PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 26 novembre 2020, n. 716
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
Art. 1
Disposizioni per garantire la continuità operativa degli Uffici del Ministero della salute
1. Il Ministero della salute è autorizzato, anche in deroga all’art. 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all’art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e all’Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005, ad avvalersi, fino al 31 gennaio 2021, mediante il soggetto attuatore già individuato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 414 del 7 febbraio 2020, degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020 e alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020 e n. 645 dell’8 marzo 2020, fermi gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità, con oneri quantificati in euro 3.929.388,61.
2. Il personale medico di cui al comma 1 continua ad essere autorizzato in via straordinaria anche allo svolgimento delle funzioni proprie del medico di porto ed aeroporto in materia di profilassi internazionale, di cui all’art. 2, comma 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637/2020.
3. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 è, altresì, autorizzato a prorogare, fino al 31 gennaio 2021 l’affidamento in outsourcing del servizio di contact center di I livello attivato ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 645 dell’8 marzo 2020 per il potenziamento del Servizio 1500 – numero di pubblica utilità, con oneri quantificati in euro 3.000.000,00.
4. Al proprio personale non dirigenziale direttamente impegnato nell’emergenza epidemiologica da COVID-19 dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 gennaio 2021, il Ministero della salute è autorizzato, anche oltre i limiti delle risorse assegnate nell’anno 2020, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di durata massima dell’orario di lavoro, a corrispondere compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso in presenza sul luogo di lavoro, nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, esclusivamente nei confronti dei dipendenti effettivamente impiegati in attività direttamente connesse alla gestione della situazione emergenziale, oltre i limiti quantitativi e di spesa previsti dalla normativa anche contrattuale vigente in materia, nel limite massimo di spesa di euro 511.597,00, di cui euro 359.930,00 a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente per l’esercizio finanziario 2020, nello Stato di previsione della spesa del Ministero della salute per le predette finalità, e quanto ad euro 151.667,00 a carico delle risorse indicate al comma 5.
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, quantificati complessivamente in euro 7.081.056,61 si provvede a valere sulla contabilità speciale di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020. A tal fine il Ministero della salute è autorizzato a trasferire sulla predetta contabilità speciale le risorse pari ad euro 2.165.539,31 allocate sul capitolo 4393 del centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), di cui euro 700.000,00 a carico dell’esercizio finanziario 2020 ed euro 1.465.539,31 a carico dell’esercizio finanziario 2021.
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