INAIL – Comunicato 18 giugno 2020
Spettacolo, un vademecum per la sicurezza delle macchine scenotecniche – Online sul sito dell’Inail, il volume, realizzato in collaborazione con Assomusica, contiene le indicazioni tecniche relative alla gestione delle principali tipologie di attrezzature di lavoro utilizzate durante l’allestimento delle opere temporanee per gli eventi, con una sintesi dei principali riferimenti tecnico-giuridici
Prima di accendere i riflettori sui palchi destinati a spettacoli musicali, cinematografici, teatrali o di intrattenimento, numerose professionalità lavorano in sinergia per realizzare le opere necessarie, in tempi spesso ristretti e in spazi che, a volte, devono essere adattati a un uso diverso. Per allestire e disallestire i palchi è necessario, infatti, installare molte attrezzature scenotecniche e strutture di ausilio, movimentando carichi di varia natura. Nel volume, disponibile sul sito dell’Inail, tutte le indicazioni utili e i riferimenti tecnico-giuridici per gestire i macchinari in sicurezza e garantire la salute dei lavoratori. La redazione del testo ha coinvolto le strutture dell’Istituto – Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione (Contarp), la Consulenza tecnica per l’edilizia (Cte), il Dipartimento innovazioni tecnologiche (Dit), la Direzione centrale prevenzione – e Assomusica, l’associazione che riunisce organizzatori e produttori di spettacoli di musica dal vivo. La collaborazione rientra nell’ambito del protocollo d’intesa siglato nel 2014 e rinnovato nel 2018.
Le definizioni: attrezzature scenotecniche, strutture di ausilio, piano di produzione. L’attrezzatura di lavoro utilizzata nell’allestimento dell’opera temporanea per lo spettacolo comprende le macchine scenotecniche (paranchi, argani, accessori di sollevamento, piattaforme a spostamento orizzontale, verticale o girevole) e gli apparecchi scenotecnici, tra cui proiettori illuminotecnici, proiettori video e sistemi di diffusione sonora. Le strutture di ausilio sono, invece, destinate a sostenere in quota le attrezzature e il materiale scenografico, come tendaggi e opere di falegnameria. La programmazione delle fasi di lavoro e le informazioni relative alle attività e al personale sono contenute nel piano di produzione.
Il processo di valutazione dei rischi. La direttiva macchine stabilisce le modalità di valutazione e attestazione della conformità delle attrezzature indicando anche i requisiti essenziali di sicurezza (Res) che il fabbricante deve soddisfare e le informazioni che deve fornire. Ma, anche se la macchina risulta conforme ai requisiti indicati dalle direttive di prodotto con la relativa documentazione, il datore di lavoro, prima del suo utilizzo, deve comunque verificare che sia adeguata alle attività da svolgere, come previsto dal d.lgs. 81/2008. Inoltre, per scegliere l’attrezzatura, deve considerare anche le condizioni specifiche del lavoro, i rischi derivanti da interferenze con altre macchine e i rischi presenti nell’ambiente lavorativo. Le misure di prevenzione e di protezione, i dispositivi di protezione collettiva e individuale, le procedure e l’organizzazione del lavoro devono essere definiti sulla base di una valutazione dei rischi complessiva.
Manutenzione e controlli straordinari. La manutenzione e i controlli delle attrezzature scenotecniche devono essere eseguiti seguendo le istruzioni fornite dal fabbricante oppure secondo norme tecniche, buone prassi e linee guida. Oltre alla manutenzione richiesta, il datore di lavoro deve svolgere periodicamente i controlli previsti dal d.lgs. 81/2008 che consistono in controlli periodici, controlli iniziali e dopo ogni montaggio in una nuova località, così come in controlli straordinari in caso intervengano eventi che possano avere conseguenze sulla sicurezza delle attrezzature. Tra questi riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività
Allegato
Protocollo per la realizzazione di attività finalizzate alla diffusione della cultura della sicurezza dei lavoratori
10 gennaio 2018
Articolo 1
Oggetto della collaborazione
Con il presente Protocollo d’intesa sono definiti gli ambiti e le modalità di attuazione delle attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza che le Parti intendono realizzare congiuntamente, quali, in particolare, quelle di seguito elencate:
- implementazione e divulgazione dei documenti elaborati nel corso del precedente accordo, riguardanti la formazione e all’addestramento delle figure professionali operanti nell’ambito del settore di riferimento, nonché la descrizione delle caratteristiche tecniche e le modalità di utilizzo dei principali dispositivi e attrezzature di lavoro;
- promozione dei percorsi di formazione ed implementazione nell’evoluzione del panorama giuridico-normativo;
- definizione linee di indirizzo per la gestione della sicurezza nel processo di realizzazione delle opere temporanee per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento.
Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici accordi attuativi, adottati sulla base del presente Protocollo d’intesa, ai quali si applicano le previsioni contenute nei successivi articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, salvo il caso in cui le attività da realizzare comportino esclusivamente apporti di natura professionale delle Parti, che troveranno apposita evidenza nell’ambito di specifici report, a cura del Comitato paritetico di coordinamento di cui al successivo art. 2.
Articolo 2
Comitato paritetico di coordinamento
Il Comitato paritetico di coordinamento, composto da sei referenti, di cui tre individuati dall’Inail e tre individuati da Assomusica, svolge le funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio dei risultati in relazione alle attività oggetto della collaborazione, di cui all’art. 1; altresì, tale Comitato individua e propone specifiche attività progettuali che, ove ricorrano le condizioni di cui al precedente art. 1, saranno oggetto di successivi accordi attuativi.
Articolo 3
Obblighi delle parti
Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi derivanti dal presente Protocollo d’intesa, in una logica di compartecipazione paritaria, di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nella filiera di interesse.
Articolo 4
Accordi attuativi
Ciascun accordo attuativo di cui all’art. 1 dovrà indicare:
– gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
– la composizione del tavolo di gestione con indicazione dei referenti per Inail e Assomusica;
– i profili professionali/amministrativi dei componenti del suddetto tavolo di gestione;
– gli oneri in termini di risorse economiche, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell’Accordo attuativo, ripartiti in logica di paritaria partecipazione, nonché i tempi e modalità di rendicontazione;
– i locali e le strutture destinate allo svolgimento delle iniziative, nel rispetto dei regolamenti interni dei soggetti sottoscrittori;
– la durata, che non può superare quella del presente Protocollo d’intesa.
Articolo 5
Trattamento dei dati
Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d’intesa nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Protocollo d’intesa, in conformità al disposto del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
Articolo 6
Proprietà intellettuale
Inail, in considerazione del taglio scientifico dei prodotti, elaborati nell’ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo d’intesa e dell’interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisisce ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle opere realizzate e sviluppate, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.
La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle Parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell’elaborazione.
Articolo 7
Copertura assicurativa
Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d’intesa.
Articolo 8
Durata
Il presente Protocollo d’intesa, salvo interruzioni delle attività dovute a causa di forza maggiore, avrà durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione e non è a titolo oneroso per le parti, fatte salve le attività realizzate nell’ambito degli Accordi attuativi i cui oneri – comunque rientranti nella programmazione economica delle Strutture dei due Enti competenti per materia – saranno ripartiti in logica di paritaria partecipazione.
Articolo 9
Recesso unilaterale
Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d’intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Articolo 10
Tutela della riservatezza
Le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo (“Informazioni Confidenziali”), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto, per tutta la sua durata.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L’assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”, se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata “confidenziale” secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione:
- i) diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l’ha ricevuta nell’ambito del presente atto;
- ii) viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
iii) viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.
Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
Articolo 11
Controversie
Per eventuali controversie, in ordine al presente Protocollo d’intesa, il Foro competente è quello di Roma.
Articolo 12
Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione solo In caso d’uso, in base all’articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.
Allegato 2 (1)
Omissis