PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 22 aprile 2020, n. 665
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
Art. 1
Costituzione di una unità socio sanitario
1. Per l’attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, il Dipartimento della protezione civile, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato ad istituire una Unità socio-sanitaria a supporto delle strutture di cui al comma 3, lettere a) e b).
2. L’Unità è composta da un massimo di 1.500 operatori socio sanitari, di cui 500 da destinare alle strutture di cui al comma 3, lettera a) e i 1.000 da destinare alle strutture di cui al comma 3, lettera b), individuati dal Dipartimento della protezione civile tra le seguenti categorie:
a) operatori dipendenti del Servizio sanitario nazionale;
b) operatori dipendenti da strutture sanitarie anche non accreditate con il Servizio sanitario nazionale;
c) operatori libero professionisti anche con rapporto di somministrazione di lavoro.
3. La partecipazione alla predetta unità è su base volontaria e gli operatori individuati si rendono disponibili a prestare tale attività presso:
a) le residenze sanitarie assistenziali per anziani, le case di riposo per anziani, le residenze sanitarie assistenziali per disabili;
b) gli istituti penitenziari individuati dal Ministero della giustizia – Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, quest’ultimo esclusivamente per le strutture detentive. I predetti Dipartimenti individuano altresì il numero di operatori necessari per ogni istituto o struttura detentiva.
4. L’attività prestata nell’Unità è considerata servizio utile a tutti gli effetti. Il Dipartimento della protezione civile dispone l’assegnazione sulla base delle esigenze rappresentate dalle Regioni interessate e dal Ministero della giustizia. Le regioni presso cui gli operatori sono destinati a prestare la propria attività provvedono all’alloggio, al vitto ed alla corresponsione del premio di solidarietà di cui al comma 5 a valere sulle risorse di cui al comma 9.
5. A ciascun operatore dell’Unità è corrisposto, per ogni giorno di attività effettivamente prestato, un premio di solidarietà forfettario di 100 euro, che non concorre alla formazione del reddito. Sono considerati giorni di attività effettivamente prestata il giorno impiegato per le fasi preparatorie presso la sede di convocazione e di viaggio verso la sede regionale assegnata, che il giorno impiegato per il viaggio di ritorno per raggiungere il proprio domicilio.
6. Le regioni provvedono al rimborso delle spese documentate del viaggio di andata tra il domicilio degli operatori di cui al comma 1 e la città di Roma, sede di convocazione degli stessi da parte del Dipartimento della protezione civile, nonché del viaggio di trasferimento fino alla sede regionale assegnata e di quello di ritorno presso il proprio domicilio al termine del periodo di attività. Non sono ammesse a rimborso le spese sostenute per l’uso del mezzo proprio. Il rimborso non è altresì erogato qualora il trasporto sia stato assicurato dal Dipartimento della protezione civile anche attraverso le strutture operative di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018 o soggetti privati.
Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui ai comma 9.
7. L’Unità opera fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.
8. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare idonea polizza assicurativa in favore degli operatori a copertura dell’attività prestata ai sensi della presente ordinanza.
9. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle somme stanziate per l’emergenza.
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