Con il decreto legge n. 101/2013 convertito dalla legge 125/2013 sono state introdotte importanti semplificazioni in materia di prima verifica delle attrezzature di lavoro.
La novità più rilevante ed attesa è quella che concerne lo spostamento della decorrenza dei 45 giorni per potersi rivolgere ad altri soggetti per l’effettuazione della prima verifica dell’attrezzatura di lavoro, dal momento della sua installazione a quello della richiesta della verifica stessa all’Inail.
L’obbligo è stato recentemente introdotto dall’articolo 32, comma 5, del decreto del Fare (Dl 69/13), convertito nella legge 98/13, che aveva modificato l’articolo 71, del Dlgs 81/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro). In base al contenuto dell’articolo 71, come modificato dal decreto legge 69/2013, il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII del TU a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’Inail, che vi provvede nel termine di 45 giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine sopraindicato, il datore di lavoro può avvalersi, a sua scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati.
In verità, l’utilizzazione della “messa in servizio” era stata oggetto di un’inspiegabile modifica in sede di conversione del Dl, atteso che questo in una prima lettura già prevedeva il riferimento al «momento della richiesta». Tuttavia, la circostanza ha messo in moto numerose proteste in quanto in tal modo da una parte avrebbe imposto un maggiore aggravio alle imprese utilizzatrici, obbligandole ad una ingiustificata ed immotivata verifica immediatamente dopo la messa in servizio della nuova attrezzatura di lavoro, mentre dall’altra avrebbe vanificato lo spirito della legge stessa, secondo cui le verifiche devono essere volte a valutare nel tempo lo stato di «conservazione ed efficienza» delle attrezzature. Peraltro, lo stesso decreto ministeriale dell’11 aprile 2011, emanato ai sensi dell’articolo 71 del Tu, molto opportunamente già prima della modifica del decreto del Fare aveva previsto (articolo 2) l’effettuazione, da parte dell’Inail, della prima verifica dell’attrezzatura entro 60 giorni dalla richiesta da parte del datore di lavoro.
Resta inteso che, decorsi inutilmente i prescritti 45 giorni dalla richiesta di verifica all’Inail, il datore di lavoro sarà libero di rivolgersi ad un soggetto pubblico o privato abilitato ai sensi del decreto ministeriale dell’11 aprile 2011.
Poiché il legislatore non dà alcuna indicazione circa il termine entro il quale il datore di lavoro deve effettuare la richiesta all’Inail, si ritiene che tale termine possa identificarsi con quello indicato, per ciascuna attrezzatura, dall’allegato VII del TU.
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