CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 16002 depositata il 7 giugno 2023 – In base al disposto di cui all’ art. 393 c.p.c., l’estinzione del giudizio di rinvio determina l’estinzione dell’intero giudizio, pur rimanendo la sentenza di cassazione – cioè il principio di diritto ed i fatti accertati che ne costituiscono il sostrato – vincolante per il giudice davanti al quale l’azione venga riproposta. La natura impugnatoria del giudizio tributario determina tuttavia – a seguito della mancata tempestiva riassunzione del giudizio di rinvio – la definitività del provvedimento amministrativo fiscale impugnato, così da rendere vana l’efficacia del principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione