AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 48 del 22 febbraio 2024
Scissione – Art. 173 del TUIR – Agevolazioni fiscali – Crediti d’imposta della scissa – Ripartizione – Criteri
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA s.p.a. (di seguito, ”Società”) presenta un’istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 212 del 2000, volta a conoscere la corretta interpretazione del disposto dell’articolo 173, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, ”Tuir”) in merito ai criteri di ripartizione di taluni crediti d’imposta di natura agevolativa nell’ambito della rappresentata operazione di scissione.
La Società riferisce di essere un’azienda di xxx, specializzata nel settore […] quotata, a partire dal […] 20xx, nel mercato regolamentato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A.
Come precisato in sede di risposta alla richiesta di documentazione integrativa ([…] di seguito ”documentazione integrativa”), la Società afferma di essere specializzata nella […].
Nell’ambito del percorso di quotazione, la Società ha posto in essere un’operazione di scissione parziale, con efficacia giuridica e reale dal […] 20yy (di seguito, ”Scissione”), a favore di una società beneficiaria già esistente, BETA (facente parte del medesimo Gruppo), finalizzata a separare l’attività ”industriale” (che rimarrà in capo alla Società scissa) da quella ”immobiliare” (che sarà trasferita alla beneficiaria), con l’obiettivo di «consentire un’allocazione ottimale degli asset materiali ed immateriali, valorizzando in maniera separata i due diversi business sia nella prospettiva di nuovi investimenti immobiliari asserviti alla realtà industriale o in settori immobiliari comunque ritenuti strategici, sia nella prospettiva di agevolare e valorizzare, per la realtà operativa, l’accesso al mercato del capitale di rischio, oltre che consentire alla medesima una maggiore e migliore focalizzazione del proprio ”core business”».
Per effetto della Scissione, quindi, gli assets riferiti al patrimonio immobiliare sono stati trasferiti alla beneficiaria; mentre, la Società ha continuato a svolgere la propria attività operativa senza soluzione di continuità.
Ciò posto, la Società rappresenta di essere titolare, alla data di efficacia giuridica della Scissione, dei seguenti asset fiscali:
credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo previsto dall’articolo 1, commi da 198 a 209, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come modificati dall’articolo 1, comma 1064, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (indicato nella dichiarazione dei redditi con il codice ”L1”), per l’importo di euro xxxx (di seguito, ”Credito R&S 2019”).
credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (indicato nella dichiarazione dei redditi con il codice ”B9”), per l’importo di euro xxxx relativo all’annualità 20xx, già di pertinenza di GAMMA, controllata dalla Società e da questa fusa per incorporazione nel corso dell’esercizio 20zz (di seguito, ”Credito R&S 2013”).
credito d’imposta maturato ai sensi dell’articolo 38ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’importo di euro xxxx (di seguito, ”Credito società benefit”).
credito d’imposta di cui all’articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, a favore delle imprese ”non energivore” per l’acquisto di energia elettrica per il secondo trimestre 2022, per l’importo di euro xxxx (di seguito, ”Credito non energivore”).
credito IRES relativo al periodo d’imposta xxxx, come risultante dal quadro RN del modello Redditi SC xxxx, per l’importo di euro xxxx (di seguito, ”Credito IRES”).
credito per gli investimenti pubblicitari introdotto dall’articolo 57 bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per l’importo di euro xxxx (di seguito, ”Credito investimenti pubblicitari”).
credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione ex articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per l’importo di euro xxxx (di seguito, ”Credito sanificazione”).
Con la documentazione integrativa, la Società ha precisato che, ad oggi, i crediti d’imposta in parola sono stati utilizzati in compensazione mediante modello F24, a eccezione del Credito R&S 2019, per il quale residua un importo pari a euro xxxx, e del Credito IRES, per il quale residua l’intero importo di euro xxxx.
In relazione alla Scissione e per quanto concerne il Credito R&S 2019,il Credito R&S 2013, il Credito società benefit, il Credito non energivore, il Credito investimenti pubblicitari e il Credito sanificazione (escluso, dunque, il solo Credito IRES non riconducibile all’oggetto del quesito stando l’affermata assenza di dubbio interpretativo sul suo trattamento), la Società chiede una ”valutazione sulla qualificazione o meno delle sopra riferite posizioni creditorie quali ”posizioni soggettive” di cui al riferito comma 4 dell’art. 173 del TUIR nell’ambito della rubricata operazione di scissione ai fini, come già riferito, della corretta compilazione del modello Redditi SC20xx, tanto per la società scissa che per la beneficiaria”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società ritiene che ”le rubricate posizioni creditorie, con esclusione del solo credito IRES come risultante dal quadro RN del modello Redditi SC20xx di cui risulta chiara la trattazione, non possono essere qualificate quali ”posizione soggettive”, da ripartire tra scissa e beneficiaria ai sensi dell’art. 173, comma 4, del TUIR, e devono permanere, pertanto, nella piena disponibilità della società scissa ALFA”.
Dunque, a eccezione del Credito IRES, la Società sostiene che Credito R&S 2019, il Credito R&S 2013, il Credito società benefit, il Credito non energivore, il Credito investimenti pubblicitari e il Credito sanificazione non siano riconducibili a ”posizioni soggettive” di cui all’articolo 173, comma 4, del TUIR, ma siano poste patrimoniali liberamente disponibili a seconda delle volontà delle parti della Scissione (i.e., del progetto di scissione).
A sostegno di ciò, la Società sostiene che ”la disciplina di cui al richiamato art. 173, comma 4 del TUIR, inserita nell’ambito del ”Titolo III Disposizioni comuni > Capo III Operazioni straordinarie”, non può che disciplinare ”posizioni soggettive” contenute nell’ambito del medesimo Testo Unico in quanto, una diversa estensione della sua portata normativa, vorrebbe dire attribuire al TUIR una collocazione, nell’ambito delle fonti del diritto, di rango superiore ad atti aventi medesima forza di legge”.
La Società precisa che, nel caso del Credito R&S 2019, per espressa previsione dell’articolo 1, comma 204, della legge n. 160 del 2019, il credito d’imposta ivi previsto non possa formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. Tale credito, invece, sarebbe trasferibile solo in caso di confusione di diritti e obblighi dei diversi soggetti interessati (come nel caso di fusione); mentre, nel caso della scissione parziale, «non si verificherebbe una confusione dei diritti tra le società partecipanti all’operazione straordinaria, ma solo una specifica attribuzione di una ”parte del patrimonio”, così come previsto dall’articolo 2506 del codice civile».
In merito agli altri crediti d’imposta sopra richiamati (ossia, Credito R&S 2013, Credito società benefit, Credito non energivore, Credito investimenti pubblicitarie Credito sanificazione), la Società ritiene che, trattandosi di posizioni creditorie non attribuite alla società beneficiaria, come previsto nel progetto di scissione e nei successivi atti notarili, «l’eventuale ”estensione” del disposto di cui al citato art. 173, comma 4 del Tuir determinerebbe non solo una violazione delle disposizioni del codice civile, bensì delle stesse norme istitutive dei crediti d’imposta che, ne vietano il trasferimento».
In merito alla definizione di ”posizioni soggettive”, la Società evidenzia che l’Amministrazione finanziaria, con la risoluzione n. 91/E del 19 marzo 2002, relativa alla disciplina delle ”posizione soggettive” regolamentata dell’allora vigente articolo 123bis del Tuir, aveva precisato che ”[c]on l’utilizzo di questa più generica espressione il legislatore ha indubbiamente inteso ricomprendere, entro la sfera di applicazione della norma, ogni situazione giuridica attiva e passiva generata dalla normativa sulle imposte dirette in capo alla scissa e cioè non solo i crediti e i debiti d’imposta di questa società, ma anche tutte quelle situazioni di potere e di dovere che avrebbero spiegato effetto nell’attività di misurazione del reddito della scissa nei periodi d’imposta successivi alla scissione”.
La Società richiama le risposte a interpello pubblicate sub nn. 635 del 2020 e 368 del 2023, le quali confermerebbero la posizione espressa dalla citata risoluzione n. 91/E, ai sensi della quale la locuzione ”posizioni soggettive” si riferisce alle situazioni attive e passive generate dalle norme sulle imposte dirette in capo alla scissa.
Ciò detto, la Società ritiene che i crediti d’imposta di cui sopra esulino dalle disposizioni in materia di imposte sui redditi, essendo frutto di autonomi interventi normativi che non sono legati alle disposizioni del Tuir.
Infine, in relazione al ”credito per attività di ricerca e sviluppo” (i.e., il Credito R&S 2019 e il Credito R&S 2013), la Società segnala che, qualora si dovesse ritenere applicabile l’articolo 173, comma 4, del Tuir a detto credito, qualificandolo come ”posizione soggettiva”, lo stesso dovrebbe ritenersi ”, in ogni caso, connesso specificatamente agli elementi dell’attivo rimasti in carico alla società scissa stessa” e, pertanto, dovrebbe rimanere a seguito della Scissione in capo alla scissa in quanto ”strettamente e unicamente correlato al business operativo della società scissa ALFA (che ha proseguito a svolgere in continuità)”.
Alla luce delle motivazioni esposte, la Società conclude ritenendo che «le rubricate posizioni creditorie, con esclusione del credito IRES dell’anno xxxx come risultante dal quadro RN del modello Redditi SC xxxx dell’importo di Euro xxxx, non possono essere qualificate, per le ragioni esposte, quali ”posizione soggettive”, da ripartire tra scissa e beneficiaria ai sensi dell’art. 173, comma 4, del TUIR, e debbano permanere, pertanto, nella piena disponibilità della società scissa ALFA S.p.A.».
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere ha ad oggetto esclusivamente i crediti d’imposta (ossia, Credito R&S 2019, Credito R&S 2013,Credito società benefit, Credito non energivore, Credito investimenti pubblicitarie Credito sanificazione) per i quali la Società ha prospettato un concreto dubbio interpretativo concernente l’applicazione dell’articolo 173, comma 4, del TUIR, con esclusione di tutti gli altri crediti tributari per i quali la Società non ha sollevato alcuna specifica questione interpretativa concernente la loro ripartizione in sede di scissione (come, ad esempio, il Credito IRES).
Con l’Istanza, la Società solleva sostanzialmente un dubbio interpretativo concernente l’applicazione dell’articolo 173, comma 4, del Tuir e, in particolare, della parte in cui detta disposizione fissa il criterio di ripartizione delle posizioni soggettive nell’ambito delle operazioni di scissioni, in relazione ad alcuni crediti d’imposta per agevolazioni maturati dalla stessa Società (scissa).
In via generale, occorre ricordare che il citato comma 4 stabilisce che ”[d]alla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni soggettive della società scissa, ivi compresa quella indicata nell’articolo 86, comma 4, e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari”.
Con la risoluzione n. 91/E del 2002, è stato chiarito che ‘‘[i]n ordine a tale disposizione [l’articolo 123bis del Tuir, ora articolo 173, n.d.r.] la scrivente ritiene in primo luogo di sottolineare come a differenza dell’analoga disciplina in tema di fusioni (art. 123, comma 3) essa non si riferisca ”ai diritti e agli obblighi” della scissa, ma alle sue ”posizioni soggettive”. Con l’utilizzo di questa più generica espressione il legislatore ha indubbiamente inteso ricomprendere, entro la sfera di applicazione della norma, ogni situazione giuridica attiva e passiva generata dalla normativa sulle imposte dirette in capo alla scissa e cioè non solo i crediti e i debiti d’imposta di questa società, ma anche tutte quelle situazioni di potere e di dovere che avrebbero spiegato effetto nell’attività di misurazione del reddito della scissa nei periodi d’imposta successivi alla scissione”.
Nel caso di specie, occorrerà preliminarmente chiarire se i crediti d’imposta indicati in istanza siano o meno qualificabili come ”posizioni soggettive”, ai sensi dell’articolo 173, comma 4, del Tuir e, quindi, ripartibili esclusivamente secondo i criteri ivi indicati.
Al fine di stabilire il corretto criterio di attribuzione di ciascun singola credito, è dunque necessario verificare se gli stessi si qualificano come una ”posizione soggettiva”; in caso affermativo, occorrerà valutare se tale posizione sia connessa (specificamente o per insiemi) agli elementi del patrimonio scisso: in tal caso seguirà integralmente la sorte, in sede di scissione, degli elementi o dell’elemento a cui risulta connessa; in caso contrario, si ripartirà secondo il criterio proporzionale di cui al menzionato comma 4. Invece, qualora tali crediti non siano riconducibili tra le ”posizioni soggettive”, essi dovranno ritenersi liberamente disponibili dalle parti, secondo quanto stabilito nel progetto di scissione.
Ciò posto, con riferimento ai singoli crediti d’imposta oggetto dell’istanza, si segnala quanto segue.
Credito R&S 2013
L’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, al comma 1, riconosce un credito di imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo ”a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019”. Il comma 8 del medesimo articolo, con riferimento alle modalità di fruizione del credito d’imposta in oggetto, dispone che tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’Amministrazione finanziaria, proprio in relazione al credito in parola, ha avuto modo di ribadire la non trasferibilità di detti crediti d’imposta in forza della natura soggettiva dei medesimi: questi, infatti, maturano esclusivamente in capo ai soggetti che effettuano l’investimento e non possono essere trasferiti a soggetti terzi per effetto di atti realizzativi.
In relazione al divieto di cessione o trasferimento di un simile credito d’imposta, con la risposta a interpello pubblicata sub n. 72 del 2019, è stato chiarito che ‘‘[i]l trasferimento della titolarità è, infatti, ammissibile unicamente nei casi in cui specifiche norme giuridiche prevedono, al verificarsi dell’operazione, una confusione di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati; ad esempio, nei casi di fusione (cfr. circolare del 9 maggio 2002, n. 38/E), successione per decesso dell’imprenditore individuale (cfr. risoluzione del 26 giugno 2003, n. 140/E), scissione (cfr. risoluzione del 30 giugno 2003, n. 143/E). Ugualmente i crediti di tal natura possono essere trasferiti nell’ambito della cessione del ramo d’azienda che lo ha generato” (enfasi aggiunta).
In particolare, la richiamata risoluzione n. 143/E del 2003, emessa in relazione al credito d’imposta investimenti aree svantaggiate di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (ripresa, poi, dalla risoluzione n. 179/E del 15 settembre 2003), ha chiarito che ”[p]er quanto riguarda la possibilità della società istante di continuare a fruire del credito d’imposta come società scissa a seguito di un’operazione di scissione, si osserva che tale operazione straordinaria non costituisce necessariamente causa di rideterminazione del credito d’imposta ai sensi della norma antielusiva contenuta nel comma 7 dell’articolo 8.
Infatti, se in seguito alla operazione straordinaria viene mantenuta, per tutto il periodo di ”sorveglianza” stabilito nella citata norma antielusiva, la destinazione del bene all’originaria struttura produttiva, il credito d’imposta non dovrà rideterminarsi. Al riguardo si precisa che la destinazione all’originaria struttura produttiva è mantenuta a condizione che insieme al singolo bene agevolato sia trasferita anche l’azienda o il ramo d’azienda in cui lo stesso è inserito”.
La citata risoluzione ha poi precisato che, nel caso di assenza di una specifica disposizione che comporta la rideterminazione del credito d’imposta in caso di dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee o ad altre strutture produttive (cfr., l’articolo 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000), il credito d’imposta in questione può ”non necessariamente” essere mantenuto in capo alla scissa (ossia, ”[…] nei casi (diversi da quello oggetto del presente interpello) in cui per effetto della scissione non consegue l’obbligo di rideterminare il credito d’imposta, lo stesso non necessariamente è mantenuto in capo alla scissa” così testualmente la citata risoluzione n. 148/E).
Successivamente, con la risoluzione n. 22/E del 6 febbraio 2006, sempre in merito al credito d’imposta ex articolo 8 della legge n. 388 del 2000, è stato ribadito che ”[i]n ordine alla possibilità di trasferire il diritto a fruire del credito d’imposta in questione, le richiamate risoluzioni n. 179 e n. 143 del 2003 hanno precisato che tale trasferimento è consentito unicamente con riguardo ad operazioni che, in base a specifiche disposizioni giuridiche, prevedono una confusione di diritti e obblighi dei soggetti giuridici interessati (ad esempio, in caso di operazioni di fusione, scissione e trasformazione di società). Considerato che il diritto maturato in capo alla società scissa di fruire del credito d’imposta rientra tra le posizioni soggettive connesse specificamente ad elementi del patrimonio traferito, il credito stesso compete alla società cui sia stato attribuito il ramo d’azienda scorporato nell’ambito del quale è stato realizzato l’investimento agevolato, in applicazione del principio generale contenuto nell’articolo 173 del TUIR […]”.
Inoltre, va rilevato che il Credito R&S 2013, come precisato dalla circolare n. 10/E del 16 maggio 2018, costituisce ”un incentivo automatico diretto a finanziare gli investimenti privati incrementali in attività di ricerca e sviluppo, concesso attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione e la cui determinazione non incide sulle ordinarie modalità di determinazione del reddito imponibile e delle imposte. La disciplina agevolativa si caratterizza, quindi, per la sua sostanziale autonomia rispetto alla ordinaria disciplina di determinazione del reddito di impresa”.
Di conseguenza, mancando una disposizione volta a rideterminare o limitare il credito d’imposta in questione in determinate fattispecie (ad esempio, in presenza di una disciplina analoga a quella prevista dal comma 7 del citato articolo 8) ed essendo in base alla prospettazione della Società il Credito R&S 2013 puntualmente quantificato e spettante, questo non può ritenersi riconducibile tra le ”posizioni soggettive” di cui al comma 4 dell’articolo 173 del TUIR in quanto rappresenta un autonomo elemento del patrimonio della scissa che, come tale, è idoneo a essere oggetto di ripartizione, in sede di progetto di scissione, secondo la volontà delle parti.
Pertanto, considerato che nell’ambito della Scissione (i.e., nel relativo progetto) non è stata prevista alcuna ripartizione del Credito R&S 2013, quest’ultimo si deve ritenere rimasto in capo alla scissa ai sensi dell’articolo 2506bis del codice civile.
Credito R&S 2019
Il comma 198 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto un credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative effettuato dai soggetti indicati dal comma 199 dello stesso articolo.
Il successivo comma 204 dello stesso articolo 1 stabilisce che tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, precisando ulteriormente che ”[i]l credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.”
In relazione a tale credito d’imposta, si ritiene che possano essere estese le considerazioni espresse in merito al Credito R&S 2013.
Credito società benefit
Occorre premettere che il credito d’imposta in questione è stato introdotto dal decreto-legge n. 34 del 2020 al fine di promuovere e rafforzare, nell’intero territorio nazionale, il sistema delle c.d. società benefit. Con l’espressione società benefit, si intendono quelle società che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.
La norma in parola ha, quindi, previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione di una società benefit o di trasformazione in società benefit.
In proposito, si segnala che il decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 novembre 2021 (recante ”Disposizioni attuative degli interventi per la promozione del sistema delle società benefit”), all’articolo 10, ha previsto che detto credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Vista la natura e la genesi di tale credito, si ritiene che anche in questo caso possano essere estese le considerazioni espresse in merito al Credito R&S 2013.
Credito non energivore
Nell’ambito delle misure adottate per contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale, il decreto-legge n. 21 del 2022 ha previsto, all’articolo 3, il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica, parametrato a indici specificamente stabiliti dal comma 1 della norma citata. Nello specifico, possono beneficiare del credito d’imposta le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (c.d. imprese ”non energivore”).
Sul punto, la circolare n. 13/E del 13 maggio 2022 ha chiarito che ”[c]ostituisce, quindi, presupposto per l’applicazione della disposizione in commento il sostenimento di spese per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2022. Si considera spesa agevolabile quella sostenuta per l’acquisto della componente energetica (costituita dai costi per l’energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione), ad esclusione di ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica”.
Considerata l’origine del Credito non energivore, si ritiene che anche in questo caso possano essere estese le considerazioni espresse in merito al Credito R&S 2013.
Credito investimenti pubblicitari
L’articolo 57bis del decreto legge n. 50 del 2017 riconosce, a decorrere dall’anno 2018, un contributo sotto forma di credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, a fronte di investimenti in ”campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali”.
In particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90 (avente a oggetto ”Regolamento recante le modalità ed i criteri per la concessione d’incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione dell’articolo 57bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”), stabilisce che ”[l]e imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché gli enti non commerciali, possono beneficiare del credito d’imposta in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, […]”.
Vista la natura del credito in questione e le relative disposizioni, si ritiene che anche in questo caso possano essere estese le considerazioni espresse in merito al Credito R&S 2013.
Credito sanificazione
L’articolo 32 del decreto-legge n. 73 del 2021 riconosce un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID19, nella misura e alle condizioni indicate dal medesimo articolo 32.
Vista la natura del credito in questione e le relative disposizioni, si ritiene che anche in questo caso possano essere estese le considerazioni espresse in merito al Credito R&S 2013.
Si ribadisce che il presente parere attiene esclusivamente ai profili interpretativi sollevati nell’istanza in relazione alla Scissione, concernenti i crediti d’imposta Credito R&S 2019, Credito R&S 2013, Credito società benefit, Credito non energivore, Credito investimenti pubblicitari e Credito sanificazione, per i quali la Società ritiene sussistere un dubbio interpretativo, con esclusione di tutti gli altri crediti tributari diversi da quelli sopra indicati. Il presente parere, inoltre, non presuppone né implica alcun esame della sussistenza dei requisiti previsti per la fruizione dei crediti d’imposta oggetto dell’istanza e della loro quantificazione nonché di ogni altro profilo attinente all’operazione straordinaria descritta nell’istanza.
Il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi prima esaminati, assunti acriticamente così come esposti nell’istanza di interpello e nella documentazione integrativa, nel presupposto della loro veridicità e concreta realizzazione anche sotto il profilo civilistico, con riferimento ai quali resta impregiudicato ogni potere di controllo e sindacato da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
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