AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 27 gennaio 2014, n. 15/E
Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F23, delle maggiorazioni delle ammende previste per le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall’articolo 306, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come sostituito dall’articolo 9, comma 2, del decretolegge 28 giugno 2013, n. 76
Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 disciplina l’Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
In particolare, l’articolo 306, comma 4-bis, del citato decreto legislativo, come sostituito dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99, stabilisce che le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo decreto nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate ogni cinque anni, a decorrere dal 1° luglio 2013, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Tale comma prevede, inoltre, che la metà dell’ammontare delle maggiorazioni che derivano dalla rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie, è destinato al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro.
In attuazione delle predette disposizioni, il Ministero dell’Economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato ha istituito il “capitolo 2573 – capo 27 – articolo 12”, nel quale dovranno affluire le somme derivanti dalle predette maggiorazioni.
Per consentire il versamento, tramite modello F23, delle suddette somme si istituisce il seguente codice tributo:
– “GAET”, denominato “Maggiorazioni delle ammende previste per contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro disposte dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76”
In sede di compilazione del modello di versamento F23:
– nel campo 6 “codice ufficio o ente”, è indicato il codice “VXX”, dove XX è sostituito dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’ufficio competente territorialmente, come indicato nella “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari”, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.;
– nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento”, sono indicati gli estremi dell’atto con il quale si richiede il pagamento;
– nel campo 11 “codice tributo”, è indicato il codice tributo ” GAET”.
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