Possono individuarsi due tipologie di giudizio di rinvio quello:
- prosecutorio (o “proprio” o “rescindente”) è caratterizzato dall’annullamento di una sentenza da parte della Cassazione per i motivi di cui ai numeri 3 o 5 dell’art. 360 del c.p.c. e viene normato dagli artt. 392-394 c.p.c.;
- restitutorio (o “improprio” o “rescissorio”) è caratterizzato dall”annullamento di una sentenza per i motivi di cui al numero 4 dell’art. 360, in quanto risultata priva di alcuni dei requisiti necessari per un corretto svolgimento del processo e dalla ripetizione della fase di merito dinanzi al giudice del rinvio. In tale giudizio non trovano applicazione gli articoli 392-394 c.p.c.
In particolare il rinvio restitutorio (o “improprio” o “rescissorio”) si contraddistingue in quanto il giudice di rinvio non dovrà correggere un giudizio che la Suprema Corte ha riconosciuto erroneo e illegittimo, poiché la cassazione della sentenza è avvenuta per violazioni delle norme processuali (per le più varie ragioni ipotesi classica è la violazione del litisconsorzio necessario). Pertanto in tale ipotesi il giudizio continua, senza le preclusioni e i condizionamenti tipici del rinvio prosecutorio, dinanzi al giudice ad quem, il quale pronuncerà una sentenza soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione.
In base a quanto sopra scritto non sono qualificabili come giudizio di rinvio la cassazione della sentenza per motivi di giurisdizione o di competenza di cui ai numeri 1 e 2 dell’art. 360