AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 12 febbraio 2019, n. 32
Regime speciale per lavoratori impatriati – articolo 16 del d.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147
Quesito
Il sig. ALFA, attualmente residente all’estero, riferisce di essersi laureato in Italia e di avere frequentato nel periodo 5 gennaio 2017-21 dicembre 2017 un corso universitario (Master MBA) presso l’istituto INSEAD di Fontainbleau in Francia avente valore di due anni accademici (come da certificati INSEAD che allega).
Successivamente al conseguimento del titolo, l’istante ha mantenuto la propria residenza ed il proprio domicilio in Francia fino al giorno 14 aprile 2018, anno in cui si è trasferito nel Regno Unito, dove ha iniziato a lavorare dal 16 aprile a tempo pieno presso la Società BETA International con sede a Londra (dove attualmente lavora).
L’istante precisa di essersi iscritto all’AIRE con decorrenza 16 giugno 2017 anche se di fatto aveva già trasferito la residenza ed il domicilio in Francia sin dall’inizio dell’anno. La residenza presso il registro AIRE è stata successivamente trasferita nel Regno Unito tramite istanza presentata al Consolato Italiano a Londra il 14 settembre 2018.
Ciò premesso, l’istante rappresenta di avere maturato l’intenzione di rientrare in Italia nel 2019, e chiede chiarimenti in ordine all’applicabilità dei benefici fiscali previsti per lavoratori “impatriati” ai sensi dell’articolo 16, comma 2 del D.Lgs. n. 147 del 2017.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene di potersi avvalere del regime fiscale previsto per lavoratori impatriati ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del d.Lgs. 147 del 2015.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 disciplina il regime speciale per i lavoratori impatriati, al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni. La disposizione prevede la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di imponibilità del reddito prodotto in Italia nella misura del 50 per cento, in favore di soggetti che trasferiscano la residenza nel territorio dello Stato.
L’agevolazione è applicabile a decorrere dal periodo di imposta in cui il soggetto trasferisce la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del TUIR e per i quattro periodi di imposta successivi, ove ricorrano i requisiti e le condizioni previsti, alternativamente, dal comma 1 o dal comma 2 dell’articolo 16 del d.Lgs. n. 147 del 2015.
Il comma 2, richiamato nell’istanza, prevede in particolare che sono destinatari del beneficio fiscale i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
1. sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, o
2. hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post laurem.
In base ai chiarimenti contenuti nella circolare n. 17/E del 2017, pertanto, i soggetti individuati dal comma 2, per fruire del beneficio, devono avere i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di un titolo di laurea;
b) aver svolto continuativamente un’attività di lavoro o studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più;
c) essere cittadini dell’unione europea o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni ai fini delle imposte sui redditi ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale;
d) svolgere un’attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia.
L’accesso al regime speciale presuppone che il soggetto non sia stato residente in Italia per un periodo minimo precedente all’impatrio. Con risoluzione n. 51/E del 2018, è stato precisato che, sebbene l’articolo 16 non indica espressamente, per i soggetti di cui al comma 2, un periodo minimo di residenza estera, esso prevede tuttavia un periodo minimo di lavoro (o di studio) all’estero di due anni; ciò considerato, la residenza all’estero per almeno due periodi di imposta si è ritenuto costituisse il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire, pertanto, l’accesso al regime agevolativo.
Considerato che per le persone fisiche il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, sulla base di quanto precisato nella circolare n. 17/E del 2017 (parte I), l’iscrizione all’AIRE il 16 giugno 2017, e la permanenza dell’iscrizione per l’anno 2018, sono sufficienti ad integrare il requisito della “non residenza in Italia” per due anni di imposta dell’istante, sempreché egli che non abbia avuto in Italia il centro principale dei propri affari e interessi, e/o la dimora abituale (circostanze il cui concreto riscontro esula dalle competenze esperibili in sede di interpello).
Relativamente al requisito di cui alla lettera b), afferente lo svolgimento di un’attività continuativa di lavoro o studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi, è da escludersi che l’istante possa avvalersi dell’agevolazione in qualità di soggetto che ha lavorato all’estero laddove rientri nel 2019, dato che la permanenza per motivi di lavoro si protrarrebbe in tal caso per un periodo inferiore a 24 mesi. Diversamente, il requisito potrebbe dirsi integrato laddove il rientro avvenisse successivamente al 16 aprile 2020, e l’attività lavorativa fosse prestata all’estero sino a tale data.
Per ciò che concerne l’attività di studio, ferma restando la veridicità di quanto dichiarato, la permanenza all’estero per tali motivi appare essersi protratta per un periodo inferiore a quello richiesto dalla norma; il soddisfacimento del requisito presuppone peraltro il conseguimento di un titolo di laurea o di specializzazione post lauream estero comparabile a quelli conseguibili nell’ordinamento italiano – valutazione non esperibile nella presente sede – in base alle disposizioni di cui alla legge 11 luglio 2002 n.148 e secondo le modalità attuative disciplinate dal DPR 30 luglio 2009 n.189.
Ciò, posto, sulla base di quanto rappresentato nell’istanza e dei documenti allegati, si ritiene non vi siano elementi idonei a far ritenere integrato il requisito di cui alla richiamata lettera b), la cui carenza preclude l’accesso al beneficio fiscale, con assorbimento di ogni altra questione relativa al possesso degli altri requisiti previsti dalla normativa agevolativa.
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