PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 24 ottobre 2020, n. 709

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Art. 1

Reperimento figure professionali

Al fine di garantire l’operatività del sistema di ricerca e gestione dei contatti dei casi di COVID-19 (contact tracing), il Dipartimento della protezione civile con apposito avviso da pubblicarsi sul sito del medesimo Dipartimento, provvede al reperimento, su base regionale, di:

– 1500 unità di operatori sanitari individuati tra: medici abilitati non specializzati, infermieri, assistenti sanitari, tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, anche in quiescenza, in possesso dei relativi titoli abilitativi e regolarmente iscritti agli ordini professionali o albi professionali, nonché studenti iscritti al terzo anno dei corsi di laurea triennali delle suddette professioni sanitarie ed in regola con i crediti formativi universitari previsti dal relativo piano di studi;

– 500 unità di addetti ad attività amministrativa di età tra i 18 e i 30 anni, in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e di patente europea ECDL, con preferenza per i soggetti di età minore e, a parità di età, con prole, da destinare a supporto delle strutture sanitarie regionali.

Gli studenti iscritti al terzo anno dei corsi di laurea in infermieristica, assistenza sanitaria e tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro coadiuvano i professionisti sanitari impiegati nel contact tracing.

Gli addetti all’attività amministrativa supportano le strutture sanitarie nelle funzioni di data entry e per ogni attività correlata.

Le predette unità di operatori sono ripartite tra le regioni e le province autonome sulla base della popolazione ivi residente, come da tabella allegato 1.
Alla manifestazione di interesse non possono partecipare i dipendenti privati operanti nel settore sanitario e socio-sanitario al fine di non pregiudicare i livelli di servizio attuali e i dipendenti pubblici.
Sulla base delle richieste di partecipazione pervenute al Dipartimento della protezione civile viene redatto un apposito elenco su base regionale. L’elenco è trasmesso alle regioni e province autonome ed è pubblicato sul sito del Dipartimento della protezione civile. Ciascuna regione e provincia autonoma interessata, anche attraverso le proprie aziende del servizio sanitario regionale, provvede a conferire ai soggetti ricompresi nell’elenco del Dipartimento della protezione civile, residenti o dimoranti nella medesima regione e provincia autonoma, previa verifica dei requisiti, appositi incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata massima non superiore al 31 gennaio 2021, prorogabili in ragione del perdurare dell’esigenza e dello stato di emergenza, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, nei limiti delle risorse disponibili e delle unità indicate nell’allegato 1. I predetti incarichi sono conferiti in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.
E’ data facoltà a ciascuna regione e provincia autonoma, in cui emerga l’esigenza di utilizzare unità di operatori, di attingere all’elenco di altre regioni o province autonome che abbiano già soddisfatto il fabbisogno di risorse umane e che non abbiano utilizzato tutte le unità assegnate in base al comma 2.
Agli operatori incaricati viene riconosciuto un compenso orario pari a 30 euro lordi per i medici, 26 euro lordi per gli infermieri, assistenti sanitari, tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, 15 euro lordi per gli studenti e gli addetti alle attività amministrative, omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell’incaricato e del datore di lavoro. La prestazione lavorativa è di 35 ore settimanali per i medici, gli infermieri, gli assistenti sanitari, i tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e gli addetti alle attività amministrative e di 20 ore settimanali per gli studenti.
Il rapporto di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa, per quanto non previsto dal comma 6 è disciplinato dalle disposizioni previste in materia di organizzazione del lavoro dell’ordinamento di ciascun ente datore di lavoro.
La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, è estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall’applicazione della presente ordinanza.
Il periodo relativo alla durata dei rapporti di cui al presente articolo non è computabile ai fini di cui all’art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 2

Deroghe

Per l’attuazione delle attività previste dalla presente ordinanza, è autorizzata la deroga alle seguenti disposizioni:

– art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

– art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

– art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 3

Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede, nel limite massimo complessivo di 25,725 milioni di euro, a valere sulle somme stanziate per l’emergenza.
Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulle contabilità speciali intestate ai presidenti di regione e provincia autonoma – soggetti attuatori ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti.

Allegato 1

Unità a supporto delle Strutture sanitarie territoriali
RegioniPopolazione ResidenteAmministrativeSanitarie (*)
Abruzzo1.311.5801133
Basilicata562.8695514
Bolzano531.1784413
Calabria1.947.1311648
Campania5.801.69248144
Emilia-Romagna4.459.47737111
Friuli VG1.215.2201030
Lazio5.865.54449146
Liguria1.550.6401339
Lombardia10.060.57483250
Marche1.525.2711338
Molise305.6173388
Piemonte4.356.40636108
Puglia4.029.05333100
Sardegna1.639.5911441
Sicilia4.999.89141124
Toscana3.722.7293193
Trento541.0984413
Umbria882.0157722
Val D’Aosta125.6661133
Veneto4.905.85441122
TOTALE GENERALE60.339.0965001.500
—(*) Medici abilitati e non specializzati, Infermieri, Assistemti Sanitari, Tecnici della Prevenzione negli ambienti e luoghi di lavoro e Studenti.