Nel processo tributario il giudizio di rinvio è regolato dall’art. 63 del D.Lgs. n. 546/1992 il quale statuisce che “… 1. Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili.
2. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l’intero processo si estingue.
3. In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) a cui il processo e’ stato rinviato. In ogni caso, a pena d’inammissibilità, deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.
4. Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui e’ stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.
5. Subito dopo il deposito dell’atto di riassunzione, la segreteria della commissione adita richiede alla cancelleria della Corte di cassazione la trasmissione del fascicolo del processo. …”
Possono individuarsi due tipologie di giudizio di rinvio quello:
- prosecutorio (o “proprio” o “rescindente”) è caratterizzato dall’annullamento di una sentenza da parte della Cassazione per i motivi di cui ai numeri 3 o 5 dell’art. 360 del c.p.c. e viene normato dagli artt. 392-394 c.p.c.;
- restitutorio (o “improprio” o “rescissorio”) è caratterizzato dall”annullamento di una sentenza per i motivi di cui al numero 4 dell’art. 360, in quanto risultata priva di alcuni dei requisiti necessari per un corretto svolgimento del processo e dalla ripetizione della fase di merito dinanzi al giudice del rinvio. In tale giudizio non trovano applicazione gli articoli 392-394 c.p.c.
In particolare il rinvio restitutorio (o “improprio” o “rescissorio”) si contraddistingue in quanto il giudice di rinvio non dovrà correggere un giudizio che la Suprema Corte ha riconosciuto erroneo e illegittimo, poiché la cassazione della sentenza è avvenuta per violazioni delle norme processuali (per le più varie ragioni ipotesi classica è la violazione del litisconsorzio necessario). Pertanto in tale ipotesi il giudizio continua, senza le preclusioni e i condizionamenti tipici del rinvio prosecutorio, dinanzi al giudice ad quem, il quale pronuncerà una sentenza soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione.
In base a quanto sopra scritto non sono qualificabili come giudizio di rinvio la cassazione della sentenza per motivi di giurisdizione o di competenza di cui ai numeri 1 e 2 dell’art. 360
La Cass. ordinanza n. 20607 del 2022 in tema di giudizio “rescindente” ha affermato che “… Questa Corte (Cass. 1527/2012; conf. Cass. 24042/2014), nel ribadire i principi già affermati dalle S.U. nella sentenza n. 5087/2008, ha chiarito che “la sentenza che dispone il rinvio a norma dell’art. 383, primo comma, cod. proc. civ. (cosiddetto rinvio proprio o prosecutorio) contiene una statuizione di competenza funzionale nella parte in cui individua l’ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado) ed una statuizione sull’alterità del giudice rispetta ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato; ne consegue che, se il giudizio viene riassunto davanti all’ufficio giudiziario individuato nella sentenza della Corte di cassazione, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati; se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo violata la statuizione sull’alterità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell’art. 158, cod. proc. civ., senza che occorra fare ricorso alla ricusazione (art. 52, cod. proc. civ.), essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull’alterità»
In tema di giudizio “rescindente” la Suprema corte con l’ordinanza n. 5938 del 2021 ha affermato che “… l’insegnamento di Sez. U, 27 febbraio 2008, 5087 (e successive conff. Sez. 1, 2 febbraio 2012, n. 1527, Sez. 6-3, 12 novembre 2014, n. 24042 e Sez. 6-5, 5 maggio 2017, n. 11120) secondo cui, tra l’altro, «La sentenza che dispone il rinvio a norma dell’art. 383, primo comma, cod. proc. civ. (cosiddetto rinvio proprio o prosecutorio), contiene una statuizione di competenza funzionale nella parte in cui individua l’ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado) ed una statuizione sull’alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato. Ne consegue che, se il giudizio viene riassunto davanti all’ufficio giudiziario individuato nella sentenza della Corte di cassazione, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati; (…)»
[…]
detta pronuncia le Sezioni Unite hanno composto un contrasto manifestatosi sulla portata dell’art. 383, comma 1, c.p.c. affermando che: a) nel rinvio cd. proprio o prosecutorio, si rimette alla Corte di cassazione la scelta del giudice del rinvio sulla base di due soli requisiti: che si tratti di un giudice di pari grado e che sia un giudice “altro” rispetto a quello che ha emesso la sentenza impugnata; b) solo il primo requisito integra una questione di competenza, mentre l’espressione “altro giudice” non impone il rinvio ad altro “ufficio giudiziario”; c) l’individuazione del giudice (inteso come ufficio giudiziario) del rinvio prosecutorio integra un’affermazione di competenza funzionale inderogabile (sub specie di competenza per grado) dello stesso; d) «Sennonché una volta ritenuto che il concetto di competenza viene in rilievo solo con riferimento all’ufficio giudiziario unitariamente inteso, la sentenza cassatoria nell’individuare quale sia tale ufficio giudiziario del rinvio ha completato la sua pronunzia nella parte di pura individuazione del giudice competente. (…) “stesso giudice”, ai fini della competenza, è l’ufficio giudiziario cui appartiene la sezione a suo tempo designata dalla Cassazione con rinvio ex art. 383 c.p.c., non detta sezione, e l’articolo citato non comporta che l’organo designato assume in ogni caso il connotato di ufficio designato nel senso in cui se parla a proposito della competenza propriamente intesa» (punto 6.3); e) è principio consolidato che la ripartizione delle attribuzioni tra le sezioni di un ufficio giudiziario non dà luogo a questione di competenza e che le sezioni distaccate costituiscono articolazioni interne del medesimo ufficio giudiziario e, in quanto tali, sono prive di rilevanza esterna, sicché i rapporti tra sede principale e sede distaccata non possono mai dare luogo a questioni di competenza; f) ne consegue che «la sentenza che dispone il rinvio costituisce individuazione del giudice funzionalmente competente (e quindi statuizione sulla competenza) nella sola parte che individua l’ufficio giudiziario di pari grado davanti al quale dovrà riassumersi il giudizio di rinvio, che potrà, quindi, essere o lo stesso ufficio giudiziario o altro ufficio, purché di pari grado, mentre le locuzioni “ad altra sezione” o “in diversa composizione” sono espressioni sostanzialmente equipollenti per affermare la necessità dell’alterità del giudice, come persona fisica, rispetto a quello che ha pronunziato la sentenza cassata»
va pertanto affermato il seguente principio di diritto: «nel rinvio cd. proprio o prosecutorio, a norma dell’art. 383, comma 1, c.p.c., il provvedimento cassatorio esaurisce l’individuazione del giudice del rinvio con l’indicazione dell’ufficio giudiziario, unitariamente inteso, di pari grado rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, senza che rilevi anche l’articolazione organizzativa interna in sezioni dell’ufficio giudiziario indicato» …”
Principio dell’alterità del giudice di rinvio
La Cassazione ordinanza n. 4952 depositata il 24 febbraio 2021 (vedasi anche Cassazione ordinanza n. 2248 del 2021) “… il principio dell’alterità del giudice di rinvio, sancito dall’art. 383 cod. proc. civ., ha la finalità di garantire la migliore tutela dell’imparzialità e della funzionalità del giudizio (Cass., sez. U, 15/10/1999, 731) ed è rispettato sia quando, dopo la cassazione, la causa venga rinviata ad altro ufficio giudiziario, sia quando il rinvio avvenga allo stesso ufficio
in diversa composizione, ovvero ad altro giudice monocratico dello stesso ufficio, purché non sussista identità personale tra il giudice del rinvio e quello che pronunziò la sentenza cassata (in tal senso, Cass., sez. 3, 31/05/2012, n. 8723).
Una volta designato, da parte della Corte di Cassazione, il giudice di rinvio e divenuta con ciò inderogabile e incontestabile la relativa competenza funzionale per materia (Cass., sez. 3, 21/02/2001 n. 2510), infatti, per il rispetto del principio di alterità è sufficiente che l’organo giudicante sia diverso da quello che ha emesso la sentenza cassata, pur se il luogo dell’ ufficio giudiziario è il medesimo (Cass., sez. 3, 21/02/2001 n. 2510), giacché, in caso di giudizio di rinvio svoltosi davanti allo stesso magistrato persona fisica o davanti a un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, si verifica la nullità ex art. 158 cod. proc. civ. attinente alla costituzione del giudice, per violazione della statuizione sull’alterità, senza che occorra fare ricorso alla ricusazione (art. 52 cod. proc. civ.), come invece sostenuto dal controricorrente, essendosi la sentenza cassatoria già pronunciata sull’alterità (Cass. sez. U, 27/02/2008, n. 5087; in senso conforme, Cass., sez. 1, 02/02/2012, 1527; Cass., sez. 6 – 3, 12/11/2014, n. 24042; Cass., sez. 6-5, 05/05/2017n. 11120; Cass., sez. L., 17/11/2017, n. 27323). …”
Riassunzione del giudizio
Il giudizio deve essere riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di cassazione con rinvio dalla parte che ha interesse, nei confronti di tutte le altre parti personalmente, e nelle forme previste per il procedimento davanti alla Corte di Giustizia Tributaria a cui il processo è stato rinviato. In assenza di riassunzione del giudizio si verifica l’estinzione del giudizio di rinvio, “l’intero processo si estingue”, con conseguente definitività dell’atto impositivo impugnato ed esigibilità del tributo.
Va premesso che le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle espresse in tale procedimento, salvo gli adeguamenti imposti dalla pronuncia del giudice di legittimità.
Il giudizio di rinvio è caratterizzato dal divieto per le parti di ampliare il thema decidendum, produrre nuovi documenti, né chiedere nuovi mezzi di prova, salvo che ciò sia reso necessario dalle statuizioni della Cassazione.
Il giudice del rinvio, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., deve conformarsi al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte. Infatti per le violazione o falsa applicazione di norme di diritto di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., il giudice del rinvio dovrà applicare al caso concreto la norma di diritto così come interpretata dalla Suprema Corte. Se la sentenza di secondo grado è stata cassata per un vizio di motivazione ex n. 5 dell’art. 360 c.p.c., il giudice del rinvio dovrà compiere un nuovo apprezzamento dei fatti, al fine di emettere una pronuncia correttamente motivata. Nel caso di rinvio derivante da un error in procedendo, il processo regredisce alla fase in cui si è verificato tale vizio, e il giudice del rinvio dovrà riesaminare interamente la causa.
La Corte Suprema sul punto ha affermato che “… il giudice del rinvio conserva tutti i poteri di indagine e di valutazione della prova, potendo compiere anche ulteriori accertamenti giustificati dalla sentenza di annullamento e dall’esigenza di colmare le carenze da questa riscontrate (Cass., Sez. I, 10 dicembre 2018, n. 31901; Cass., sez. V, ordinanza n. 3600 del 2020; Cass. ordinanza n. 28884 del 2022) …”
Da ultimo si rammenta che in tema di questioni c.d. “assorbite” essa vanno riproposte al giudice del rinvio, dalla parte che vi ha interesse, altrimenti si intendono rinunciate.
Carattere chiuso del giudizio di rinvio
Il giudizio di rinvio ha carattere cd. “chiuso” la Corte di Cassazione, sez. lavoro, ordinanza n. 25969 depositata il 6 settembre 2023 ha chiarito che “… la ricostruzione ampiamente consolidata nella giurisprudenza di questa Corte sul carattere cd. chiuso del giudizio di rinvio (di recente, Cass. S.U. n. 17332/2021, Cass. n. 8039/2023) evidenzia che quest’ultimo non costituisce la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, bensì la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione; il giudizio di rinvio si presenta, quindi, come una prosecuzione del processo di Cassazione, nel corso del quale il giudice di merito ha il compito di svolgere quelle attività necessarie a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla S.C. ai sensi dell’art. 384 c.p.c.; pertanto il giudice del rinvio, riassunta la causa, dovrà innanzitutto individuare l’oggetto del giudizio attraverso un’attenta ricostruzione delle censure accolte dalla Cassazione, per poi adoperarsi nell’espletamento delle attività conseguenti;
[…] il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio può essere fondato soltanto sulla deduzione dell’infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronuncia di annullamento, ed il sindacato della S.C. in questa sede si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice di rinvio, per effetto di tale affidamento e dell’osservanza dei relativi limiti; infatti, non costituendo il giudizio di rinvio la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, ma la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione, in quella fase non possono formare oggetto di discussione tutte le questioni che costituiscono presupposti, esplicitamente o implicitamente, decisi nella pronuncia della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 28544/2008);
[…] la denuncia del mancato rispetto da parte del giudice di rinvio del decisum della sentenza di cassazione concreta denuncia di error in procedendo per aver operato il giudice stesso in ambito eccedente i confini assegnati dalla legge ai suoi poteri di decisione, per la cui verifica la Corte di Cassazione ha tutti i poteri del giudice del fatto in relazione alla ricostruzione dei contenuti della sentenza rescindente, la quale va equiparata al giudicato, partecipando della qualità dei comandi giuridici, con la conseguenza che la sua interpretazione deve essere assimilata, per l’intrinseca natura e per gli effetti che produce, all’interpretazione delle norme giuridiche (Cass. n. 6461/2005, n. 6344/2019); …”
Gli Ermellini con l’ordinanza n. 5588 depositata il 1° marzo 2024 ha riaffermato che la “… natura del giudizio di rinvio evidenzia che quest’ultimo non costituisce la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, bensì la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione; il giudizio di rinvio si presenta, quindi, come una prosecuzione del processo di Cassazione, nel corso del quale il giudice di merito ha il compito di svolgere quelle attività necessarie a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla S.C. ai sensi dell’art. 384 c.p.c.; pertanto il giudice del rinvio, riassunta la causa, dovrà innanzitutto individuare l’oggetto del giudizio attraverso un’attenta ricostruzione delle censure accolte dalla Cassazione, per poi adoperarsi nell’espletamento delle attività conseguenti;
(…) il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio può, dunque, essere fondato soltanto sulla deduzione dell’infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronuncia di annullamento, ed il sindacato della S.C. in questa sede si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice di rinvio, per effetto di tale affidamento e dell’osservanza dei relativi limiti; infatti, non costituendo il giudizio di rinvio la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, ma la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione, in quella fase non possono formare oggetto di discussione tutte le questioni che costituiscono presupposti, esplicitamente o implicitamente, decisi nella pronuncia della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 28544/2008);
(…) in ragione della struttura cd. chiusa propria del giudizio di rinvio, il giudice di rinvio è di norma vincolato dalla sentenza di cassazione che dispone il rinvio stesso, anche nel caso in cui essa non si limiti ad accertare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto o il vizio di motivazione che inficiano la sentenza cassata e ad adottare le pronunce consequenziali, ma anche quando essa contenga statuizioni ulteriori (v., per tutte, Cass. n. 21006/2005); …”
Il Supremo consesso con l’ordinanza n. 15971 depositata il 7 giugno 2024 ha ribadito che ” la riassunzione della causa – a seguito di cassazione della sentenza – dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l’altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell’ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione.
Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l’effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall’altro, la formazione del giudicato interno (Cass., Sez. 2, n. 5137 del 21 febbraio 2019). “
Effetto espansivo interno
la giurisprudenza (Cass., Sez. L, n. 5550 del 1° marzo 2021; Cass., sez. L, ordinanza n. 15971 dep. 7 giugno 2024) ha chiarito che ” l’effetto espansivo interno derivante dalla riforma o cassazione parziale della sentenza, previsto dall’art. 336, comma 1, c.p.c., trova applicazione rispetto ai capi della pronunzia non impugnati autonomamente, ma necessariamente dipendenti da altro capo impugnato, ivi compresi quei capi che abbiano formato oggetto di impugnazione separata quando questa sia stata rigettata, non potendo il nesso di pregiudizialità-dipendenza tra gli uni e gli altri essere escluso dalla eventuale decisione sfavorevole sul gravame che abbia riguardato i capi dipendenti.
In particolare, si è affermato che, in ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza potere estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa (Cass., Sez. 1, n. 7091 del 3 marzo 2022).”
Limiti dei poteri del giudice di rinvio
Il Supremo consesso con l’ordinanza , sez. L., n. 17008 depositata il 20 giugno 2024 ha precisato che “… i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio siano diversi, a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l’una e per l’altra ragione: infatti, nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384, primo comma c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda, esso può non solo valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la potestas iudicandi del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (Cass. 24 ottobre 2019, n. 27337; Cass. 14 gennaio 2020, n. 448; Cass. 15 giugno 2023, n. 17240); …”