PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Provvedimento 31 luglio 2018
Approvazione del modello di comunicazione e delle modalità per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, istituito dall’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
Art. 1
(Approvazione del modello di comunicazione)
E’ approvato il modello di comunicazione telematica, con le relative istruzioni e l’annessa informativa sul trattamento dei dati personali, per la fruizione del contributo sotto forma di credito di imposta di cui all’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
Il modello è utilizzato dai soggetti (imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali) che intendono beneficiare del credito d’imposta in relazione agli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, secondo le modalità ed i criteri disciplinati dal Regolamento emanato con il decreto del Presidente del Consiglio di ministri in data 16 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 170 del 24 luglio 2018.
Art. 2
(Utilizzo del modello)
Il modello va utilizzato, barrando la relativa casella, per presentare:
– la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”. La comunicazione prevista dall’articolo 5, comma 1, del Regolamento di cui all’articolo 1, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato, deve essere presentata per poter beneficiare del credito d’imposta;
– la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”. La dichiarazione va resa per dichiarare, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’effettiva realizzazione, nell’anno agevolato, degli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, inviata in precedenza.
Per gli investimenti realizzati nell’anno 2017 il modello va presentato esclusivamente nella modalità di “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.
Se l’ammontare complessivo del credito d’imposta indicato nella “Comunicazione” o nella “Dichiarazione sostitutiva” è superiore a 150.000 euro, il richiedente è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:
– di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste);
– di aver indicato nel riquadro “Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia” i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Tale dichiarazione sostitutiva va resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, apponendo la firma nell’apposito riquadro, e va resa sia nella “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” sia nella “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.
Art. 3
(Modalità di presentazione del modello)
Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri: www.informazioneeditoria.gov.it e sul sito internet dell’Agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.it. Eventuali aggiornamenti del modello e delle istruzioni sono pubblicati sugli stessi siti internet delle due Amministrazioni.
La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva sono presentate, esclusivamente in via telematica, al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate:
– direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
– tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario, ai sensi dell’articolo 3, comma 2-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998;
– tramite gli intermediari abilitati indicati nell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).
La presentazione è effettuata mediante i servizi resi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, a cui gli interessati possono accedere mediante l’identità SPID, oppure mediante le credenziali Entratel o Fisconline, rilasciate dall’Agenzia delle entrate, oppure mediante la Carta Nazionale dei Servizi. La prova dell’avvenuta presentazione è data dall’attestazione rilasciata dai servizi telematici di cui al comma 2.
I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di rilasciare al richiedente una copia della comunicazione presentata, nonché copia dell’attestazione rilasciata dai servizi telematici di cui al comma 2. I soggetti incaricati della trasmissione telematica sono inoltre tenuti a conservare l’originale della comunicazione sottoscritta dal richiedente, unitamente alla copia del documento di identità del richiedente stesso.
Art. 4
(Termini di presentazione)
La “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per l’accesso al beneficio per l’anno 2017 e la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” per l’accesso al beneficio per gli investimenti relativi all’anno 2018 sono presentate, separatamente, dal giorno 22 settembre 2018 al giorno 22 ottobre 2018, utilizzando il modello di cui all’articolo 2.
La “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per l’accesso al beneficio per l’anno 2018 è presentata dal 1° al 31 gennaio dell’anno 2019.
Art. 5
(Comunicazione del credito d’imposta fruibile)
Entro il 21 novembre 2018 il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri forma l’elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta per gli investimenti relativi all’anno 2018 con l’indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale. L’elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.
L’ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l’accertamento in ordine agli investimenti effettuati negli anni 2017 e 2018 è disposto con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.
Sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri: www.informazioneediloria.gov.it e sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it saranno pubblicati eventuali aggiornamenti della modulistica e delle relative istruzioni, ed ogni altra informazione e notizia utile ai fini della più corretta ed agevole fruizione della misura.
Allegato
MODELLO
(Testo dell’allegato)
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