La Corte di Cassazione, sezione penale con la sentenza n. 42567 depositata il 17 ottobre 2019 intervenendo in tema di reato per omessa dichiarazione ha ribadito che “in tema di reati tributari, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dell’art. 43 cod. civ., è obbligato a presentare una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto colui che ha la residenza fiscale in Italia, per tale dovendosi intendere anche chi, pur risiedendo all’estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo d’imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle relazioni personali.”
La vicenda ha riguardato un consulente accusato del reato di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 per avere, al fine di evadere le imposte sui redditi, in veste di intermediario finanziario, fittiziamente residente all’estero, omesso di indicare i compensi percepiti, nelle dichiarazioni annuali relative a più anni. L’imputato veniva condannata in entrambi i giudizi di merito. In particolare per i giudici di merito l’accusata svolgeva in realtà in Italia l’attività di intermediario finanziario. Inoltre l’imputato aveva effettuato movimenti con la carta di credito o con il bancomat in Italia per 190 giorni, oltre al fatto che la moglie e il figlio dell’imputato fossero residenti in Italia in maniera continuativa, come peraltro desumibile dalla verifica sui consumi di KW annui dell’abitazione.
Avverso la sentenza della Corte di Appello l’imputato proponeva ricorso in cassazione fondato su tre motivi.
Gli Ermellini rigettano il ricorso dell’imputato. Oltre a riaffermare il principio secondo cui commette il reato di omessa dichiarazione chi pur avendo all’estero la propria residenza, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo d’imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle relazioni personali, evidenziano come “le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur non potendo costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumono tuttavia il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente a elementi di riscontro che diano certezza dell’esistenza della condotta criminosa, come è appunto avvenuto nell’odierna vicenda processuale, non avendo l’accertamento induttivo costituito l’unico presupposto ai fini della ritenuta sussistenza del reato contestato.”
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