La Corte di Cassazione, sezioni unite, prima con la sentenza n. 2075 depositata il 19 gennaio 2024 hanno affermato che la procura speciale non richiede la contestualità del conferimento rispetto alla redazione dell’atto, successivamente con la sentenza n. 2077 depositata il 19 gennaio 2024 ha statuito il principio di diritto secondo cui “… in caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici – al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l’atto è notificato ovvero mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l’atto è depositato – di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione …”

Il suddetto principio di diritto fa seguito a quello stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36507 del 2022 che statui che “In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti

Per cui per il Supremo consesso la procura alle liti rilasciata su supporto cartaceo con sottoscrizione autografa autenticata dal difensore depositata e notificata in modalità telematica unitamente al ricorso per Cassazione è una valida procura speciale apposta in calce al ricorso stesso, in quanto grazie alla “collocazione topografica” della procura che essa “debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere”. 

La suddetta interpretazione delle Sezioni Unite troverà applicazione anche quando nel processo di cassazione lo strumento telematico sarà l’unico utilizzabile, il requisito della “congiunzione materiale” verrà soddisfatto inserendo il documento contenente la procura speciale nel messaggio PEC con cui si procede alla notifica dell’atto cui si riferisce ovvero nella busta telematica con la quale si procede al deposito del medesimo atto.

Inoltre per i giudici di legittimità (Cass. sez. unite sentenza n. 2077 del 2024) “… Una lettura coerenziatrice dell’art. 83, terzo comma, c.p.c. impone di considerare omogenea la disciplina, di fonte legale, delle tre ipotesi di procura speciale alle liti ivi contemplate – su foglio/documento informatico/copia informatica autenticata -, ossia, in tutti i casi, rilasciate su supporto (analogico o digitale) separato dall’atto cui la procura stessa afferisce.

Ciò tanto più rispetto alle procure in modalità digitale e digitalizzata, in cui neppure si configura una ‘congiunzione materiale’, essendo questa, per entrambe le ipotesi, soltanto ‘virtuale’.

La congiunzione all’atto (ricorso) della procura digitale “medianti strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia”, che consente di “considera(rla) apposta in calce” – come si si esprime il terzo comma dell’art. 83 c.p.c., dando evidenza ad una presunzione legale assoluta, funzionale allo scopo di consentire all’avvocato di esercitare il potere certificatorio rispetto ad una procura alle liti configurabile come speciale – non differisce dalla congiunzione al ricorso della procura digitalizzata (da supporto cartaceo) che si realizza con la costituzione in giudizio del difensore “attraverso strumenti telematici” e la trasmissione della procura stessa “nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione di documenti informatici e trasmessi in via telematica”.

Quella congiunzione, virtuale, si attua in forza della stessa normativa regolamentare e, quindi, tecnica (il già citato d.m. n. 44/2011, agli artt. 13 e 18, e le specifiche tecniche del 16 aprile 2014 e successive modificazioni) che è richiamata dalla norma primaria di legge per entrambe le ipotesi di procura inerente al processo civile telematico (anche) di cassazione.

Una differenziazione di disciplina non troverebbe, quindi, alcuna ragione giustificatrice e, del resto, la stessa lettera della legge non la declina, dovendo – come detto – essere letta l’ultima parte del terzo comma dell’art. 83 c.p.c. in termini di regolamentazione omogenea, dettata da fonte normativa primaria, rispetto a tutte le fattispecie ivi considerate. 

(…)

Ne consegue che l’interpretazione qui adottata, che allinea la disciplina delle tre ipotesi di procura speciale alle liti ivi contemplate – su foglio/documento informatico/copia informatica autenticata -, ossia, in tutti i casi, rilasciate su supporto (analogico o digitale) separato dall’atto cui la procura stessa afferisce, mantiene la propria coerenza per essere incentrata – nella definitiva affermazione del processo telematico come forma ordinaria del rito – sul momento essenziale del deposito telematico dell’atto, da eseguire nel rispetto della già individuata normativa, anche regolamentare.

Disciplina che, sul punto, non risulta mutata nel profilo essenziale rappresentato dalla trasmissione prevista dall’art. 13 del d.m. n. 44, secondo le specifiche tecniche stabilite dall’art. 34, che prevedono l’inserimento dell’atto e degli allegati nella cosiddetta “busta telematica” (art. 14 delle specifiche tecniche attualmente in vigore), che rappresenta lo “strumento informatico” che realizza la congiunzione “virtuale” all’atto cui la procura si riferisce. …”

Procura speciale alle liti e collocamento temporale

Gli Ermellini, quindi, con la sentenza, sempre a sezioni unite, n. 2075 depositata il 19 gennaio 2024 hanno statuito il principio di diritto secondo cui “… In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso …”  (Cass.. sez. lavoro, ord. n. 7190 del 2024)

In particolare sulla tempistica di rilascio della procura, sempre, la sentenza a Sez. Un. 2075/2024 della Corte Suprema al punto 4.3. ha avuto comunque modo di precisare che « ciò che, dunque, rileva essenzialmente ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione è che il conferimento della procura alle liti avvenga all’interno della finestra temporale segnata dal momento (iniziale) di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello (finale) della notificazione del ricorso: dunque, rispettivamente, né prima, né dopo (per tutte: Cass., S.U., n. 35466/2021, citata). In questa finestra temporale la procura rilasciata su foglio separato ed afferente a ricorso redatto in modalità analogica (come nel caso di specie) “si considera apposta in calce” al ricorso stesso in forza di presunzione legale assoluta, giacché l’art. 83, terzo comma, c.p.c. così stabilisce qualora vi sia la “congiunzione materiale” tra la prima e il secondo, ossia in ragione di una operazione materiale di incorporazione (la “collocazione topografica”) tra due atti che nascono tra loro separati sia temporalmente, che spazialmente e la cui relazione fisica, instaurata dall’avvocato, è requisito necessario, ma anche sufficiente per soddisfare la prescrizione che il difensore stesso sia “munito di procura speciale”, come richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 365 c.p.c.».

I giudici di piazza Cavour hanno precisato, sul momento del conferimento della procura speciale, che “… ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore iscritto nell’apposito albo, richiesta dall’articolo 365 cod. proc. civ., è essenziale, da un lato, che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e, dall’altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata e pronunciata necessariamente in epoca antecedente al rilascio della procura speciale (cfr. Cass. 7084 del 28/03/2006: la Corte ha, nella specie, conseguentemente dichiarato inammissibile il ricorso proposto da difensore in possesso di una procura generale, priva di qualsiasi carattere di specialità e rilasciata in data antecedente all’emanazione della sentenza impugnata);

3. nello stesso solco si pone Cass. 21.11.2017 n. 27540, specificamente incentrata sulla necessaria anteriorità del rilascio della procura speciale rispetto alla sentenza da impugnare: si afferma che “è sin troppo noto che la procura per proporre ricorso per cassazione deve essere speciale e non può essere rilasciata in via preventiva, dal momento che il requisito della specialità della procura implica l’esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata. Ne consegue che la procura non può considerarsi speciale se rilasciata in data precedente a quella della sentenza da impugnare, sicché è inammissibile un ricorso sottoscritto da difensore che si dichiari legittimato da procura a margine dell’atto di citazione di primo grado” (ex plurimis, nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 2125 del 31/01/2006);

(…)

Cass. 8.10.2019 n. 25038 ha affermato il principio secondo cui “il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, quando manca la procura speciale alle liti idonea a dimostrare la anteriorità della procura rispetto alla proposizione del ricorso, o comunque mancano altri elementi – equipollenti – idonei a dimostrare in modo certo l’anteriorità del conferimento della procura rispetto alla notificazione del ricorso” (v., in tali termini, Cass. 25038/19 cit., con richiamo a Sez. U, sentenza n. 6334 del 5.7.1994; Cass. 16.8.2000 n. 10821; Cass. 11.6.2019 n. 15662); …” (Cass. ordinanza n. 7474 del 2020)

Pertanto per i giudici della Suprema Corte la procura speciale alle liti “non contestuale” è rispettosa di alcuni generali principi affermati in materia, anche da parte delle corti sovranazionali. Su tutti, quello che impone di evitare eccessi di formalismo e, quindi, restrizioni del diritto della parte all’accesso a un tribunale che non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali (art. 6 § 1, CEDU; Corte EDU, 16 giugno 2015, Mazzoni c. Italia; Corte EDU 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia; Corte EDU, 28 ottobre 2021, Succi c. Italia; Cass., sez. un., 13 dicembre 2016, n. 25513; Cass., sez. un., 29 maggio 2017, n. 13453; Cass., sez. un., 7 novembre 2017, n. 26338; Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass., sez. un., 24 settembre 2018, n. 22438; Cass., 4 febbraio 2022, n. 3612; Cass., 4 marzo 2022, n. 7186; Cass., sez. un., 18 marzo 2022, n. 8950).

Per cui risulta ictu oculi  come, al fine di una reale e piena esplicazione del diritto di difesa, la “funzione di grande rilievo sociale” dell’avvocato che assume una peculiare importanza nell’esercizio della giurisdizione.

Nullità della procura 

La Suprema corte (Cass n. 20896 del 2023; Cass., sez- lavoro, ordinanza n. 8334 depositata il 27 marzo 2024) sul tema della nullità della procura speciale su atto congiunto al ricorso ha puntualizzato ed affermato che “…Tuttavia, sulla scia delle sezioni unite citate, è stato poi chiarito che nel giudizio di legittimità, la nullità della procura speciale rilasciata su atto congiunto al ricorso è determinata dal contestuale ricorrere di quattro circostanze:

1) il riferimento ad attività tipiche del giudizio di merito;

2) la mancanza della indicazione della data;

3) la mancanza della indicazione del numero e dell’anno del provvedimento impugnato;

4) la mancanza di una proposizione esplicita di conferimento del potere di proporre ricorso per cassazione. …”

Posizione topografica della procura

Sul punto i giudici della Suprema Corte con l’ordinanza n. 14287 depositata il 24 maggio 2023 hanno fatto chiarezza sulla nullità, per violazione delle prescrizioni degli artt. 83 e 365 c.p.c., in combinazione tra loro,  della procura se la sua collocazione topografica o che non sia allegata materialmente al ricorso e non risulta notificata insieme con esso.  

I giudici di piazza Cavour hanno quindi precisato che “… Ai fini della sussistenza del requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (nonché del controricorso e degli atti equiparati), rileva, a prescindere dal contenuto, la collocazione topografica della procura, di modo che la firma per autentica apposta dal difensore ex art. 83 c.p.c. su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata a quella relativa alla procura redatta a margine o in calce all’atto.

La posizione topografica della procura conferisce difatti la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e, a un tempo, dà luogo alla presunzione di riferibilità di essa al giudizio cui accede (Cass., sez. un., n. 36057/22), salva l’ipotesi del mero errore materiale, riscontrato in un caso di procura speciale ad impugnare che, sebbene non congiunta materialmente all’atto, individuava la pronuncia impugnata, era corredata di data certa successiva alla stessa e proveniva inequivocabilmente dalla parte ricorrente (Cass., sez. un., n. 26338/17).

(…) Ed è pur sempre l’incorporazione della procura nell’atto di impugnazione, la quale si determina anche per effetto della congiunzione, che comporta l’estensione alla prima della data del secondo, per cui si presume che la procura sia stata rilasciata anteriormente alla notificazione dell’atto che la contiene (Cass., sez. un., n. 35466/21, richiamata da Cass., sez. un., n. 36057/22, cit.): la procura dev’essere conferita antecedentemente o contemporaneamente alla notificazione del ricorso per cassazione, perché il ricorso nasce prima della sua notificazione (vedi Cass. sez. un., n. 11619/07; n. 929/12). …”

Inoltre, si è ricordato che in tema di introduzione del giudizio di legittimità con modalità telematiche, qualora dal messaggio di posta elettronica certificata relativo alla notificazione del ricorso per cassazione non risulti la procura speciale, quest’ultima, ove inserita in formato analogico nel “sottofascicolo di cortesia” e priva dei requisiti della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico, non è idonea a soddisfare le prescrizioni degli artt. 83 e 365 c.p.c. e non si può ritenere congiunta materialmente al ricorso che, perciò, deve essere dichiarato inammissibile (cfr. Cass. 14287 del 2023). (Cass., sez- lavoro, ordinanza n. 8334 depositata il 27 marzo 2024)

Infine, il Supremo consesso (Cass. s.u. 36057 del 2022) ha ribadito che “… in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti. (Cass n. 20896 del 2023). …” (Cass., sez- lavoro, ordinanza n. 8334 depositata il 27 marzo 2024)

Procura speciale rilasciata all’estero

Per la validità della procura speciale rilasciata all’estero è obbligatorio allegare la sua traduzione. 

Per i giudici di legittimità “… la procura speciale alle liti rilasciata all’estero (…) è nulla, agli effetti dell’art. 12 della legge 31 maggio 1995, n. 218, relativo alla legge regolatrice del processo, ove non sia allegata la traduzione dell’attività certificativa svolta dal notaio, e cioè l’attestazione che la firma sia stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l’identità, vigendo pure per gli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. 4 aprile 2018, n. 8174; Cass. 29 maggio 2015, n. 11165) …” (Cass. ordinanza n. 22184 del 2018)

Procura speciale cumulativa

La Corte Suprema ha statuito la validità della procura rilasciate per più controversie, riguardante la stessa materia  o tra loro collegate, mediante atto pubblico o scrittura autenticata dal notaio, avendo tale procura cumulativa natura diversa dalla procura speciale per il ricorso in cassazione.

E’ erronea, infatti, l’affermazione secondo la quale la procura speciale deve essere necessariamente e soltanto quella limitata a cause preventivamente indicate. Questa Corte ha avuto modo di affermare che “anche le procure professionali (così come le procure negoziali da cui derivavano) possono avere una diversa estensione; le procure speciali sono non solo quelle che si riferiscono ad una singola causa, ma anche quelle che sono estese a tutta una serie specifica di cause, caratterizzate dalla materia trattata o dalla sede territoriale o altrimenti. Anche queste procure sono del tutto valide e non comportano nullità nei giudizi in cui siano state utilizzate“(in tal senso Sez. L, Sentenza n. 20784 del 07/10/2010, Rv. 615438, in fattispecie in cui è stata ritenuta valida la procura rilasciata a un difensore per le controversie proposte dinanzi ad alcune Corti d’Appello, e soltanto per quelle in materia di lavoro, di assistenza e di previdenza. Si riporta di seguito la massima estratta: in tema di mandato difensivo, è valida la procura speciale alle liti rilasciata non per una singola causa ma per una serie di controversie, purché si tratti di controversie caratterizzate da unitarietà di materia o collegate tra loro da specifiche ed oggettive ragioni di connessione, atteso che la qualifica di “speciale” non sta ad indicare che la procura debba essere limitata ad una specifica controversia). Alla luce delle considerazioni svolte deve ritenersi sufficientemente specifica, in ragione della individuazione delle controversie sotto i profili oggettivo e soggettivo, la procura in disamina, conferita “per proporre le opposizioni avverso i decreti ingiuntivi notificati e notificandi dagli avvocati dipendenti dell’Istituto medesimo per ottenere il pagamento dell’importo a ciascuno di essi dovuto e a fronte dell’attività di difesa in giudizio svolta dall’Avvocatura dell’Istituto al fine del conseguimento dei crediti ceduti dall’Ente alla società di cartolarizzazione SCCI S.p.A., in base a quanto previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 89 del 26 marzo 2002” (Cass. ordinanza n. 5448 del 2016)

Procura speciale attestazione della firma da parte del difensore

La Corte Suprema con la sentenza a SS. UU. n. 2075 del 2024 ha precisato che “… La certificazione da parte dell’avvocato della sottoscrizione del conferente la procura alle liti è intesa non come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell’art. 2703 c.c. dal notaio o da un altro pubblico ufficiale all’uopo autorizzato, ma come “autenticazione minore” (o “vera di firma”)» e «ha soltanto una funzione di attestare l’appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona, senza che il difensore assuma su di sé, all’atto della autenticazione della firma, l’obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura (tra le altre: Cass., S.U., 21 febbraio 1994, n. 1667; Cass., S.U., 17 maggio 1995, n. 5398; Cass., S.U., 28 novembre 2005, n. 25032; Cass., S.U., 4 maggio 2006, n. 10219; Cass., Sez. II, 27 giugno 2011, n. 14190; Cass., S.U.,7 novembre 2013, n. 25036; Cass., Sez. III, 15 aprile 2019, n. 10451; Cass., Sez. II, 8 aprile 2021, n. 9362; Cass., S.U., n. 15177/2021, citata).

In ogni caso, come anche rilevato in dottrina, il riferimento alla disciplina di cui all’art. 2703 c.c. imporrebbe, semmai, una contestualità spaziale e temporale tra sottoscrizione della procura e certificazione dell’avvocato (ciò che trova una qualche rispondenza nella previsione di legge speciale, sopra richiamata, di cui all’art. 35- bis¸comma 13, del d.lgs. n. 25/2008, la quale – come evidenziato da Cass., S.U., n. 15177/2021 – individua, nella certificazione della data di rilascio della procura, “un autonomo presupposto di ammissibilità del ricorso, introdotto specificamente dal legislatore, che attribuisce al difensore due distinti poteri e che, ordinariamente, richiederà la presenza fisica del ricorrente all’atto del rilascio della procura speciale”) e non già tra la procura e la redazione del ricorso cui la stessa si viene a collocare topograficamente. …”

In particolare, nella sentenza a SS.UU. n. 2075/2024, è stato chiarito che “… già in tempi risalenti (Cass., Sez. II, 19 gennaio 1985, 144) si era affermato che, al fine della prova dell’autenticità della procura rilasciata in calce o a margine di uno degli atti indicati nel terzo comma dell’art. 83 c.p.c., è sufficiente che il difensore certifichi l’autografia della sottoscrizione della parte, non essendo necessaria l’attestazione dello stesso che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza, come è invece richiesto dall’art. 2703 c.c. per l’autentica della scrittura privata da parte del pubblico ufficiale. …”