PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 25 novembre 2021, n. 809
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto
Art. 1
Integrazione delle risorse finanziarie
1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019, per la realizzazione delle attività necessarie per fronteggiare lo stato di emergenza citato in premessa, si autorizza:
a) il Comune di Scarperia e San Piero, in Provincia di Firenze, a versare la somma di euro 95.000,00 nella contabilità speciale n. 6176, aperta ai sensi dell’articolo 8, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 ed intestata al commissario delegato di cui al comma 1 dell’articolo 1 della medesima ordinanza, con oneri posti a carico del capitolo n. 1250 del bilancio comunale – annualità 2021.
b) il Comune di Capraia Isola, in Provincia di Livorno, a versare la somma di euro 40.000,00 nella predetta contabilità speciale n. 6176, con oneri posti a carico del capitolo n. 215/1 del bilancio comunale – annualità 2021.
2. Il commissario delegato, di cui al comma 1 dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019, provvede alla conseguente rimodulazione del piano degli interventi urgenti di cui all’art. 1, comma, 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile, ed è tenuto a rendicontare ai sensi dell’art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.