La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 21105 depositata il 12 settembre 2017 intervenendo in tema del regime dei margine ai fini IVA affermando che il particolare regime IVA, previsto per le cessioni da parte di rivenditori di beni d’occasione, di oggetti d’arte, rappresenta un un regime d’imposizione speciale, facoltativo e derogatorio, in favore del contribuente, del sistema normale dell’IVA. Pertanto la sua disciplina va interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi, nei limiti di quanto necessario al raggiungimento dello scopo dell’istituto.
La vicenda ha riguardato una società rivenditrice di veicoli usati a cui veniva notificato degli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate contestava una serie di operazioni di vendita di autoveicoli a cui, a parere dell’Agenzia delle Entrate, era stato applicato illegittimamente il regime del margine di utile in materia di IVA. In particolare l’Amministrazione finanziaria contestava alla società di aver acquistato automezzi, provenienti da Stati esteri comunitari, da proprietari esercenti attività di autonoleggio e di leasing, come tali aventi diritto di detrarre l’IVA pagata a monte, sicché, mancando l’assolvimento definitivo dell’imposta, si trattava di operazioni che non potevano fruire del regime speciale del margine.
La società contribuente avverso gli atti impositivi proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici accolsero le doglianze della ricorrente. L’Amministrazione finanziaria impugnava la decisione del giudice di prime cure con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello respinsero le doglianze dell’Agenzia ritenendo che la società contribuente avesse correttamente applicato il regime del margine, affermando che non sussiste a carico del contribuente «obblighi investigativi» e della «presenza dell’indicazione contenuta nei libretti di circolazione e nelle fatture per cui i beni in discorso erano già stati assoggettati al predetto regime da parte del cedente comunitario», con la conseguenza che alla contribuente stessa non è imputabile «una responsabilità per negligenza, imprudenza od imperizia giacché l’Ufficio non ha mosso alcuna contestazione al trattamento fiscale della T.D. e delle sue cessionarie».
L’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTR proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini accolgono le doglianze del Fisco. I giudici di legittimità affermano nella sentenza in commento, oltre all’affermazione che trattandosi di un regime derogatorio e facoltativo la normativa deve essere interpretata in senso risterttivo, i seguenti principi di diritto:
- Con particolare riferimento alla compravendita di veicoli usati, il cessionario, al quale l’Amministrazione finanziaria contesti, in base a elementi oggettivi e specifici, tale fruizione, deve provare la propria buona fede, cioè di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto al fine di evitare di essere coinvolto in una tale situazione, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto. Rientra in tale condotta anche l’individuazione, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione in suo possesso, eventualmente integrati da elementi di agevole e rapida reperibilità, dei precedenti intestatari del veicolo, al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se l’IVA sia stata, o no, già assolta a monte da altri, nell’ambito della catena di fornitura, senza possibilità di detrazione: in caso di esito positivo, il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anche qualora l’Amministrazione dimostri, attraverso indagini e controlli inesigibili dal contribuente, che in realtà l’imposta, per qualsiasi motivo, non era stata detratta.
- Nell’ipotesi, invece, in cui dalla verifica del contribuente emerga che i precedenti titolari svolgano tutti attività di rivendita, noleggio o leasing nel settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione dell’avvenuto esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte per l’acquisto dei veicoli stessi, in quanto beni destinati a essere impiegati nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa, con conseguente negazione del diritto alla fruizione del trattamento fiscale più favorevole.