Redditometro: le garanzie del Garante della privacy sul trattamento di dati personali effettuato dall'Agenzia delle entrateIl Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento del 21 novembre 2013 condiziona il proprio parere favorevole, all’utilizzo del redditometro, ad alcune modifiche dello strumento che l’Agenzia delle entrate ha messo appunto per cercare di combattere l’evasione fiscale. Il Garante nel provvedimento sopra indicato prescrive “l’adozione di una serie di misure e accorgimenti per ridurre al minimo i rischi per la privacy delle persone e rendere lo strumento di accertamento più efficace”.

Con l’ultima versione del redditometro il Fisco potrà utilizzare oltre cento fonti di spesa, per cui si comprendono le preoccupazioni del Garante e le condizioni imposte.

L’Amministrazione Finanziaria, tra le condizioni imposte dal Garante, non potrà utilizzare lo strumento del redditometro per indagare ogni aspetto della vita quotidiana dei contribuenti, e non sarà possibile utilizzare le “spese medie Istat” per risalire a standard di consumo, potrà utilizzare “unicamente le spese certe” per risalire ai redditi dei contribuenti. Altra condizione prescritta dal Garante è l’obbligo, da parte del Fisco, di informare chiaramente, quando invita il contribuente ad un contraddittorio, su quali sono i dati che è obbligato a dare e quali può comunicare solo facoltativamente.

Con una nota ufficiale del Garante per la privacy si legge che  “Nel corso della complessa e approfondita verifica preliminare svolta dal garante sul sistema di accertamento sintetico del reddito dei contribuenti sono emersi, anche a seguito di accertamenti ispettivi, numerosi profili di criticitàche rendevano il sistema non conforme alle norme sulla privacy”.

L’aspetto più delicato riguarda il profilo del contribuente che l’Agenzia delle Entrate sostanzialmente procedeva a profilare sulla base di  spese medie Istat per attribuirgli un valore di “consumo” e quindi di reddito. L’Agenzia delle entrate aveva affermato che avrebbe utilizzato queste medie in modo “residuale”. Ma il divieto su tale procedura è definitiva. Infatti per il Garante “Il reddito del contribuente potrà essere ricostruito utilizzando unicamente spese certe e spese che valorizzano elementi certi (possesso di beni o utilizzo di servizi e relativo mantenimento) senza utilizzare spese presunte basate unicamente sulla media Istat. Queste medie non potranno essere utilizzate nemmeno per determinare “spese frazionate e ricorrenti” (abbigliamento, alimentari, alberghi).

Anche in merito alla norma sull’affitto figurativo quello cioè attribuito al contribuente in assenza di abitazione in proprietà o locazione nel comune di residenza, il garante ha imposto che essa non potrà essere utilizzata per selezionare i contribuenti da sottoporre ad accertamento, ma solo, se necessario, a seguito del contraddittorio.

Le entrate hanno invece già modificato la lettera con la quale invitano al contraddittorio. Il Garante della privacy ha chiesto di specificare quali risposte sono “obbligatorie”, e quindi comportano sanzioni vanno applicate, e quali il contribuente può decidere di fornire solo volontariamente.

Con le istruzioni ed il modello della prossima dichiarazione dei redditi verranno inserite le avvertenza per informare il cittadino che i dati indicati potranno essere utilizzati per il redditometro.

Il Fisco, in base alle prescrizioni richieste dal Garante della privacy, dovrà innanzitutto porre particolare attenzione alla qualità e all’esattezza dei dati al fine di prevenire e correggere eventuali anomalie riscontrate nella banca dati o discordanze tra famiglia fiscale e anagrafica. La corretta composizione della famiglia è infatti elemento determinate per la ricostruzione del reddito familiare. Uno nodo – quello del confronto tra le diverse e molteplici banche dati – che certo richiederà attenzione anche da parte dei cittadini che riceveranno la lettera del Fisco.