AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 38 dell’ 8 febbraio 2024
Articolo 1 del d.l. 6 dicembre 2011 (”ACE”) e dell’articolo 19 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (”ACE Innovativa”) – Rilevanza di alcune riserve di patrimonio netto
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA S.p.A. (nel seguito ”l’Istante” o la ”Società”) ha proposto istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212, in ordine alla corretta interpretazione dell’articolo 1, d.l. 6 dicembre 2011 (”ACE”) e dell’articolo 19 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (”ACE Innovativa”).
L’Istante è una società residente nel territorio dello Stato che ha come oggetto sociale …
La Società redige il bilancio d’esercizio secondo le disposizioni di cui all’articolo 2, co. 1, lett. c), del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, ed in conformità ai principi contabili internazionali (nel seguito ”IAS/IFRS”), introdotti nell’ordinamento comunitario dal Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.
In conformità allo standard contabile adottato per legge, l’Istante a partire dal bilancio relativo all’esercizio decorrente dal 1° gennaio 2018 ha applicato il principio contabile internazionale IFRS 9 (nel seguito ”IFRS 9”), omologato con il Regolamento della Commissione Europea n. 2067/2016 del 22 novembre 2016. Più in dettaglio, l’IFRS 9 ha modificato le regole contabili di rilevazione e rappresentazione degli strumenti finanziari (in precedenza previste dallo IAS 39) ed ora regolate da quest’ultimo e dallo IAS 32.
In ipotesi di transizione alle regole previste da un differente principio contabile rispetto a quello previamente adottato (nel caso in esame da IAS 39 a IFRS 9), con applicazione retroattiva di quest’ultimo, l’IFRS 9, par. 7.2.1. e lo IAS 8, par. 22., richiedono al redattore del bilancio d’esercizio di rettificare il saldo d’apertura di ciascuna componente del patrimonio netto interessata e gli altri importi comparativi indicati per ciascun esercizio precedente presentato, come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato.
Da ciò ne consegue che l’effetto connesso alla prima adozione dell’IFRS 9 (”first time adoption” o ”FTA”) deve essere contabilizzato in una riserva di patrimonio netto (”riserva da FTA dell’IFRS 9”). Nel caso di specie, l’Istante ha applicato in sede di FTA i criteri valutativi dell’IFRS 9 su ciascuna attività finanziaria (ivi inclusi i crediti verso la clientela).
L’istante rileva che la riserva da FTA dell’IFRS 9 è il risultato della somma algebrica dell’impatto positivo dovuto alle nuove regole di classificazione degli strumenti finanziari e dell’impatto negativo dovuto all’applicazione delle nuove regole di impairment sulle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato. Più in dettaglio, le componenti che sono transitate a patrimonio netto nella riserva da FTA dell’IFRS 9 hanno riguardato la valutazione di: crediti verso la clientela, partecipazioni, titoli di debito, quote di OICR e buoni postali.
Ciò posto, l’Istante negli anni successivi all’iscrizione di tale riserva da FTA dell’IFRS 9 non ha più monitorato l’evoluzione di tutte le posizioni attive in essere (in particolare, quelle riguardanti i crediti verso la clientela), né una tale esigenza discendeva da una normativa vigente nell’ordinamento giuridico italiano.
In tale contesto Banca ALFA rappresenta di essere proprietaria di un considerevole numero di beni immobili (fabbricati e terreni), il cui valore fiscalmente riconosciuto fino alla presentazione della dichiarazione REDDITI … SC, periodo di imposta … non era allineato con il relativo valore contabile. Più in dettaglio, tale disallineamento trovava il suo fondamento nei seguenti eventi societari:
la transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS avvenuta nell’anno … che ha comportato la necessità di rivalutare al rispettivo fair value gli immobili; e,
la fusione per incorporazione di BETA avvenuta nell’anno … che ha comportato l’inclusione nel bilancio dell’Istante di una serie di immobili, il cui valore fiscalmente riconosciuto era già disallineato rispetto a quello contabile.
Per tali ragioni, l’Istante ha optato per il regime del riallineamento previsto dall’articolo 110 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104. In conseguenza di tale opzione:
è stata versata l’imposta sostitutiva dovuta;
è stato apposto il vincolo di sospensione d’imposta su una parte della riserva sovrapprezzo azioni, per un importo pari ad euro …
Tanto premesso sotto il profilo normativo l’Istante, relativamente al periodo di imposta 2021, chiede di confermare:
a) la rilevanza ai fini ACE della riserva da riallineamento, connessa all’opzione per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi della disciplina di cui all’articolo 110, co. 8bis, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104;
b) la non rilevanza ai fini ACE della riserva da FTA dell’IFRS 9;
c) in subordine al quesito sub b), e nell’eventualità che la risposta al quesito sub b) sia negativa (i.e. sia confermata la rilevanza ai fini ACE della riserva da FTA dell’IFRS 9), se tale riserva debba assumere rilievo al netto dell’effetto fiscale (sia ai fini IRES sia ai fini IRAP) che si sarebbe generato sulla componente valutativa relativa agli strumenti finanziari, se questa ultima fosse stata contabilizzata direttamente a conto economico;
d) in ulteriore subordine al quesito sub b), nell’eventualità che la risposta al quesito sub b) sia negativa (i.e. sia confermata la rilevanza ai fini ACE della riserva da FTA dell’IFRS 9), se tale riserva da FTA dell’IFRS 9 debba assumere rilievo anche ai fini della determinazione dell’ACE Innovativa.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che la riserva da riallineamento (in questo caso una riserva sovrapprezzo azioni sulla quale è stato posto il vincolo di sospensione d’imposta) prevista dall’articolo 110, co. 8, d.l. 14 agosto 2020, n. 104, rilevi ai fini della determinazione della base ACE.
Tale conclusione si fonda sulle argomentazioni che seguono.
L’articolo 5, co. 2, lett. a), del DM 3 agosto 2017 dispone che: ”Rilevano come elementi positivi della variazione del capitale proprio di cui al comma 1: […] a) i conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti […]”.
Il medesimo articolo al successivo comma 5 dispone che: ”Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento”.
Ciò posto, la riserva da sovrapprezzo azioni rappresenta l’ammontare che i soci si sono obbligati a versare nei confronti dell’Istante in sede di aumento del capitale sociale a pagamento, che eccede il valore nominale delle azioni o quote sottoscritte. Dunque, trattasi di un conferimento in denaro versato dai soci.
Al riguardo l’istante richiama l’artico 5, co. 6, del DM 3 agosto 2017 il quale dispone che non possono concorrere a formare la base ACE: le riserve ”formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione nonché quelle formate con utili realmente conseguiti che, per disposizioni di legge, sono o divengono non distribuibili né utilizzabili ad aumento del capitale sociale né a copertura di perdite”.
Nel caso di specie, la riserva sulla quale è stato apposto il vincolo di sospensione d’imposta (e cioè la riserva sovraprezzo azioni):
– non è una riserva di utili, in quanto le riserve sovrapprezzo azioni hanno natura di riserve di capitale;
– non deriva da processi di valutazione;
– non subisce vincoli circa l’utilizzo ad aumento del capitale sociale o a copertura di perdite, fatta salva la necessità che quest’ultima sia reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria.
L’istante fa presente, inoltre, che la riserva da riallineamento non è in tutto e per tutto equiparabile al saldo attivo di rivalutazione. Infatti, nonostante il trattamento fiscale applicabile alle due riserve sia del tutto allineato, alla riserva da riallineamento non trova applicazione la cautela di natura civilistica prevista dall’articolo 13, co. 2, l. 21 novembre 2000, n. 342, secondo cui: ”La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile”.
Tale differenza troverebbe il suo fondamento nella circostanza per cui la riserva da riallineamento a differenza di quella da rivalutazione si riferisce a poste di patrimonio netto già esistenti alla data dell’esercizio dell’opzione (ad es. in questo caso la riserva sovrapprezzo azioni), le quali non necessitano di ulteriori cautele di natura civilistica circa la loro utilizzazione.
Nella Circolare 1° marzo 2022, n. 6/E, par. 4.8 è stato chiarito che l’apposizione del vincolo su una riserva di capitale (come nel caso in esame) e la sua successiva distribuzione comporta: (i) la tassazione delle somme in capo alla società e (ii) l’applicazione in capo ai soci del regime impositivo proprio della restituzione degli apporti.
Ciò posto, entrambi gli eventi impositivi descritti, a parere della Società, non possono essere ricollegati al computo della base ACE, bensì:
la tassazione in capo alla società si collega all’opzione per il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori civili che ”verrebbe meno” in assenza della suddetta riserva;
la tassazione in capo ai soci si collega al verificarsi di una restituzione di apporti di capitale.
In tale contesto, la disciplina del riallineamento, essendo una norma dell’ordinamento giuridico avente esclusiva natura tributaria, mantiene inalterata la dotazione patrimoniale dell’Istante, senza dover richiedere specifiche cautele da parte del legislatore nella definizione della base ACE.
Ben diverso, secondo l’istante, è il funzionamento della disciplina sulla rivalutazione civilistica e/o fiscale dei beni d’impresa, la quale genera un incremento del patrimonio netto con l’iscrizione del saldo attivo di rivalutazione quale contrapartita dell’incremento del valore civile del bene.
Tutto ciò considerato, l’istante ritiene che non vi sarebbero, dunque, ragioni per le quali la riserva da riallineamento dovrebbe essere esclusa dal computo della base ACE.
Quesito b) Sulla non rilevanza ai fini ACE della riserva FTA dell’IFRS 9.
L’Istante ritiene che la riserva da FTA dell’IFRS 9 non possa rilevare ai fini ACE. Tale conclusione si fonda sulle seguenti argomentazioni:
L’articolo 5, co. 7, DM 3 agosto 2017, ha espressamente sancito la rilevanza ai fini ACE delle sole rettifiche operate in sede di prima adozione dei principi contabili derivanti (i) dall’eliminazione dei costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili e (ii) dall’utilizzo del criterio del costo ammortizzato;
La relazione illustrativa al DM 3 agosto 2017 precisa altresì che tale orientamento è esteso anche ai soggetti IAS/IFRS adopter esclusivamente in riferimento alle fattispecie espressamente riportate e che tutte le ipotesi non menzionate nel testo del comma 7 sono da considerarsi non rilevanti ai fini della determinazione della base ACE.
La ratio della norma appare volta ad escludere dalla determinazione della base ACE le fattispecie diverse rispetto a quelle espressamente disciplinate da DM 3 agosto 2017 e derivanti dalla prima adozione degli IAS/IFRS.
Al riguardo, nella Circolare 23 maggio 2014, n. 12/E, par. 2.3 è stato chiarito che ”la quota delle riserve da FTA che ”si libera” (nel senso indicato nella guida OIC n. 4), non concorre alla determinazione dell’incremento di capitale proprio, in quanto si tratta di una riserva determinata a seguito di una diversa rappresentazione del patrimonio dell’azienda e, dunque, non generata da utili derivanti da fenomeni gestionali e mantenuti nell’economia dell’impresa.
Una diversa conclusione violerebbe la ratio dell’agevolazione ACE finalizzata, come già anticipato, ad incentivare la capitalizzazione delle imprese mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio”.
Assonime si è espressa recentemente al riguardo sottolineando come la scelta del Legislatore tributario di prendere in considerazione le sole fattispecie menzionate dall’articolo 5 del DM 3 agosto 2017 non è dettata dal fatto che all’epoca non vi fossero ulteriori ipotesi di rettifiche da FTA di cui tener conto, ma piuttosto dalla scelta di considerare queste ipotesi non rilevanti ai fini ACE.
Qualora l’Istante non avesse applicato gli IAS/IFRS, ma un altro standard contabile che prevedesse l’imputazione diretta a conto economico dei componenti valutativi (ad esempio i principi contabili OIC) oggetto di rettifica in sedi di FTA dell’IFRS 9 e la società avesse generato una perdita fiscale, tali componenti non avrebbero rilevato in alcun modo nel computo della base ACE. Ciò posto, sarebbe evidentemente discriminante attribuire rilievo ai fini ACE alla riserva da FTA dell’IFRS 9, rispetto al trattamento a cui sarebbero sottoposti altri contribuenti che adottano uno standard contabile differente (che non darebbero rilevanza a tale riserva da FTA).
Una differente interpretazione sarebbe altresì sotto il profilo operativo molto complessa da attuare e gestire, in particolare per gli istituti di credito. Infatti, l’Istante anche volendo si troverebbe nell’impossibilità di determinare quale parte della riserva da FTA dell’IFRS 9 è attribuibile ad una posizione creditoria ovvero ad un’altra.
Quesiti c) e d) subordinati a una eventuale risposta negativa al quesito b)
In merito alla rilevanza ai fini della determinazione della base ACE dell’effetto fiscale IRES ed IRAP che si sarebbe generato sulla componente valutativa relativa agli strumenti finanziari, se questa ultima fosse stata contabilizzata direttamente a conto economico, nell’ipotesi in cui sia ritenuta rilevante ai fini dell’ACE la riserva da FTA dell’IFRS 9, l’Istante ritiene, in relazione al quesito c) che una quota di tale riserva (quella pertinente la valutazione dei crediti verso la clientela) debba essere rettificata della percentuale relativa all’effetto fiscale ad essa connesso.
Ciò poiché la quota di riserva FTA dell’IFRS 9 assume rilevanza ai fini IRES ed IRAP nella misura di un decimo ogni esercizio per mezzo di una variazione in diminuzione di natura extracontabile ed in attuazione dell’articolo 1, co. 1067-1069, l. 30 dicembre 2018, n. 145. Dunque, l’effetto fiscale connesso a tale variazione in diminuzione ha un impatto nella determinazione delle imposte correnti e, quindi, sull’utile netto del periodo d’imposta che concorre a formare la base ACE dell’Istante.
Qualora l’Istante non sterilizzasse la rettifica della base ACE derivante dalla riserva FTA dell’IFRS 9 della relativa componente fiscale, si troverebbe nella situazione di subire una doppia penalizzazione in sede di calcolo del beneficio.
In subordine al quesito c) e nell’ipotesi in cui sia ritenuta rilevante ai fini ACE la riserva FTA dell’IFRS 9, l’Istante ritiene altresì, in relazione al quesito d) che quest’ultima rilevi anche ai fini del computo dell’ACE Innovativa, per la quota che dovrebbe assumere rilievo nel periodo d’imposta 2021. Ciò in quanto a parere dell’istante la normativa di riferimento colloca l’ACE Innovativa nel quadro normativo di riferimento dell’ACE ordinaria, e, quindi, sarebbe corretto fare riferimento alla disciplina di quest’ultima in assenza di una legislazione specifica in materia di ACE Innovativa.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Quesito a) Sulla rilevanza ai fini ACE della riserva da riallineamento d.l. 104/2020.
L’articolo 110, co. 8, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, consente di riallineare i valori civili e fiscali dei beni a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva. Più in dettaglio, possono essere oggetto di riallineamento i beni materiali e immateriali (nonché partecipazioni in imprese controllate e collegate, costituenti immobilizzazioni), l’avviamento e le altre attività immateriali.
Affinché il riallineamento si perfezioni, il contribuente deve:
I. versare un’imposta sostitutiva di IRES, IRAP ed eventuali addizionali pari al 3 per cento della differenza tra il valore civile e il valore fiscale di ciascun bene;
II. apporre il vincolo di sospensione d’imposta su una parte delle riserve di patrimonio netto (o in caso di loro incapienza, a norma dell’articolo 10, co. 4, DM 13 aprile 2001, n. 162, sulla corrispondente parte del capitale sociale), per un importo corrispondente ai valori da riallineare, al netto dell’imposta sostitutiva dovuta. Il vincolo sulle riserve può essere istituito formalmente nel bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ovvero in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sia presentata la dichiarazione dei redditi in cui si esercita l’opzione per il riallineamento (i.e., entro il 31 dicembre 2021).
Nel caso di specie la riserva da riallineamento di cui all’articolo 110, co. 8, d.l. 14 agosto 2020, n. 104, sulla quale è stato posto il vincolo di sospensione d’imposta è una riserva sovrapprezzo azioni.
In particolare, l’Istante, per costituire la suddetta riserva da riallineamento, ha vincolato una parte della riserva sovrapprezzo di emissione azioni pari ad Euro … originatasi con riferimento a due aumenti di capitale avvenuti, rispettivamente nel 2012 e nel 2016 (rispettivamente, per Euro … ed Euro …).
Al riguardo si osserva che l’articolo 5, co. 2, lett. a), del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017 (cd. Nuovo Decreto ACE) dispone che rilevano come elementi positivi della variazione del capitale proprio i conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti. Tali incrementi rilevano a partire dalla data del versamento.
Ciò posto, la riserva sulla quale è stato apposto il vincolo di sospensione d’imposta (e cioè la riserva sovraprezzo azioni) rappresenta l’ammontare che i soci si sono obbligati ad effettuare nei confronti dell’Istante in sede di aumento del capitale sociale a pagamento, che eccede il valore nominale delle azioni o quote sottoscritte.
Si tratta, quindi, di una riserva di capitale che:
trova il suo fondamento in poste di patrimonio;
non subisce vincoli circa l’utilizzo ad aumento del capitale sociale o a copertura di perdite (fatta salva la necessità che quest’ultima sia reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria).
Per i motivi suesposti, si concorda con l’istante nel ritenere che la riserva in questione sia, nel caso in esame, rilevante ai fini del computo della base ACE. Ciò in quanto l’apposizione del vincolo di sospensione non modifica la sua natura di riserva di patrimonio (i.e. riserva sovrapprezzo azioni) derivante da apporti ricevuti dai soci ai sensi del citato articolo 5 del DM 3 agosto 2017.
In merito alla rilevanza della riserva da riallineamento connessa all’opzione per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi della disciplina di cui all’art. 110, co. 8bis, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104. nella determinazione dell’ACE Innovativa si chiarisce, infine, che trattandosi di una riserva derivante dal vincolo di parte della riserva sovrapprezzo di emissione azioni originatasi a seguito di due aumenti di capitale avvenuti nel 2012 e nel 2016, la stessa non può essere considerata ai fini del beneficio rafforzato che considera rilevanti esclusivamente gli apporti di capitale ricevuti nel periodo di imposta 2021 e gli utili realizzati nell’esercizio 2020 ed accantonati nel successivo periodo di imposta 2021.
Quesito b) Sulla non rilevanza ai fini ACE della riserva FTA dell’IFRS 9.
In via preliminare, si osserva che la presente risposta riguarda esclusivamente la disciplina di cui all’articolo 5, comma 7 del Decreto ACE.
Si precisa che la trattazione di seguito svolta relativamente allo specifico quesito formulato dall’Istante non produce alcun implicito riconoscimento della corretta applicazione del principio contabile IFRS 9.
Sempre preliminarmente, si rappresenta che la risposta avrà ad oggetto soltanto l’esame del quesito di carattere fiscale ed assumerà acriticamente gli elementi rappresentati dal contribuente in ordine ai profili di carattere contabile relativi all’iscrizione della riserva da First Time Adoption (FTA).
Si evidenzia, inoltre, che esula dalla presente analisi la correttezza e la completezza dei valori indicati dal contribuente, restando, a tali fini, impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Il Legislatore tributario a seguito dell’introduzione dell’IFRS 9 ed in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, co. 7quater, del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 ha emanato il DM 10 gennaio 2018, che si propone di chiarire quale sia la valenza ai fini IRES ed IRAP dei nuovi criteri di rappresentazione contabile sia a regime che in sede di prima applicazione del nuovo principio.
Per quanto qui di interesse, l’articolo 7 del DM 10 gennaio 2018 dispone che le perdite iscritte in sede di prima adozione dell’IFRS 9 si collocano al di fuori dell’ambito di applicazione del citato regime transitorio di cui all’articolo 15 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, e che sono invece deducibili in base alla disciplina ordinaria delle rettifiche di valore dei crediti e dei titoli di debito, fermo restando, come meglio descritto in seguito, quanto previsto dall’articolo 3 del DM 10 gennaio 2018 circa la riclassificazione delle attività finanziarie.
L’articolo 1, co. 1067-1069, l. 30 dicembre 2018, n. 145, ha previsto, infatti, che le perdite attese che siano state rilevate in sede di FTA dell’IFRS 9 dagli intermediari finanziari e dalle società di assicurazione in relazione ai crediti verso la clientela iscritti come tali in bilancio non sono più deducibili per intero ed in unica soluzione, così come rilevate in bilancio, ma vanno ripartite in quote costanti in dieci periodi di imposta. Successivamente, l’articolo 1, co. 713, l. 27 dicembre 2019, n. 160, differisce al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028, ai fini IRES e IRAP, la percentuale di deducibilità del 10 per cento stabilita per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
In tale contesto l’articolo 5, comma 7, del Nuovo Decreto ACE prevede che ai fini delle rettifiche ACE da operare in sede di prima adozione dei principi OIC, così come aggiornati dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 assumono rilevanza le seguenti fattispecie:
a) ”eliminazione di costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili”;
b) ”utilizzo del criterio del costo ammortizzato”.
La relazione illustrativa al decreto evidenzia che ”entrambi i fenomeni comportano un effetto immediato sul conto utili/perdite portati a nuovo e, successivamente, si riflettono sulla dinamica delle future componenti di reddito (assenza di ammortamenti per le spese non più capitalizzabili e diversa dinamica dei proventi/oneri finanziari di crediti, titoli e debiti)”.
In particolare, si è ritenuto opportuno considerare rilevanti ai fini del calcolo della variazione di capitale proprio le rettifiche operate in sede di prima adozione, garantendo contestualmente la rilevanza (o l’assenza di peso) dei reversal futuri.
La medesima relazione illustrativa fa presente che tale orientamento è esteso anche ai soggetti IAS/IFRS adopter esclusivamente in riferimento alle fattispecie espressamente riportate e che tutte le ipotesi non menzionate nel testo del comma 7 sono da considerarsi non rilevanti ai fini della determinazione della base ACE.
Tale ultimo chiarimento deve essere contestualizzato in un sistema di determinazione della base ACE volto ad evitare qualsiasi duplicazione dell’agevolazione, ipotesi che, invece, si realizzerebbe qualora non fosse data mai rilevanza alle rettifiche da FTA.
Ne deriva che:
per le due fattispecie menzionate, la duplicazione dell’agevolazione è evitata dal legislatore attribuendo rilevanza alla riduzione del patrimonio netto al momento dell’iscrizione della riserva da FTA;
per tutte le altre fattispecie non espressamente previste dalla norma, la duplicazione dell’agevolazione deve essere evitata rettificando gli utili degli esercizi successivi al momento in cui si realizza la fattispecie che ha dato origine alla riserva.
Tali precisazioni, fatte proprie dall’Agenzia delle entrate già in occasione della risposta n. 210 del 22 aprile 2022, devono ritenersi applicabili anche nel caso in esame.
Ne consegue che la riduzione di patrimonio netto ascrivibile alla rilevazione di una riserva FTA IFRS 9 non determina alcuna riduzione della base ACE al momento dell’iscrizione della riserva stessa, fatta salva la necessità di procedere alla rettifica degli utili degli esercizi successivi, al momento in cui si realizzeranno le fattispecie che hanno dato origine a tale riserva.
Considerata l’ottica semplificatoria della disposizione contenuta nel comma 7 e l’esigenza di evitare qualsiasi duplicazione dell’agevolazione, in assenza di un monitoraggio analitico delle poste contabili che hanno determinato l’iscrizione della riserva negativa in sede di FTA IFRS 9, le fattispecie che hanno dato origine a detta riserva si riterranno realizzate, ipso iure, con i primi utili aceabili conseguiti dalla Società e fino a concorrenza della riserva stessa.
Al realizzo degli utili aceabili, quindi, la Società dovrà procedere alla sterilizzazione ai fini ACE degli stessi fino a concorrenza dell’ammontare iscritto a titolo di riserva FTA (negativa).
In relazione ai quesiti c) e d) si osserva che gli stessi si ritengono assorbiti dalle risposte precedenti.
Il presente parere, come segnalato riferito esclusivamente alla fattispecie rappresentata, è reso sulla base delle informazioni fornite dall’Istante, assunte acriticamente così come illustrate nell’istanza e in sede di documentazione integrativa, nel presupposto della loro veridicità e completezza.
Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se la fattispecie rappresentata (anche in relazione ad eventuali atti, fatti o negozi ad essa collegati) realizzi un disegno elusivo, pertanto, censurabile.
Si segnala, infine, che il presente parere si riferisce esclusivamente alla disciplina di cui all’articolo 5, comma 7, del Nuovo Decreto ACE e non attiene alla valutazione della corretta determinazione della base agevolabile ACE individuata dalla Società istante. Tale determinazione, quindi, potrà costituire oggetto di verifica in sede di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.