AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 277 del 4 aprile 2023
Costi di transazione – Trattamento fiscale dei costi di transazione capitalizzati dalla società controllante/incorporata OIC adopter e addebitati alle riserve di patrimonio netto a seguito dell’incorporazione nella controllata/incorporante IAS/IFRS adopter – Articolo 172 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA S.p.A. (nel seguito la ”Società” o l”’Istante”), che è stata quotata … dal … al …, fin dall’anno 2006 applica i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
La Società, a far data dal gg mm 2022, ha incorporato mediante fusione inversa la propria controllante BETA S.p.A. (di seguito anche la ”Controllante”), detentrice del 100 per cento del capitale sociale, retrodatando gli effetti contabili e fiscali dell’operazione al 1° gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 172, comma 9, del TUIR.
La società Controllante incorporata è stata costituita nel 2020 come ”Special Purpose Acquisition Company”, adottando sin dalla sua costituzione i principi contabili OIC.
Nel corso dello stesso anno 2020, la Controllante ha acquisito, mediante OPA presentata in data gg mm 2020, la totalità delle azioni della Società e, nell’ambito di tale operazione, in ossequio all’OIC 21, ha iscritto ad aumento del valore della partecipazione una serie di costi considerati accessori all’operazione stessa i c.d. ”costi di transazione” per un ammontare pari ad Euro … nel 2020 ed Euro … nel 2021, per un totale di Euro ….
Tali costi sono costituiti prevalentemente da commissioni nei confronti dell’intermediario finanziario incaricato della raccolta delle adesioni nell’ambito dell’OPA, ….
Al riguardo, l’Istante evidenzia che, sotto il profilo contabile, l’operazione di fusione ha comportato l’annullamento della partecipazione con modalità di elisione cosiddetta ”orizzontale”, con utilizzo in contropartita del patrimonio netto della controllante/incorporata ed effetti contabili e fiscali retrodatati al 1° gennaio 2022.
In sede di tale annullamento, in ossequio ai principi contabili IAS/IFRS applicati dalla società incorporante, i ”costi di transazione” capitalizzati sul valore della partecipazione, in quanto elementi la cui iscrizione come attività non è permessa dagli IFRS, sono stati anch’essi addebitati direttamente alle riserve di Patrimonio Netto della incorporata.
Tanto premesso, la Società chiede se è possibile riconoscere la deducibilità ai fini IRES e IRAP nell’esercizio 2022 dei ”costi di transazione” come precedentemente identificati, fermo il presupposto della loro inerenza all’attività societaria.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che alla fattispecie descritta, qualificabile come operazione complessa tra un soggetto IAS e un soggetto non IAS, si rendano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 1° aprile 2009, n. 48.
In particolare, viene evidenziato che l’articolo 3 del citato decreto ministeriale, intitolato ”Operazioni tra soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS e soggetti che non li applicano”, recita che ”il riconoscimento ai fini fiscali dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio adottati in base alla corretta applicazione degli IAS, non determina, in ogni caso, in capo al medesimo soggetto passivo di imposta, doppia deduzione ovvero nessuna deduzione di componenti negativi (…)”. Inoltre, l’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto prevede che ”concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del Testo Unico, imputati direttamente a patrimonio per effetto degli IAS”.
Sulla base di tali disposizioni normative, l’Istante ritiene che i ”costi di transazione”, originariamente capitalizzati sul valore della partecipazione che per effetto dell’operazione di fusione entrano nel bilancio della società Istante, la quale applica gli IAS/IFRS fin dalla loro introduzione, assumono rilevanza ai fini IRES e IRAP.
A parere della Società, infatti, non troverebbero applicazione alla fattispecie descritta i criteri di neutralità fiscale previsti dall’articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 in sede di ”First Time Adoption” (FTA).
Tale conclusione deriva dal fatto che, nell’ambito della fattispecie oggetto del presente interpello, l’applicazione dei principi IAS/IFRS non è conseguenza della autonoma decisione degli organi societari di una transizione a tali principi, bensì è una conseguenza naturale dell’operazione straordinaria portata a termine, in cui la società partecipante alla fusione, che sopravvive alla stessa, applica da sempre tali principi contabili.
In sostanza non si configura una situazione di FTA, cui è strettamente collegato il criterio di neutralità fiscale, come più volte richiamato in modo specifico anche dall’Amministrazione Finanziaria (cfr. anche Risposta n. 405 del 10 ottobre 2019), bensì di una corretta valutazione, in continuità di principi contabili adottati, di un accadimento aziendale che per la prima volta trova rilevanza nel bilancio della società Istante.
In conclusione, per le ragioni sopra esposte, l’Istante ritiene che i ”costi di transazione” addebitati al patrimonio netto per effetto dell’operazione di fusione tra la Società e la Controllante assumano rilevanza ai fini IRES e IRAP.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare si evidenzia che il presente parere attiene esclusivamente ai profili interpretativi specificamente oggetto di interpello, nel presupposto della correttezza delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni operate dal contribuente nei propri bilanci in base ai principi contabili adottati, che in questa sede vengono assunte acriticamente così come rappresentate nell’istanza. Esula, inoltre, dall’analisi della scrivente la corretta quantificazione delle poste contabili e degli importi rilevanti ai fini fiscali, nonché ogni altra valutazione in merito alla legittimità dei fatti e delle operazioni descritti nell’istanza e sulla riconducibilità ad una fattispecie di abuso del diritto ex articolo 10bis della Legge n. 212 del 2000.
Su tali aspetti resta impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Ciò premesso, il quesito del presente interpello ha ad oggetto il trattamento fiscale nel periodo d’imposta 2022 dei costi di transazione sostenuti nell’ambito di un’operazione di acquisizione effettuata da una Special Purpose Acquisition Company (la ”Controllante”), soggetto OIC adopter e successiva fusione inversa per incorporazione nella Società, soggetto IAS/IFRS adopter.
Nel caso rappresentato dall’Istante, la Controllante, soggetto che adottava gli ITA GAAP, ha iscritto ad incremento del costo della partecipazione i costi di transazione sostenuti nel 2020 e nel 2021 per l’acquisizione dell’intero capitale della Società, in ossequio all’OIC 21.
Pertanto, nel bilancio della Controllante relativo all’esercizio ante fusione, la partecipazione nella Società è stata iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie per un importo corrispondente alla somma del prezzo di acquisto e dei costi di transazione.
Per quanto concerne gli effetti dell’operazione straordinaria si ricorda che l’articolo 172 del TUIR dispone che ”La fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento” e che ”[…] Nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell’avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell’annullamento delle azioni o quote di alcuna delle società fuse possedute da altre. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell’eventuale imputazione del disavanzo derivante dall’annullamento o dal concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società incorporata o fusa, non sono imponibili nei confronti dell’incorporante o della società risultante dalla fusione”.
Tanto premesso, nel presupposto che la Controllante abbia correttamente rappresentato in bilancio gli oneri in esame, circostanza, quest’ultima, non sindacabile dalla scrivente in sede d’interpello, deve ritenersi che gli stessi, se capitalizzati al valore delle partecipazioni prima della fusione inversa, assumano rilevanza a titolo di incremento del valore fiscale della partecipazione nella Società, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR (cfr. risposta n. 166 del 2022).
In tale contesto, come precisato con la risposta n. 235 del 2023, deve considerarsi definito il comportamento contabile in merito al trattamento dei costi di transazione sostenuti dalla Controllante nel 2020 e nel 2021, con la conseguenza che si realizza un incremento del valore fiscale della partecipazione nella quale gli stessi sono capitalizzati cui, a seguito dell’operazione di riorganizzazione, nel rispetto del principio di neutralità della fusione di cui all’articolo 172 del TUIR, deve essere riservato il medesimo trattamento riferibile alla differenza tra il patrimonio netto della controllante/incorporata ed il valore della partecipazione annullata nella incorporante/controllata.
Alla luce di quanto appena descritto, i costi di transazione sostenuti nel corso del 2020 e del 2021 e rilevati ad incremento del valore della partecipazione acquistata nella Società da parte della Controllante nell’ultimo bilancio chiuso prima dell’operazione di fusione inversa non potranno essere dedotti dall’Istante nel 2022.
Ai fini IRAP, per le medesime motivazioni collegate alla neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione, i costi di transazione mantengono la loro originaria classificazione quali costi accessori rispetto al costo della partecipazione acquisita nella Società, per cui gli stessi non concorreranno alla formazione della base imponibile del tributo regionale.
In definitiva, si ritiene che l’Istante non sia legittimata a dedurre i costi di transazione capitalizzati dalla Controllante, i quali, peraltro, si riferiscono a periodi d’imposta precedenti (2020-2021) a quelli in cui si intende effettuare la deduzione (2022).
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