PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 24 ottobre 2020, n. 709
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
Art. 1
Reperimento figure professionali
Al fine di garantire l’operatività del sistema di ricerca e gestione dei contatti dei casi di COVID-19 (contact tracing), il Dipartimento della protezione civile con apposito avviso da pubblicarsi sul sito del medesimo Dipartimento, provvede al reperimento, su base regionale, di:
– 1500 unità di operatori sanitari individuati tra: medici abilitati non specializzati, infermieri, assistenti sanitari, tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, anche in quiescenza, in possesso dei relativi titoli abilitativi e regolarmente iscritti agli ordini professionali o albi professionali, nonché studenti iscritti al terzo anno dei corsi di laurea triennali delle suddette professioni sanitarie ed in regola con i crediti formativi universitari previsti dal relativo piano di studi;
– 500 unità di addetti ad attività amministrativa di età tra i 18 e i 30 anni, in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e di patente europea ECDL, con preferenza per i soggetti di età minore e, a parità di età, con prole, da destinare a supporto delle strutture sanitarie regionali.
Gli studenti iscritti al terzo anno dei corsi di laurea in infermieristica, assistenza sanitaria e tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro coadiuvano i professionisti sanitari impiegati nel contact tracing.
Gli addetti all’attività amministrativa supportano le strutture sanitarie nelle funzioni di data entry e per ogni attività correlata.
Le predette unità di operatori sono ripartite tra le regioni e le province autonome sulla base della popolazione ivi residente, come da tabella allegato 1.
Alla manifestazione di interesse non possono partecipare i dipendenti privati operanti nel settore sanitario e socio-sanitario al fine di non pregiudicare i livelli di servizio attuali e i dipendenti pubblici.
Sulla base delle richieste di partecipazione pervenute al Dipartimento della protezione civile viene redatto un apposito elenco su base regionale. L’elenco è trasmesso alle regioni e province autonome ed è pubblicato sul sito del Dipartimento della protezione civile. Ciascuna regione e provincia autonoma interessata, anche attraverso le proprie aziende del servizio sanitario regionale, provvede a conferire ai soggetti ricompresi nell’elenco del Dipartimento della protezione civile, residenti o dimoranti nella medesima regione e provincia autonoma, previa verifica dei requisiti, appositi incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata massima non superiore al 31 gennaio 2021, prorogabili in ragione del perdurare dell’esigenza e dello stato di emergenza, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, nei limiti delle risorse disponibili e delle unità indicate nell’allegato 1. I predetti incarichi sono conferiti in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.
E’ data facoltà a ciascuna regione e provincia autonoma, in cui emerga l’esigenza di utilizzare unità di operatori, di attingere all’elenco di altre regioni o province autonome che abbiano già soddisfatto il fabbisogno di risorse umane e che non abbiano utilizzato tutte le unità assegnate in base al comma 2.
Agli operatori incaricati viene riconosciuto un compenso orario pari a 30 euro lordi per i medici, 26 euro lordi per gli infermieri, assistenti sanitari, tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, 15 euro lordi per gli studenti e gli addetti alle attività amministrative, omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell’incaricato e del datore di lavoro. La prestazione lavorativa è di 35 ore settimanali per i medici, gli infermieri, gli assistenti sanitari, i tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e gli addetti alle attività amministrative e di 20 ore settimanali per gli studenti.
Il rapporto di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa, per quanto non previsto dal comma 6 è disciplinato dalle disposizioni previste in materia di organizzazione del lavoro dell’ordinamento di ciascun ente datore di lavoro.
La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, è estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall’applicazione della presente ordinanza.
Il periodo relativo alla durata dei rapporti di cui al presente articolo non è computabile ai fini di cui all’art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Art. 2
Deroghe
Per l’attuazione delle attività previste dalla presente ordinanza, è autorizzata la deroga alle seguenti disposizioni:
– art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
– art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
– art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Art. 3
Disposizioni finanziarie
Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede, nel limite massimo complessivo di 25,725 milioni di euro, a valere sulle somme stanziate per l’emergenza.
Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulle contabilità speciali intestate ai presidenti di regione e provincia autonoma – soggetti attuatori ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti.
Allegato 1
Unità a supporto delle Strutture sanitarie territoriali | |||
---|---|---|---|
Regioni | Popolazione Residente | Amministrative | Sanitarie (*) |
Abruzzo | 1.311.580 | 11 | 33 |
Basilicata | 562.869 | 55 | 14 |
Bolzano | 531.178 | 44 | 13 |
Calabria | 1.947.131 | 16 | 48 |
Campania | 5.801.692 | 48 | 144 |
Emilia-Romagna | 4.459.477 | 37 | 111 |
Friuli VG | 1.215.220 | 10 | 30 |
Lazio | 5.865.544 | 49 | 146 |
Liguria | 1.550.640 | 13 | 39 |
Lombardia | 10.060.574 | 83 | 250 |
Marche | 1.525.271 | 13 | 38 |
Molise | 305.617 | 33 | 88 |
Piemonte | 4.356.406 | 36 | 108 |
Puglia | 4.029.053 | 33 | 100 |
Sardegna | 1.639.591 | 14 | 41 |
Sicilia | 4.999.891 | 41 | 124 |
Toscana | 3.722.729 | 31 | 93 |
Trento | 541.098 | 44 | 13 |
Umbria | 882.015 | 77 | 22 |
Val D’Aosta | 125.666 | 11 | 33 |
Veneto | 4.905.854 | 41 | 122 |
TOTALE GENERALE | 60.339.096 | 500 | 1.500 |
—(*) Medici abilitati e non specializzati, Infermieri, Assistemti Sanitari, Tecnici della Prevenzione negli ambienti e luoghi di lavoro e Studenti. |
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ORDINANZA 11 agosto 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ORDINANZA 17 agosto 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 15 marzo 2020, n. 650 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 02 ottobre 2020, n. 705 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 07 ottobre 2020, n. 706 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 13 ottobre 2020, n. 707 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…