La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18837 depositata l’ 11 settembre 2020 è intervenuta in tema di rimborso IVA ha affermato che è legittimo “il parziale diniego del rimborso del credito IVA vantato dalla società in concordato, non in forza di una erronea qualificazione del credito di rivalsa IVA dei creditori concorsuali (professionisti) emittenti le fatture (parzialmente soddisfatto in sede concorsuale), bensì a causa della potenziale emissione, da parte dei creditori emittenti parzialmente insoddisfatti, di note di variazione (rettifica) in relazione alle fatture emesse, evento riguardo al quale non rileva il rango o la natura del credito di rivalsa IVA, bensì la misura del pagamento ricevuto dal prestatore emittente”
La vicenda ha riguardato una società per azione in concordato preventivo a cui era stata parzialmente rigettata l’istanza di rimborso di un credito IVA formatosi in forza di fatture di acquisto di professionisti, il cui credito di rivalsa era stato soddisfatto in ambito concordatario in misura falcidiata. L’Ufficio ha riconosciuto il credito IVA in proporzione di quanto la procedura concorsuale aveva riversato a titolo di rivalsa ai propri fornitori e ha paventato un salto di imposta nel caso in cui i creditori emittenti avessero emesso note di variazione per l’imposta non soddisfatta dal committente. Avverso tale parziale riconoscimento del rimborso IVA la società proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure ha rigettato il ricorso. La contribuente avverso la decisione della CTP proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello non accolgono le doglianze ritenendo che il rimborso integrale del credito avrebbe comportato un danno erariale. Avverso la sentenza della CTR la società proponeva ricorso in cassazione fondato su sette motivi.
Gli Ermellini rigettano il ricorso. I giudici di legittimità hanno evidenziato che “laddove si consentisse alla procedura concorsuale di portare integralmente in detrazione l’IVA non assolta in sede di rivalsa, incrementando così il credito IVA endoconcorsuale e distribuendone il ricavato tra i creditori con un riparto successivo e, al contempo, si consentisse successivamente al creditore concorsuale, insoddisfatto per la quota di rivalsa IVA, di emettere la nota di rettifica, l’Erario si troverebbe a rimborsare al cessionario, per le ragioni già evidenziate, un credito che dovrebbe riconoscere, in caso di emissione delle note di rettifica, anche al creditore emittente.”