AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 21 aprile 2020, n.112
Somme erogate dal Fondo indennizzi risparmiatori – FIR Articolo 1,commi da 493 a 507, legge 30 dicembre 2018 n. 145
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il signor Alfa, che non svolge attività di impresa, né di lavoro autonomo, chiede di conoscere il trattamento, sotto il profilo tributario, degli “indennizzi” richiesti alla Banca X della quale era azionista alla data di apertura della procedura di liquidazione.
In esecuzione di un accordo transattivo, l’istante rappresenta di aver già ricevuto dalla medesima banca alcune somme a titolo di indennizzo, con le modalità descritte nella risoluzione 18 dicembre 2017, n. 153/E.
Dal momento che conformemente alla citata pronuncia di prassi tali somme non sono state assoggettate a tassazione, l’istante chiede se analogo trattamento spetti anche all’indennizzo “FIR” (“fondo indennizzo risparmiatori”) erogato ai sensi dell’articolo 1, commi da 493 a 507, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del Decreto ministeriale del 10 maggio 2019, per cui ha presentato richiesta nel corso dell’anno 2019.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che analogamente a quanto avvenuto in occasione dei precedenti indennizzi riconosciuti dalla Banca X, le somme erogate per effetto dell’indennizzo”FIR” non siano da assoggettare a tassazione.
Parere dell’agenzia delle entrate
Come noto, l’articolo 1, commi da 493 a 507, legge 30 dicembre 2018, n. 145 ai quali è stata data attuazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 maggio 2019, è stato istituito il fondo indennizzo risparmiatori (FIR).
Sulla base di quanto previsto dal comma 493, il FIR ha la finalità di indennizzare i risparmiatori titolari di azioni e obbligazioni subordinate delle banche, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione di violazioni massive degli obblighi di informazione,diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza.
Con il successivo comma 496 è stabilito che la misura dell’indennizzo per gli azionisti è pari al 30 per cento del costo di acquisto delle azioni, entro il limite massimo di euro 100.000 per ciascun risparmiatore; mentre il comma 497 prevede che per gli obbligazionisti subordinati la stessa sia commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, sempre entro il limite massimo di euro 100.000.
Con il comma 499 del medesimo articolo 1, viene altresì stabilito che l’indennizzo “è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche (…) nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento”.
Con risoluzione 12 gennaio 2017, n. 3/E sono stati forniti chiarimenti in ordine al trattamento fiscale delle somme erogate a favore dei soggetti vittime della risoluzione degli istituti di credito di cui al decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, a valere sul fondo di solidarietà previsto dall’articolo 1, commi da 855 a 861, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).
In merito alla rilevanza fiscale degli indennizzi corrisposti ai risparmiatori, con la citata risoluzione n. 3/E del 2017 veniva precisato che “le somme percepite a titolo di indennizzo ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legge n. 59 del 2016 non assumono rilevanza reddituale in quanto erogate al fine esclusivo di reintegrare la perdita economica sofferta (c.d. danno emergente), ai sensi dell’articolo 6, comma 2,del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” (TUIR).
Nel citato documento di prassi è stato evidenziato, in sostanza, che le somme erogate sono da considerarsi una misura risarcitoria del danno emergente subito dall’acquirente dei titoli, non essendo parametrate alla mancata percezione dei proventi derivanti dagli strumenti finanziari emessi dagli emittenti in stato di insolvenza, ma esclusivamente al corrispettivo pagato dall’investitore in sede di sottoscrizione o acquisto dei titoli.
Sotto il profilo fiscale, quindi, l’indennizzo forfetario non è stato considerato riconducibile ad una perdita reddituale bensì ad un mero reintegro patrimoniale ed in quanto tale privo di rilevanza impositiva.
Tali principio ha trovato una successiva conferma anche in presenza di somme corrisposte dalle banche a seguito della stipula di accordi transattivi sottoscritti con i propri clienti con riferimento a pretese risarcitorie, attuali o potenziali, che gli stessi avrebbero potuto vantare in dipendenza dell’investimento effettuato in azioni delle medesime banche.
Con la risoluzione n. 153/E del 18 dicembre 2017, è stato infatti precisato che,pur in mancanza di una specifica normativa finalizzata al risarcimento dei danni subiti, “gli indennizzi corrisposti ai soci dalla banca non assumono rilevanza reddituale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del testo unico delle imposte sul reddito (…), in quanto finalizzati a reintegrare forfetariamente la perdita economica patrimoniale (danno emergente) subita dal percettore a fronte delle (…) condotte poste in essere dalla banca”.
Con riferimento al caso di specie, si rileva che il fondo indennizzo risparmiatori (FIR), istituito dall’articolo 1, commi 493-507, ha la finalità espressa di indennizzare i risparmiatori “che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.
L’accertamento della violazione di tali obblighi, secondo quanto previsto dal comma 501, è stato demandato ad una commissione tecnica appositamente istituita con il citato decreto ministeriale di attuazione del 10 maggio 2019 per l’esame e l’ammissione delle domande di indennizzo che è pertanto competente a valutare la sussistenza del nesso di causalità tra le “violazioni massive” commesse dalle banche e”il danno subito dai risparmiatori”.
Gli indennizzi sono corrisposti, ai sensi dei commi 499 e 500, al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento e nella misura prevista dai commi 496 e 497, determinata forfetariamente.
Sulla base di tali considerazioni, in analogia con le precedenti fattispecie sopra rappresentate, si è dell’avviso che le somme corrisposte dal FIR non assumono rilevanza reddituale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR in quanto finalizzati a reintegrare “forfetariamente” la perdita economica patrimoniale (danno emergente)subita dal percettore a fronte delle predette condotte poste in essere dalle banche.
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- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 08 agosto 2019 - Presentazione delle istanze di indennizzo al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 10 maggio 2019 - Modalità di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)
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