SENATO – Comunicato 04 marzo 2020
All’unanimità l’Assemblea ha approvato in via definitiva il ddl n. 1741, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, già approvato dalla Camera dei deputati
Il relatore, sen. Collina (PD), ha illustrato il provvedimento. Gli articoli da 1 a 3 del decreto-legge demandano ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione di misure intese al contenimento della suddetta diffusione ed alla gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica; resta fermo, per i casi di estrema necessità ed urgenza, il potere del Ministro della salute, delle regioni e dei sindaci di emettere ordinanze, nelle more dell’adozione dei suddetti decreti. Sulla base di tali articoli sono stati emanati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020. Nei comuni o nelle aree nei quali risulti positiva almeno una persona per la quale non si conosca la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi sia un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio, possono essere adottate le seguenti misure: il divieto di allontanamento e quello di accesso al comune o all’area interessata; la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato (anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso); la sospensione del funzionamento dei servizi educativi dell’infanzia, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di istruzione e formazione superiore, compresa quella universitaria, fatte salve le attività formative svolte a distanza; la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura; la sospensione dei viaggi d’istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia all’estero, con il riconoscimento del diritto di recesso dal contratto di pacchetto turistico; la sospensione delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale; l’applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva; l’obbligo per gli individui che abbiano fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; la chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi per l’acquisto dei beni di prima necessità; la chiusura o la limitazione dell’attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali; la previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all’adozione di particolari misure di cautela, individuate dall’autorità competente; la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe; la sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare; la sospensione o la limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nei comuni o nell’area interessati nonché delle attività lavorative degli abitanti degli stessi comuni o aree svolte al di fuori dei medesimi territori, salvo specifiche deroghe. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità è punita con l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 206 euro. L’articolo 4 incrementa nella misura di 20 milioni di euro per il 2020 le risorse già stanziate per gli oneri inerenti all’emergenza sanitaria.
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