La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25191 depositata il 24 agosto 2023, intervenendo in tema di risarcimento per danno morale, ha ribadito che “… a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all’accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera danno morale, sub specie del interiore dolore, (c.d. vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell’ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018, Rv. 650858 – 01). …”
La vicenda ha riguardato un dipendente di una azienda di trasporto pubblico locale che a causa dell’infarto da stress era stato sottoposto ad un triplice intervento di bypass rendendolo non idoneo a qualsiasi attività produttiva. L’ex dipendente citava in giudizio il datore di lavoro per sentirlo condannare al pagamento del danno morale. Il Tribunale accoglieva il ricorso dell’ex lavoratore. Avverso tale decisione il datore di lavoro proponeva appello. I giudici di appello rigettavano il ricorso dell’azienda di trasporto pubblico locale, accogliendo quello incidentale dell’ex autista di bus. Per la Corte territoriale sussiste la responsabilità del datore ex articolo 2087 del codice civile che fa scattare il risarcimento del danno differenziale da malattia professionale che aveva destinato il lavoratore a turni pesanti, carichi eccessivi, orari impossibili.
I giudici di piazza Cavour, nel rigettare il ricorso del datore di lavoro ed accogliendo il secondo motivo del ricorso incidentale dell’ex lavoratore, hanno ricordato che “… il danno morale, all’interno della categoria unitaria del danno non patrimoniale, da rilievo ai pregiudizi del danno alla persona che attengono alla dignità ed al dolore soggettivo ovvero a quei pregiudizi interiori rilevanti sotto il profilo del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione, che sono differenti ed autonomamente apprezzabili sul piano risarcitorio rispetto agli effetti dell’illecito incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano cioè nell’ambito delle relazioni di vita esterne; cfr. sez. 3, Ordinanza n. n. 23469 del 28/09/2018).
Pertanto, occorre considerare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, debba rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l’aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell’accertamento e della quantificazione del danno risarcibile – alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervent0 del legislatore (artt. 138 e 139 del codice assicurazioni private, come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) – è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tal aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, in quanto provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 901 del 17/01/2018.
Sul giudice del merito, pertanto, incombe l’obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici. …”
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