emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in deroga all’art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i primi novanta giorni dal verificarsi dell’evento. Il medesimo commissario provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite.

2. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnati nelle attività connesse all’emergenza, è riconosciuta una indennità mensile pari al trenta per cento della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per i primi novanta giorni a decorrere dalla data dell’evento, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ed agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Gli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2 sono posti a carico delle risorse assegnate ai commissari delegati ed, a tal fine, nei rispettivi piani degli interventi, sono quantificate le somme necessarie.